Mediato e i progetti

Mediato

Questo portale è sostenuto da Compagnia di San Paolo e gestito da IRES Piemonte in collaborazione con le attività promosse dall'Osservatorio sull'Immigrazione e sul Diritto d'Asilo, dall'ASGI (Associazione per gli Studi Giuridici sull'Immigrazione) e A.M.M.I. (Associazione Multietnica Mediatori Interculturali).

Nato nel 2011 con il progetto Mediato è diventato un incubatore di iniziative centrate sulla in/formazione e capacity building degli/lle operatori/trici che si relazionano con utenza straniera e mediatori/trici interculturali.

 

Obiettivi

Migliorare la qualità e l'accessibilità delle informazioni per i/le cittadini/e stranieri/e e per gli/le operatori/trici che si relazionano con utenza straniera; accrescere la formazione tecnico giuridica e l'aggiornamento professionale dei/lle mediatori/trici interculturali e degli/lle operatori/trici attivi/e sul territorio della Città Metropolitana di Torino;
promuovere la creazione di una comunità di pratiche attraverso l'utilizzo di uno spazio virtuale di confronto, aggiornamento e consulenza (Forum).

 

Contenuti

Produzione di schede semplificate, raccolta di materiali utili, videolezioni e video pillole collegate ai percorsi di aggiornamento proposti; pubblicazione di segnalazioni sulle principali questioni giuridico-amministrative che riguardano i vari ambiti della vita quotidiana del/la cittadino/a straniero/a; aggiornamento continuo sulle novità legislative in materia di immigrazione e asilo a livello nazionale e consulenza continuativa da parte degli/le avvocati dell'ASGI e di referenti istituzionali a tutti i soggetti iscritti al Forum.

 

Il Forum

Uno spazio ad accesso riservato basato sul cooperative learning moderato da esperti dove proseguire la discussione e lo scambio sui temi affrontati durante gli incontri formativi e richiedere la consulenza di esperti (giuristi/e, mediatori/trici, psicologi/e, antropologi/e, referenti istituzionali quali Prefettura, Centri per l'Impiego, ASL, ecc.) e avere risposte qualificate rispetto a quesiti specifici, condividere materiali e buone prassi.

I progetti conclusi

Con la sentenza n. 112 del 30 gennaio 2013, il TAR Lombardia ha ribadito che il permesso di soggiorno già rilasciato per attesa occupazione non è rinnovabile con la stessa dicitura. Nella sentenza, il Tribunale pur citando l’art. 22, comma 11 del D. Lgs. 286/98 ove dispone che la perdita del posto di lavoro non costituisce motivo di revoca del permesso di soggiorno al lavoratore extracomunitario ed ai suoi familiari legalmente soggiornanti ritiene, comunque, di applicare l’art. 37, co. 6 del D.P.R. 394/99 ove si afferma che, allo scadere del permesso di soggiorno rilasciato per attesa occupazione lo straniero deve lasciare il territorio dello Stato, salvo risulti titolare di un nuovo contratto di soggiorno per lavoro ovvero abbia diritto al permesso di soggiorno ad altro titolo, per es. per motivi familiari. Nel caso in esame il richiedente aveva già usufruito del periodo di un anno concesso dal citato art. 22 per l’iscrizione al Centro per l’Impiego ed, in mancanza di un nuovo contratto di lavoro, si era visto negare il rinnovo del permesso di soggiorno. Il diniego è stato confermato dal TAR.

TAR Lombardia n. 112/13


Con la sentenza n. 3163 del 27.3.13, il TAR del Lazio ha disposto l’annullamento del provvedimento di diniego di un visto per turismo adottato dal Consolato Generale di Casablanca. In primo luogo, il Tribunale Amministrativo ha ribadito che il provvedimento in questione, come previsto dall’art. 4 D.Lgs. 286/98, non è soggetto ad obbligo di motivazione. Tuttavia, nell’ambito del giudizio di impugnazione, l’Amministrazione è tenuta a dare la dimostrazione di aver valutato adeguatamente e congruamente la richiesta. Nel caso in questione il Consolato aveva adottato il diniego sulla base del cd. “rischio migratorio” ma gli elementi indicati a supporto non sono stati ritenuti sufficienti dal Tribunale. Con la sentenza citata, il TAR del Lazio ha anche condannato l’Amministrazione al risarcimento del danno subito dal richiedente compreso tra l’altro il costo del viaggio aereo mai effettuato.

