Mediato e i progetti

Mediato

Questo portale è sostenuto da Compagnia di San Paolo e gestito da IRES Piemonte in collaborazione con le attività promosse dall'Osservatorio sull'Immigrazione e sul Diritto d'Asilo, dall'ASGI (Associazione per gli Studi Giuridici sull'Immigrazione) e A.M.M.I. (Associazione Multietnica Mediatori Interculturali).

Nato nel 2011 con il progetto Mediato è diventato un incubatore di iniziative centrate sulla in/formazione e capacity building degli/lle operatori/trici che si relazionano con utenza straniera e mediatori/trici interculturali.

 

Obiettivi

Migliorare la qualità e l'accessibilità delle informazioni per i/le cittadini/e stranieri/e e per gli/le operatori/trici che si relazionano con utenza straniera; accrescere la formazione tecnico giuridica e l'aggiornamento professionale dei/lle mediatori/trici interculturali e degli/lle operatori/trici attivi/e sul territorio della Città Metropolitana di Torino;
promuovere la creazione di una comunità di pratiche attraverso l'utilizzo di uno spazio virtuale di confronto, aggiornamento e consulenza (Forum).

 

Contenuti

Produzione di schede semplificate, raccolta di materiali utili, videolezioni e video pillole collegate ai percorsi di aggiornamento proposti; pubblicazione di segnalazioni sulle principali questioni giuridico-amministrative che riguardano i vari ambiti della vita quotidiana del/la cittadino/a straniero/a; aggiornamento continuo sulle novità legislative in materia di immigrazione e asilo a livello nazionale e consulenza continuativa da parte degli/le avvocati dell'ASGI e di referenti istituzionali a tutti i soggetti iscritti al Forum.

 

Il Forum

Uno spazio ad accesso riservato basato sul cooperative learning moderato da esperti dove proseguire la discussione e lo scambio sui temi affrontati durante gli incontri formativi e richiedere la consulenza di esperti (giuristi/e, mediatori/trici, psicologi/e, antropologi/e, referenti istituzionali quali Prefettura, Centri per l'Impiego, ASL, ecc.) e avere risposte qualificate rispetto a quesiti specifici, condividere materiali e buone prassi.

I progetti conclusi

La Corte di Cassazione, con la pronuncia a Sezioni Unite n. 14500 del 2013, ha ribadito che l’art. 35, co. 3 D. Lgs. 286/1998 dispone che ai cittadini stranieri presenti sul Territorio Nazionale, ancorché non in regola con le norme relative all’ingresso ed al soggiorno, sono assicurate, nei presidi pubblici ed accreditati, le cure ambulatoriali ed ospedaliere urgenti o comunque essenziali, ancorché continuative, per malattia ed infortunio. Di conseguenza, afferma la Suprema Corte, la garanzia del diritto fondamentale alla salute del cittadino straniero che si trovi nel Territorio Nazionale impedisce l’espulsione nei confronti di colui che dall’immediata esecuzione del provvedimento potrebbe subire un irreparabile pregiudizio. Tuttavia tale garanzia deve comprendere non solo le prestazioni di pronto soccorso e di medicina d’urgenza ma anche tutte le altre prestazioni essenziali per la vita. Per tali debbono intendersi, spiega la Corte di Cassazione nella sentenza, anche le semplici somministrazioni di farmaci quando si tratti di terapie necessarie a eliminare rischi per la vita o il verificarsi di maggiori danni alla salute, anche in relazione all’indisponibilità di quegli stessi farmaci nel Paese verso il quale lo straniero dovrebbe essere espulso.

pdfSentenza Cassazione n. 14500/13

La Corte di Cassazione, Sezione I, con la sentenza n. 24877 del 6 giugno 2013 ha confermato la condanna all’ammenda di 5.000 euro per un cittadino straniero colpevole del reato di ingresso e soggiorno illegale. La Suprema Corte ha ribadito come la fattispecie penale in questione abbia già superato il vaglio di legittimità costituzionale con la sentenza della Corte Costituzionale n. 250 del 2010 ed il vaglio della Corte di Giustizia UE con la decisione del 6 dicembre 2012. Come stabilito dalla Consulta il reato previsto dall’art. 10-bis D. Lgs. n.286 del 1998 non punisce una «condizione personale e sociale» - quella, cioè, di straniero «clandestino» (o, più propriamente, «irregolare») - e non criminalizza un «modo di essere» della persona. Essa, invece, punisce uno specifico comportamento, costituito dal «fare ingresso» e dal «trattenersi» nel territorio dello Stato, in violazione delle disposizioni dl legge. La condizione di "clandestinità" è, in questi termini, la conseguenza della condotta penalmente illecita e non già un dato preesistente ed estraneo al fatto e la rilevanza penale si correla alla lesione del bene giuridico individuabile nell'interesse dello Stato al controllo e alla gestione dei flussi migratori.

