Mediato e i progetti

Mediato

Questo portale è sostenuto da Compagnia di San Paolo e gestito da IRES Piemonte in collaborazione con le attività promosse dall'Osservatorio sull'Immigrazione e sul Diritto d'Asilo, dall'ASGI (Associazione per gli Studi Giuridici sull'Immigrazione) e A.M.M.I. (Associazione Multietnica Mediatori Interculturali).

Nato nel 2011 con il progetto Mediato è diventato un incubatore di iniziative centrate sulla in/formazione e capacity building degli/lle operatori/trici che si relazionano con utenza straniera e mediatori/trici interculturali.

 

Obiettivi

Migliorare la qualità e l'accessibilità delle informazioni per i/le cittadini/e stranieri/e e per gli/le operatori/trici che si relazionano con utenza straniera; accrescere la formazione tecnico giuridica e l'aggiornamento professionale dei/lle mediatori/trici interculturali e degli/lle operatori/trici attivi/e sul territorio della Città Metropolitana di Torino;
promuovere la creazione di una comunità di pratiche attraverso l'utilizzo di uno spazio virtuale di confronto, aggiornamento e consulenza (Forum).

 

Contenuti

Produzione di schede semplificate, raccolta di materiali utili, videolezioni e video pillole collegate ai percorsi di aggiornamento proposti; pubblicazione di segnalazioni sulle principali questioni giuridico-amministrative che riguardano i vari ambiti della vita quotidiana del/la cittadino/a straniero/a; aggiornamento continuo sulle novità legislative in materia di immigrazione e asilo a livello nazionale e consulenza continuativa da parte degli/le avvocati dell'ASGI e di referenti istituzionali a tutti i soggetti iscritti al Forum.

 

Il Forum

Uno spazio ad accesso riservato basato sul cooperative learning moderato da esperti dove proseguire la discussione e lo scambio sui temi affrontati durante gli incontri formativi e richiedere la consulenza di esperti (giuristi/e, mediatori/trici, psicologi/e, antropologi/e, referenti istituzionali quali Prefettura, Centri per l'Impiego, ASL, ecc.) e avere risposte qualificate rispetto a quesiti specifici, condividere materiali e buone prassi.

I progetti conclusi

L’idoneità alloggiativa deve essere presentata allo Sportello Unico per l'Immigrazione :

per la richiesta di rilascio del nulla osta per ricongiungimento familiare;

per la stipula del contratto di soggiorno nei seguenti casi:
rilascio del nulla osta all'ingresso in Italia per lavoro subordinato
conversione del titolo di soggiorno già in possesso per motivi stagionali in permesso per lavoro subordinato;
conversione del permesso di soggiorno per studio in permesso di soggiorno per lavoro;
casi di emersione del rapporto di lavoro irregolare.
Deve invece essere presentata alla Questura per il rilascio del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo.

Nel caso, invece, di assunzione di un lavoratore già regolarmente soggiornante la comunicazione obbligatoria Modello Unificato Lav al Centro per l'Impiego "è valida anche per assolvere agli obblighi prima esistenti nei confronti delle Prefetture" e "a partire dal 15 novembre 2011 tutti i datori di lavoro che assumono un lavoratore non comunitario regolarmente soggiornante in Italia non dovranno più compilare il modello Q " ovvero il contratto di soggiorno (Circolare del Ministero del Lavoro n. 4773 del 28 novembre 2011). In tali casi quindi non sarà più necessario produrre l’idoneità alloggiativa.

Il Consiglio di Stato, con la Sentenza n. 4524 del 12 settembre 2013, ha confermato la revoca del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo a seguito di condanna per il reato di stupefacenti. Ciò in quanto la motivazione fornita dal Questore in ordine alla pericolosità sociale dello straniero è apparsa al Giudice non irragionevole o sproporzionata rispetto alle finalità di tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica. Sul punto il Consiglio di Stato ha, inoltre, sottolineato che la valutazione del magistrato di sorveglianza sull’assenza di pericolosità ai fini della concessione dell' affidamento in prova al servizio sociale, trattandosi di giudizio che opera nel più ristretto ambito dell’esecuzione della pena, non può essere assunta a termine di raffronto della valutazione del Questore che investe invero altri parametri quali il grado di inserimento dello straniero nel contesto sociale ed il riscontro di una condotta ispirata all’osservanza delle leggi dello Stato e delle comune regole di convivenza civile.