TAR Lazio Sentenza 3163/13

La Corte di Giustizia dell’Unione Europea, con l’ordinanza del 21.3.13, è nuovamente intervenuta in materia di compatibilità con la Direttiva 2008/115/CE delle disposizioni italiane che prevedono il reato di ingresso e soggiorno illegale dello straniero. La Corte ha nuovamente chiarito la compatibilità con la normativa comunitaria delle disposizioni che qualifichino il soggiorno irregolare di cittadini di paesi terzi alla stregua di reato e prevedano sanzioni penali. Nell’ordinanza, tuttavia, viene ribadito che le disposizioni della Direttiva devono trovare applicazione anche nei confronti dello straniero imputato o condannato per il reato di ingresso e soggiorno illegale. In relazione alla facoltà del giudice penale italiano di sostituire la pena dell’ammenda con la pena dell’espulsione, la Corte ha rilevato che neanche tale facoltà è di per sé vietata dalla direttiva 2008/115. Tuttavia tale facoltà di sostituzione può essere esercitata solo se la situazione dell’interessato corrisponde a una di quelle previste dall’articolo 7, paragrafo 4 ovvero quando non è possibile concedere un  termine per la partenza volontaria poiché sussiste il rischio che l’interessato si dia alla fuga per sottrarsi alla procedura di rimpatrio.

pdfOrdinanza Corte UE

Con la Sentenza n. 109 del 2013 depositata il 25.1.13, il TAR Piemonte ha chiarito alcune importanti questioni in materia di conversione del permesso di soggiorno stagionale in permesso di soggiorno per lavoro ai sensi dell’art. 24, co. 4 D.Lgs. 286/98 ovvero da parte del lavoratore che abbia già fatto ingresso per due anni consecutivi per motivi di lavoro stagionale e che abbia la disponibilità di un contratto di lavoro a tempo indeterminato. Come è noto la conversione deve avvenire nell’ambito della quota a tal fine prevista dal “decreto - flussi”. In primo luogo, il TAR Piemonte ha stabilito che l’istanza di conversione del permesso di soggiorno deve essere presentata al Questore, nell’ambito di tale procedura lo Sportello Unico dovrà valutare la sussistenza della quota. Ha, inoltre, chiarito che l’istanza di conversione può essere proposta anche dopo la scadenza del permesso di soggiorno non essendo previsto alcun termine perentorio a riguardo.

pdfTAR Piemonte n.109/13


Il Tribunale di Pordenone, con un decreto del 13.07.12, interviene in materia di acquisto della cittadinanza italiana al compimento del diciottesimo anno da parte dello straniero nato in Italia. Nella decisione viene preso in considerazione quanto previsto dalla Circolare del Ministero dell’Interno del 7.11.2007 ove si stabilisce che la nascita del minore in Italia deve essere denunciata ad un Comune Italiano da almeno uno dei genitori “legalmente residente in Italia”. A parere del Tribunale di Pordenone il requisito della residenza legale di uno dei genitori non può essere richiesto ai fini dell’acquisto della cittadinanza italiana al diciottesimo anno in quanto non si tratta di requisito espressamente previsto dalla L. 91 del 1992. Nel caso in esame, dunque, il Tribunale ha ritenuto che il minore nato in Italia ha diritto all’acquisto della cittadinanza italiana al compimento della maggiore età se dimostra di aver “risieduto legalmente” nel nostro Paese ove legalmente significa in mancanza di motivi ostativi alla sua permanenza sul Territorio Nazionale.

 pdfDecreto del Tribunale di Pordenone

A seguito della pubblicazione del decreto flussi, da oggi 26 marzo, i datori di lavoro possono provvedere all’invio telematico delle richieste di nulla osta all’ingresso per lavoro stagionale. Sono ammessi in via di programmazione transitoria lavoratori non comunitari entro una quota di 30.000 unità di cui 5.000 unità riservate per i lavoratori che abbiano già fatto ingresso per lavoro stagionale per almeno due anni consecutivi e per i quali il datore di lavoro presenti richiesta di nulla osta pluriennale. Il decreto riguarda solo lavoratori provenienti da: Albania, Algeria, Bosnia-Herzegovina, Croazia, Egitto, Repubblica delle Filippine, Gambia, Ghana, India, Kosovo, Repubblica ex Jugoslava di Macedonia, Marocco, Mauritius, Moldavia, Montenegro, Niger, Nigeria, Pakistan, Senegal, Serbia, Sri Lanka, Ucraina e Tunisia.

pdfDecreto stagionali 2013

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