pdfCassazione Sentenza n. 24877/13

L’ Agenzia dell’Unione Europea per i diritti fondamentali (FRA) e la Corte Europea dei Diritti dell’Uomo hanno presentato il nuovo manuale in tema di asilo, frontiere ed immigrazione. Il testo ha lo scopo di offrire una panoramica della normativa applicabile in materia di asilo, gestione delle frontiere e immigrazione alla luce del diritto dell’Unione europea (UE) e della Convenzione europea dei diritti dell’uomo (CEDU), con particolare attenzione alla condizione degli stranieri definiti “cittadini di paesi terzi” ovvero i cittadini non comunitari. Il manuale, volto a giudici, avvocati, funzionari pubblici ed altri operatori in materia di immigrazione e asilo, intende illustrare per ciascuna tematica (ingresso, allontanamento, asilo, ecc..) il diritto dell’Unione Europea e quello contenuto nella Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo, con indicazione della principale giurisprudenza della Corte a riguardo.pdfManuale su Immigrazione e Asilo

Il Consiglio di Stato, con la Sentenza n. 2920/2013, pur confermando l’ampia discrezionalità dell’Amministrazione nella decisione sulla concessione della cittadinanza italiana per residenza decennale, ha accolto l’appello di un cittadino straniero che si era visto negare la cittadinanza italiana a causa di un decreto penale di condanna per il reato di guida in stato di ebbrezza. In particolare nella sentenza si afferma che l’Amministrazione, pur dovendo tenere conto degli illeciti penali eventualmente commessi, deve altresì svolgere un giudizio globale sulla personalità del richiedente e sulla gravità in sé della vicenda penale in relazione ad altri aspetti del comportamento del soggetto. Tale valutazione potrebbe comunque determinare una decisione di accoglimento della domanda di concessione della cittadinanza italiana. pdfCS Sentenza n. 2920/13

Con la sentenza del 6 giugno 2013 nella causa C- 648/11, la Corte di Giustizia dell'Unione Europea si è espressa sull'interpretazione dell'art. 6 del Regolamento cd "Dublino II" in merito allo Stato competente all'esame della domanda di asilo di un minore non accompagnato che abbia presentato domande di asilo in più Stati membri.
La Corte ha concluso che, in tali casi, competente all'esame della domanda di asilo è lo Stato membro nel quale il minore si trova dopo avervi depositato l'ultima istanza di protezione internazionale e che non potrà essere disposto il trasferimento del minore richiedente asilo nel Paese ove abbia precedentemente presentato un'analoga istanza. I minori non accompagnati richiedenti asilo costituiscono, infatti, una categoria di persone particolarmente vulnerabili per cui la procedura di determinazione dello Stato membro competente non dev'essere prolungata più di quanto strettamente necessario, anche in ragione della protezione dei diritti fondamentali garantiti dall'Unione europea, tra i quali, in particolare la garanzia che, in tutti gli atti relativi ai minori, l'interesse del minore sia considerato preminente.

E’ stato assegnato alla Commissione Politiche dell'Unione europea del Senato il disegno di legge  n. 588 (Legge europea 2013) il quale prevede, tra l’altro, l’adeguamento della normativa interna in materia di pubblico impiego, accesso ai concorsi e selezioni pubbliche agli obblighi derivanti dal diritto dell’Unione europea. In particolare le modifiche in discussione prevedono l’ammissione ai concorsi pubblici dei cittadini non comunitari titolari di permesso di soggiorno CE per lungo soggiornanti, dei cittadini non comunitari familiari di cittadini dell’Unione Europea, dei rifugiati e titolari di protezione sussidiaria. Tali correzioni normative consentirebbero di eliminare il contrasto con le direttive europee 2004/38, 2004/83 e 2003/109 evitando, dunque, l’avvio di un un procedimento di infrazione da parte della Commissione europea nei confronti dell'Italia.

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