Mediato e i progetti

Mediato

Questo portale è sostenuto da Compagnia di San Paolo e gestito da IRES Piemonte in collaborazione con le attività promosse dall'Osservatorio sull'Immigrazione e sul Diritto d'Asilo, dall'ASGI (Associazione per gli Studi Giuridici sull'Immigrazione) e A.M.M.I. (Associazione Multietnica Mediatori Interculturali).

Nato nel 2011 con il progetto Mediato è diventato un incubatore di iniziative centrate sulla in/formazione e capacity building degli/lle operatori/trici che si relazionano con utenza straniera e mediatori/trici interculturali.

 

Obiettivi

Migliorare la qualità e l'accessibilità delle informazioni per i/le cittadini/e stranieri/e e per gli/le operatori/trici che si relazionano con utenza straniera; accrescere la formazione tecnico giuridica e l'aggiornamento professionale dei/lle mediatori/trici interculturali e degli/lle operatori/trici attivi/e sul territorio della Città Metropolitana di Torino;
promuovere la creazione di una comunità di pratiche attraverso l'utilizzo di uno spazio virtuale di confronto, aggiornamento e consulenza (Forum).

 

Contenuti

Produzione di schede semplificate, raccolta di materiali utili, videolezioni e video pillole collegate ai percorsi di aggiornamento proposti; pubblicazione di segnalazioni sulle principali questioni giuridico-amministrative che riguardano i vari ambiti della vita quotidiana del/la cittadino/a straniero/a; aggiornamento continuo sulle novità legislative in materia di immigrazione e asilo a livello nazionale e consulenza continuativa da parte degli/le avvocati dell'ASGI e di referenti istituzionali a tutti i soggetti iscritti al Forum.

 

Il Forum

Uno spazio ad accesso riservato basato sul cooperative learning moderato da esperti dove proseguire la discussione e lo scambio sui temi affrontati durante gli incontri formativi e richiedere la consulenza di esperti (giuristi/e, mediatori/trici, psicologi/e, antropologi/e, referenti istituzionali quali Prefettura, Centri per l'Impiego, ASL, ecc.) e avere risposte qualificate rispetto a quesiti specifici, condividere materiali e buone prassi.

I progetti conclusi

A seguito dell’ingresso della Croazia come ventottesimo Stato Membro dell’Unione Europea,  il Ministero dell'Interno ed il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali hanno emanato la Circolare congiunta del 2 luglio 2013, n. 4175
Nella circolare si comunica che il Governo Italiano ha deciso di avvalersi del regime transitorio per un periodo di 2 anni prima di liberalizzare completamente l'accesso al lavoro subordinato per i cittadini della Croazia. Rimane, invece, privo di ogni limitazione l’accesso al lavoro autonomo.
Nessuna limitazione anche per i lavoratori delle categorie previste dall’art. 27, co. 1 (ad eccezione delle lettere g e i), dall’ art. 27-ter (ricercatori), dall’art. 27-quater (lavoratori altamente qualificati) e dall’art. 24 (lavoratori stagionali) del D. Lgs. 286/98. Non sono, infine, previste restrizioni per coloro che svolgono lavoro domestico e per coloro che, alla data del 1° luglio 2013, risultino occupati per un periodo non inferiore a 12 mesi.

pdfCircolare Ingresso UE Croazia

Il TAR Lazio, con la sentenza n. 5568 del 4 giugno 2013, ha annullato il decreto con il quale il Ministero dell’Interno aveva dichiarato l’inammissibilità della richiesta di concessione della cittadinanza italiana sottoscritta dall’amministratore di sostegno a favore di persona affetta da handicap. Si trattava di richiesta inoltrata dall’amministratore di sostegno di persona affetta da grave disabilità consistente in un deficit intellettivo di grado medio grave, con assenza di linguaggio verbale. Nel ricorso si sottolinea, tuttavia, che la richiedente è nata in Italia, qui ha frequentato la scuola e comprende la lingua italiana, considerandosi, pertanto, cittadina italiana. Il TAR del Lazio ha ritenuto di annullare il decreto affermando che l’amministratore di sostegno ben poteva sottoscrivere l’istanza essendo stato autorizzato a gestire i rapporti dell’amministrato nei confronti della pubblica amministrazione. In relazione poi all’asserita incapacità della richiedente di manifestare la volontà di acquistare la cittadinanza italiana, il Tribunale afferma che tale concreta capacità dovrà essere valutata nell’ambito del procedimento con adeguata istruttoria e non può essere escluso a priori soltanto sulla base delle carenze intellettive ed espressive del soggetto.