pdfConsiglio Stato n. 4524/13

Il Consiglio di Stato con la sentenza n. 4528 del 19 settembre 2013, ha affermato l’obbligo per l’Amministrazione di motivare in maniera esaustiva e sufficientemente precisa i motivi di sicurezza pubblica in base ai quali viene negata la concessione della cittadinanza italiana. Nel caso che ha portato alla decisione, l’Amministrazione si era limitata a inviare una scarna “nota informativa” ove si accennava alla vicinanza del richiedente con un partito politico del paese di origine senza alcun riferimento ad attività illecite o pericolose anche in senso lato o al coinvolgimento del richiedente in attività comunque sospette. Il Consiglio di Stato, pur ribadendo che la concessione della cittadinanza non costituisce un diritto ma rappresenta il frutto di un’attenta valutazione, connotata da poteri ampiamente discrezionali, ha tuttavia confermato la laconicità della suddetta nota e, quindi, l’insufficienza della motivazione del provvedimento di diniego.

pdfConsiglio Stato n. 4528/13

Con il messaggio del 6 agosto 2013, il Ministero degli Affari Esteri applica correttamente le disposizioni in materia di ingresso dei familiari non comunitari dei cittadini UE a seguito delle modifiche introdotte con la legge 129/11. In particolare, a seguito della soppressione del richiamo all’obbligo di visto di ingresso ai fini del rilascio della carta di soggiorno per il familiare non comunitario del cittadino UE, le Autorità Consolari non dovranno più rilasciare visti di ingresso nazionali per motivi familiari bensì rilasceranno visti di tipo Schengen di breve durata (per motivi di turismo). I Consolati, dunque, dovranno semplicemente verificare il vincolo di parentela o di coniugio senza entrare nel merito del “carico familiare” o della sussistenza di una “unione registrata”, questioni ora demandate all’Amministrazione dell’Interno al momento del rilascio della carta di soggiorno.

pdfMessaggio MAE

Con la legge n. 99 del 2013 (di conversione del D.L. n. 76 del 2013) è stata introdotta anche per agli studenti stranieri non comunitari che abbiano conseguito in Italia la laurea triennale o la laurea specialistica la possibilità di prorogare  per un ulteriore anno il soggiorno in Italia (in attesa di una occupazione) e/o di convertire il permesso di soggiorno in permesso per motivi di lavoro, in caso di reperimento di un’occupazione entro questo termine. Finora tale possibilità era limitata agli stranieri che conseguivano in Italia il dottorato o un master universitario di secondo livello. Il nuovo testo dell’art. 22 comma 11 bis del D.Lgs. n. 286/98 è dunque il seguente: “Lo straniero che ha conseguito in Italia il dottorato o il master universitario di secondo livello ovvero la laurea triennale o la laurea specialistica alla scadenza del permesso di soggiorno per motivi di studio, può essere iscritto nell’elenco anagrafico previsto dall’ articolo 4 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 luglio 2000, n. 442, per un periodo non superiore a dodici mesi, ovvero, in presenza dei requisiti previsti dal presente testo unico, può chiedere la conversione in permesso di soggiorno per motivi di lavoro”.

 

Con il decreto legge n. 93 del 14 agosto 2013 è stato introdotto nel Testo Unico Immigrazione il nuovo art. 18 - bis, disposizione che prevede la possibilità di rilascio del permesso di soggiorno umanitario per la donna straniera vittima di violenza domestica, qualora il Questore ritenga sussistente un concreto ed attuale pericolo per la sua incolumità, come conseguenza della scelta di sottrarsi alla medesima violenza o per effetto delle dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari o del giudizio. Per violenza domestica, prosegue il testo dell’articolo, si intendono tutti gli atti, non episodici, di violenza fisica, sessuale, psicologica o economica che si verificano all’interno della famiglia tra attuali o precedenti coniugi o persone legate da relazione affettiva in corso o pregressa. Il permesso di soggiorno viene rilasciato anche a seguito di segnalazione al Questore da parte dei servizi sociali. Esso è revocato in caso di condotta incompatibile con le sue finalità o quando vengano meno le condizioni che ne avevano giustificato il rilascio. Trattandosi di permesso di soggiorno per motivi umanitari deve ritenersi che lo stesso sia convertibile in permesso di soggiorno per lavoro come previsto dall’art. 14 D.P.R. 394/99.

pdfArticolo 18 bis

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