Questo portale è sostenuto da Compagnia di San Paolo e gestito da IRES Piemonte in collaborazione con le attività promosse dall'Osservatorio sull'Immigrazione e sul Diritto d'Asilo, dall'ASGI (Associazione per gli Studi Giuridici sull'Immigrazione) e A.M.M.I. (Associazione Multietnica Mediatori Interculturali).
Nato nel 2011 con il progetto Mediato è diventato un incubatore di iniziative centrate sulla in/formazione e capacity building degli/lle operatori/trici che si relazionano con utenza straniera e mediatori/trici interculturali.
Obiettivi
Migliorare la qualità e l'accessibilità delle informazioni per i/le cittadini/e stranieri/e e per gli/le operatori/trici che si relazionano con utenza straniera; accrescere la formazione tecnico giuridica e l'aggiornamento professionale dei/lle mediatori/trici interculturali e degli/lle operatori/trici attivi/e sul territorio della Città Metropolitana di Torino;
promuovere la creazione di una comunità di pratiche attraverso l'utilizzo di uno spazio virtuale di confronto, aggiornamento e consulenza (Forum).
Contenuti
Produzione di schede semplificate, raccolta di materiali utili, videolezioni e video pillole collegate ai percorsi di aggiornamento proposti; pubblicazione di segnalazioni sulle principali questioni giuridico-amministrative che riguardano i vari ambiti della vita quotidiana del/la cittadino/a straniero/a; aggiornamento continuo sulle novità legislative in materia di immigrazione e asilo a livello nazionale e consulenza continuativa da parte degli/le avvocati dell'ASGI e di referenti istituzionali a tutti i soggetti iscritti al Forum.
Il Forum
Uno spazio ad accesso riservato basato sul cooperative learning moderato da esperti dove proseguire la discussione e lo scambio sui temi affrontati durante gli incontri formativi e richiedere la consulenza di esperti (giuristi/e, mediatori/trici, psicologi/e, antropologi/e, referenti istituzionali quali Prefettura, Centri per l'Impiego, ASL, ecc.) e avere risposte qualificate rispetto a quesiti specifici, condividere materiali e buone prassi.
Con la Sentenza n. 4516 del 12 settembre 2013, il Consiglio di Stato ha stabilito per il dirigente straniero, già autorizzato ai sensi dell’art. 27, co. 1 lett. a) del D.lgs. 286/98, la possibilità di rilascio, dopo cinque anni di residenza regolare, del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo. Come è noto i dirigenti ed il personale altamente specializzato di aziende che abbiano sedi o filiali sul Territorio Nazionale possono fare ingresso in Italia al di fuori del sistema delle quote ed ottengono il rilascio di un permesso di soggiorno per un massimo di 5 anni. Tuttavia, come disposto dall’art. 40, co. 5 del D.P.R. 394/99, al termine di questo periodo tali lavoratori possono essere assunti direttamente dall’azienda distaccataria. In questo caso, afferma il Consiglio di Stato, non vi sono limiti per la conversione del permesso di soggiorno e, quindi, anche per il rilascio del permesso di soggiorno CE per lungo soggiornanti.
Con la Circolare n. 6635 del 30 ottobre 2013, il Ministero dell’interno ha chiarito che il lavoratore straniero in attesa della conclusione della procedura di emersione potrà comunque iscriversi al Servizio Sanitario Nazionale con il codice fiscale provvisorio (attribuito direttamente dall’Agenzia delle Entrate sulla base dei dati trasmessi dal Ministero dell’Interno) Una volta ultimata la procedura di emersione, il codice fiscale provvisorio (numerico da 11 cifre) verrà sostituito nel codice fiscale definitivo (alfanumerico di 16 cifre).
Il Tribunale di Torino, con l’ordinanza del 13 ottobre 2013 ha parzialmente accolto il ricorso anti-discriminazione presentato da un cittadino congolese titolare dello status di rifugiato e regolarmente residente contro l’impresa di trasporti pubblici urbani (GTT s.p.a.) a causa dell’esclusione disposta da quest’ultima dalla procedura di selezione per autisti indetta nel 2010 per la mancanza del requisito della cittadinanza comunitaria europea. L’azienda aveva giustificato l’esclusione in attuazione dell’art. 10 del regolamento allegato A del Regio Decreto n. 148/1931 il quale prevedeva il requisito della cittadinanza italiana per l’ammissione al servizio in prova del personale delle ferrovie, tranvie e linee di navigazione interna in regime di concessione e la cui applicazione è stata estesa alle imprese pubbliche del trasporto urbano e locale in forza di quanto previsto dalla legge n. 628/1952. Il giudice del lavoro di Torino però non ha condiviso la tesi dell’azienda affermando che la norma risalente al 1931 - e il correlato requisito di cittadinanza per accedere a tali posizioni lavorative - doveva ritenersi implicitamente abrogata a seguito dell’evoluzione normativa intervenuta in particolare con l’art. 2 del D.Lgs. n. 286/98 e con il principio di parità di trattamento tra lavoratore migrante regolarmente soggiornante e lavoratore nazionale anche nell’ambito dell’accesso al lavoro per effetto dell’adesione e ratifica del nostro Paese alla Convenzione dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro n. 143/1975.
Il Giudice di Pace di Bologna, con il decreto del 27 giugno 2013, ha disposto l’annullamento dell’espulsione adottata nei confronti dello straniero in possesso del certificato di nascita e del passaporto attestanti la sua minore età per violazione dell’art. 19, co. 2 lett. a) del D.Lgs. 286/98, anche se l’esame auxologico aveva fornito esito opposto, trattandosi di certificazione medica, rileva il Giudice, cui gli studi scientifici non conferiscono assoluta attendibilità.
Il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 1612 del 20 marzo 2013, ha stabilito la possibilità di convertire il permesso di soggiorno per motivi religiosi in permesso di soggiorno per lavoro subordinato. La normativa, infatti, nel caso di abbandono dello status di religioso, non vieta espressamente la conversione del permesso per motivi religiosi in altro tipo di permesso. E’ vero che l’art. 14 del D.P.R. 394/99 nel disciplinare i casi di conversione non menziona questa possibilità ma, a parere del Consiglio di Stato, l’elenco contenuto nella disposizione non deve considerarsi tassativo. L’art. 5 D.Lgs. 286/98, inoltre, non pone vincoli al rinnovo del permesso di soggiorno per un titolo diverso da quello originariamente posseduto.
Il TAR Piemonte, con la sentenza n. 1056 del 13 giugno 2013, ha stabilito che il permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo deve essere rilasciato anche a coloro che sono titolari di un contratto di soggiorno a tempo determinato, purché sia stata raggiunta la soglia di reddito prevista a tal fine dal legislatore. L’art. 9 D. Lgs. 286/98, infatti, non si sofferma sulla tipologia del contratto di lavoro ma solo sull’entità del reddito da lavoro percepito dal richiedente. Ciò in quanto il permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo viene rilasciato non a seguito di una valutazione sulla stabilità del reddito data dalla titolarità di un contratto a tempo indeterminato (valutazione del tutto aleatoria) ma a colui che abbia dimostrato, per un periodo di tempo significativo, di essere in grado di condurre sul territorio dello Stato una vita dignitosa grazie a proventi legali e di essere, pertanto, sufficientemente inserito nel tessuto sociale del Paese.