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Con la sentenza del Consiglio di Stato n. 692 del 19 febbraio 2016 è stato ribadito il principio in base al quale spetta all’Amministrazione verificare accuratamente la capacità economica dell’impresa che chiede l’autorizzazione all’assunzione nell’ambito dei flussi di ingresso di un lavoratore che si trovi ancora all’estero. Tuttavia, nell’ambito di detta valutazione, lo Sportello Unico competente deve prendere in considerazione tutti gli elementi che il datore di lavoro ritenga di sottoporre ivi compreso il reddito derivante dall’ultimo esercizio di bilancio o dall’anno ancora in corso.

pdfConsiglio di Stato n. 692 del 19 febbraio 2016

Il 16 febbraio è entrata in vigore la legge n. 12 del 20 gennaio 2016 che riconosce il cd. “ius soli sportivo”. In base a queste nuove disposizioni i minori stranieri regolarmente residenti in Italia, a partire dal decimo anno di età, potranno essere ammessi al tesseramento nelle società sportive delle federazioni nazionali con le stesse procedure previste per i cittadini italiani. La legge recepisce pertanto la prassi di alcune società sportive che già ammettevano al loro interno minori non italiani. Ora le federazioni di tutte le discipline sportive dovranno adeguarsi.

Con il D.P.C.M. del 14 dicembre 2015 pubblicato oggi, il Governo ha stabilito le quote di ingresso dei lavoratori non comunitari per l’anno 2016. In particolare, sono previsti 1000 ingressi per lavoro subordinato non stagionale per coloro che abbiano completato all’estero programmi di formazione ed istruzione, 100 ingressi per lavoratori di origine italiana di Argentina, Uruguay, Venezuale e Brasile e 100 ingressi per lavoratori che abbiano partecipato ad Expo Milano 2016. Per il lavoro autonomo sono invece autorizzati 2.400 ingressi di imprenditori che intendano investire in Italia almeno 500.000 euro o creare almeno tre posti di lavoro ovvero avviare “start-up” innovative oppure ancora professionisti o artisti di chiara fama. Nel decreto sono, inoltre, previste circa 14.000 quote per le conversioni dei permessi di soggiorno per lavoro stagionale, studio e formazione e per coloro che siano titolari di permesso di soggiorno UE per lungo periodo rilasciati da altro Stato Europeo in permessi di soggiorno per lavoro subordinato e per le conversioni in lavoro autonomo di permessi per studio e formazione e per coloro che siano titolari di permesso di soggiorno UE per lungo periodo rilasciati da altro Stato Europeo. Infine, sono stati predisposti 13.000 ingressi per lavoro stagionale. Per quanto riguarda la presentazione delle domande, si parte il prossimo 9 febbraio per i lavoratori non stagionali ed il 17 febbraio per i lavoratori stagionali.

pdfDecreto Flussi 2016

pdfCircolare Flussi 2016

Con la sentenza del 18 dicembre 2015, il Tribunale di Roma ha dichiarato l’acquisto della cittadinanza italiana in favore di una giovane nata in Italia e qui sempre vissuta nonostante ella avesse ottenuto il rilascio del permesso di soggiorno soltanto all’età di 16 anni. Ciò a causa delle problematiche del suo nucleo familiare che avevano portato il Tribunale per i Minorenni a disporre la decadenza della potestà dei genitori nei confronti della figlia e poi l’affidamento di quest’ultima ad altra famiglia. Tuttavia, ella nell’ambito del processo ha dato dimostrazione di non essersi mai allontanata dall’Italia e, pertanto, di aver risieduto ininterrottamente sul Territorio Nazionale fino alla maggiore età. Il Tribunale ha, dunque, ritenuto sussistenti tutti i requisiti per l’ottenimento della cittadinanza italiana non potendo essere posti a carico della minore i comportamenti omissivi dei genitori, da cui peraltro poi era stata allontanata, che non avevano provveduto alla sua tempestiva regolarizzazione.

pdfTribunale di Roma 18/12/2015

Con Decreto del 19.11.2015, pubblicato su G.U. n. 280 del 1.12.2015, il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha fissato allo 0,0% per l'anno 2016, in via previsionale, la perequazione automatica da attribuire alle pensioni. Di conseguenze l'importo definitivo dell'assegno sociale per l'anno 2015 è pari a 5824,91 e per l'anno 2016 viene mantenuto lo stesso importo perché la perequazione è pari a zero.

La sentenza n. 5715 del Consiglio di Stato, depositata il 17 dicembre 2015, ribadisce l’importante principio secondo il quale, in applicazione dell’art. 22, comma 11, del D. Lgs. 286/98, lo straniero che perde il posto di lavoro ha sempre diritto ad essere iscritto nelle liste di collocamento per un periodo non inferiore ad un anno e, quindi, ad ottenere il rilascio del permesso di soggiorno per attesa occupazione. La proroga di un anno deve essere concessa a partire dalla data di cessazione dell’ultimo contratto di lavoro.pdfConsiglio di Stato n. 5715/15

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