Mediato e i progetti

Mediato

Questo portale è sostenuto da Compagnia di San Paolo e gestito da IRES Piemonte in collaborazione con le attività promosse dall'Osservatorio sull'Immigrazione e sul Diritto d'Asilo, dall'ASGI (Associazione per gli Studi Giuridici sull'Immigrazione) e A.M.M.I. (Associazione Multietnica Mediatori Interculturali).

Nato nel 2011 con il progetto Mediato è diventato un incubatore di iniziative centrate sulla in/formazione e capacity building degli/lle operatori/trici che si relazionano con utenza straniera e mediatori/trici interculturali.

 

Obiettivi

Migliorare la qualità e l'accessibilità delle informazioni per i/le cittadini/e stranieri/e e per gli/le operatori/trici che si relazionano con utenza straniera; accrescere la formazione tecnico giuridica e l'aggiornamento professionale dei/lle mediatori/trici interculturali e degli/lle operatori/trici attivi/e sul territorio della Città Metropolitana di Torino;
promuovere la creazione di una comunità di pratiche attraverso l'utilizzo di uno spazio virtuale di confronto, aggiornamento e consulenza (Forum).

 

Contenuti

Produzione di schede semplificate, raccolta di materiali utili, videolezioni e video pillole collegate ai percorsi di aggiornamento proposti; pubblicazione di segnalazioni sulle principali questioni giuridico-amministrative che riguardano i vari ambiti della vita quotidiana del/la cittadino/a straniero/a; aggiornamento continuo sulle novità legislative in materia di immigrazione e asilo a livello nazionale e consulenza continuativa da parte degli/le avvocati dell'ASGI e di referenti istituzionali a tutti i soggetti iscritti al Forum.

 

Il Forum

Uno spazio ad accesso riservato basato sul cooperative learning moderato da esperti dove proseguire la discussione e lo scambio sui temi affrontati durante gli incontri formativi e richiedere la consulenza di esperti (giuristi/e, mediatori/trici, psicologi/e, antropologi/e, referenti istituzionali quali Prefettura, Centri per l'Impiego, ASL, ecc.) e avere risposte qualificate rispetto a quesiti specifici, condividere materiali e buone prassi.

I progetti conclusi

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 12745 del 23 maggio 2013, ha affermato che la disciplina prevista per i cittadini comunitari ed i loro familiari non appartenenti all’Unione Europea e contenuta nel D.Lgs. 30 del 2007 deve applicarsi anche ai familiari dei cittadini italiani, non solo a coloro che invocano il diritto all’unità familiare come conseguenza del diritto di circolazione nell’Unione Europea ma anche a coloro che siano stanziali nel loro Stato di cittadinanza. L’applicazione di tale disciplina, ribadisce la Suprema Corte, prescinde dalla regolarità dell’ingresso del familiare, ciò in ossequio alla giurisprudenza della Corte di Giustizia CE. Nel caso di cessazione della convivenza dunque, nei confronti del coniuge non comunitario non deve trovare applicazione l’art. 19 del T.U. Immigrazione con conseguente rifiuto del permesso di soggiorno bensì l’art. 12, co. 2 lett. c) del D.Lgs. n. 30 del 2007. In base a tale disposizione, l’ex- coniuge del cittadino italiano conserva il diritto al soggiorno essendo il matrimonio durato più di tre anni e non essendo provato che lo stesso sia stato celebrato all’unico scopo di ottenere il permesso di soggiorno.

pdfSentenza Cassazione 23 maggio 2013

Con la Circolare del 18 gennaio 2013 n. 4, il Ministero del Lavoro è intervenuto in relazione al lavoro accessorio (cd “voucher”) così come delineato dalla Riforma Fornero del mercato del lavoro. In particolare la Circolare spiega che i compensi percepiti dal lavoratore non comunitario per prestazioni di lavoro accessorio sono computati ai fini della determinazione del reddito necessario per il rilascio ed il rinnovo del permesso di soggiorno. Il Ministero afferma anche che, ai fini del rinnovo del permesso di soggiorno, lo straniero deve dimostrare un reddito superiore al livello di reddito minimo previsto per l’esenzione alla spese sanitaria. In proposito occorre però precisare che la giurisprudenza ha invece più volte affermato l’obbligo per l’Amministrazione di valutare caso per caso ogni situazione e quindi l’impossibilità di pervenire automaticamente al diniego del rinnovo del permesso di soggiorno nel caso in cui il reddito si attesti sotto una certa soglia.