pdfSentenza TAR Lazio n. 5568/13

L'art. 9 del decreto legge n. 76 del 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 28/6/2013, contiene alcune modifiche alle disposizioni relative all’emersione del rapporto di lavoro irregolare introdotte con l’art. 5 del D.Lgs. n.109/2012. Al comma 10 dell’art. 9 si stabilisce che, nei casi in cui la dichiarazione di emersione sia stata rigettata per cause imputabili esclusivamente al datore di lavoro, al lavoratore viene comunque rilasciato un permesso di soggiorno per attesa occupazione con conseguente archiviazione dei procedimenti penali ed amministrativi. In ogni caso il lavoratore deve dare la prova della presenza in Italia al 31.12.11 ed il datore di lavoro deve aver provveduto al pagamento dei contributi per tutta la durata del rapporto di lavoro. Nel caso di interruzione del rapporto di lavoro oggetto della dichiarazione di emersione prima della conclusione della procedura, il lavoratore ottiene il rilascio di un permesso di soggiorno per attesa occupazione o per lavoro, qualora si sia in presenza di una richiesta di assunzione da parte di un nuovo datore di lavoro.

Con la Sentenza a Sezioni Unite n. 15115 del 17 giugno 2013, la Corte di Cassazione ha stabilito la competenza del giudice ordinario a decidere sul ricorso proposto avverso il decreto di respingimento emesso dal Questore. Ciò in quanto, premesso che il provvedimento del Questore diretto al respingimento dello straniero incide su situazioni soggettive aventi consistenza di diritto soggettivo, in mancanza di una norma specifica che assegni tale competenza al giudice amministrativo, deve trovare applicazione il criterio generale secondo cui la giurisdizione sulle controversie aventi ad oggetto diritti soggettivi, proprio in ragione della inesistenza di margini di ponderazione di interessi in gioco da parte della Amministrazione, spetta al giudice ordinario.

pdfCassazione SU n. 15115/13

Nel Decreto Legge contenente “Disposizioni Urgenti per il rilancio dell’economia” del 21 giugno 2013, n. 69 sono state introdotte due importanti novità relative al procedimento di acquisto della cittadinanza italiana al diciottesimo anno da parte del cittadino straniero nato in Italia ai sensi dell’art. 4, co. 2 L. 91/1992.
All’art. 33 del D.L. si stabilisce al primo comma che al richiedente non sono imputabili eventuali inadempimenti riconducibili ai genitori o agli uffici della Pubblica Amministrazione, ed egli può dimostrare il possesso dei requisiti con ogni altra idonea documentazione.
Il comma 2 dello stesso articolo prevede, poi, che gli Ufficiali di Stato Civile sono tenuti al compimento del diciottesimo anno di età a comunicare all’interessato, nella sede di residenza quale risulta all’ufficio, la possibilità di esercitare il diritto di elezione della cittadinanza italiana entro il compimento del diciannovesimo anno. In mancanza di tale comunicazione il diritto può essere esercitato anche oltre tale data.

Realizzato dall’European migration network (Emn), il documento, disponibile da alcuni anni nelle principali lingue europee, compresa quella italiana, è stato realizzato in arabo per la prima volta. Nella stesura del documento, gli autori hanno provveduto alla comparazione tra i differenti sistemi giuridici degli stati arabi, ponendo particolare attenzione ad eventuali differenti interpretazioni dello stesso termine, con l’obiettivo di fornire uno strumento utile a coloro che operano nel settore dell’immigrazione.

pdfGlossario in lingua araba

Search