pdfCircolare 4 gennaio 2013

A seguito della chiusura dell’Emergenza Nord Africa ed il conseguente rientro nella gestione ordinaria degli interventi concernenti l’afflusso di cittadini stranieri sul territorio nazionale, in data 24 aprile 2013 è stata emanata una circolare congiunta del Ministero dell’Interno e del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in tema di minori stranieri non accompagnati. La Circolare chiarisce tra l’altro che la competenza della Direzione generale dell’immigrazione e delle politiche di integrazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali riguarda esclusivamente i minori stranieri non accompagnati e che, al tal fine, deve intendersi per minore straniero non accompagnato  “il minorenne non avente cittadinanza italiana o di altri Stati dell'Unione europea che, non avendo presentato domanda di asilo, si trova per qualsiasi causa nel territorio dello Stato privo di assistenza e rappresentanza da parte dei genitori o di altri adulti per lui legalmente responsabili in base alle leggi vigenti nell'ordinamento italiano. La Circolare ribadisce, inoltre, che nel caso in cui la presenza di un minore straniero non accompagnato venga rilevata sul territorio nazionale, i pubblici ufficiali, gli incaricati di pubblico servizio e gli enti, in particolare quelli che svolgono attività sanitarie o di assistenza, sono responsabili per il collocamento del minore in luogo sicuro. Il collocamento del minore in una struttura di accoglienza autorizzata/accreditata comporta la sua presa in carico da parte dei servizi sociali del Comune nel cui territorio la struttura è presente e la richiesta di apertura della tutela nei suoi confronti.

 pdfCircolare minori non accompagnati

La Corte di Appello di Milano, con una decisione del 14 febbraio 2013, ha autorizzato alla permanenza in Italia i genitori stranieri di tre figli minori ai sensi dell’art. 31, co. 3 D.Lgs. 286/98. Tale disposizione, come è noto, prevede la possibilità di autorizzare la permanenza o l’ingresso in Italia del familiare nell’interesse dello sviluppo psico - fisico del minore, anche in deroga alle altre disposizioni in materia. La Corte d’Appello ha dapprima svolto una approfondita istruttoria sulla situazione familiare, lavorativa ed alloggiativa del nucleo familiare, prendendo in considerazione anche il rendimento scolastico e le aspirazioni dei figli della coppia richiedente. Sulla risultanze di tale indagine ha basato la sua decisione e ha concesso l’autorizzazione ai genitori ritenendo che il distacco dall’Italia avrebbe determinato un grave deterioramento delle condizioni di vita dei bambini.

pdfCorte Appello Milano

Il TAR Liguria, con la sentenza n. 644 del 12 aprile 2013, ha dato una interpretazione estensiva e favorevole allo straniero della disposizione contenuta nell’art. 5, co. 1 D.Lgs. 109/2012 ove si afferma che il lavoratore è ammesso alla regolarizzazione  qualora sia presente nel territorio nazionale in modo ininterrotto almeno dalla data del 31 dicembre 2011. Nel caso esaminato il richiedente, pur essendo in possesso di passaporto recante un timbro in uscita con data successiva al 31 dicembre 2011, ha dato dimostrazione di essere rientrato in Italia dopo appena 15 giorni. Il Tribunale ha affermato che l’assenza dall’Italia per un così breve periodo non inficia la sussistenza del requisito della presenza sul Territorio Nazionale richiesta dalla legge e non costituisce pertanto motivo di esclusione dalla regolarizzazione.

TAR Liguria n. 644/13

Il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 2012 del 13 aprile 2013, ha confermato l’obbligo dell’Amministrazione di valutare la presenza di legami familiari in Italia al momento del rinnovo del permesso di soggiorno. In particolare, pur in presenza di condanne ostative al rinnovo del permesso di soggiorno, non deve applicarsi alcun automatismo ed il diniego del rinnovo si trasforma da atto vincolato ad atto discrezionale. Nella decisione in esame, il Consiglio di Stato prende in considerazione, ai sensi dell’art. 5, co. 5 del D.Lgs. 286/98, la presenza di tre figli minori, nati in Italia e conviventi con il ricorrente. Tale disposizione, nata per tutelare i familiari ricongiunti, come è già stato affermato in diverse sentenze, deve trovare applicazione anche nel caso di famiglie che si siano create sul Territorio Nazionale.

Consiglio di Stato n.2012/13

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