Mediato e i progetti

Mediato

Questo portale è sostenuto da Compagnia di San Paolo e gestito da IRES Piemonte in collaborazione con le attività promosse dall'Osservatorio sull'Immigrazione e sul Diritto d'Asilo, dall'ASGI (Associazione per gli Studi Giuridici sull'Immigrazione) e A.M.M.I. (Associazione Multietnica Mediatori Interculturali).

Nato nel 2011 con il progetto Mediato è diventato un incubatore di iniziative centrate sulla in/formazione e capacity building degli/lle operatori/trici che si relazionano con utenza straniera e mediatori/trici interculturali.

 

Obiettivi

Migliorare la qualità e l'accessibilità delle informazioni per i/le cittadini/e stranieri/e e per gli/le operatori/trici che si relazionano con utenza straniera; accrescere la formazione tecnico giuridica e l'aggiornamento professionale dei/lle mediatori/trici interculturali e degli/lle operatori/trici attivi/e sul territorio della Città Metropolitana di Torino;
promuovere la creazione di una comunità di pratiche attraverso l'utilizzo di uno spazio virtuale di confronto, aggiornamento e consulenza (Forum).

 

Contenuti

Produzione di schede semplificate, raccolta di materiali utili, videolezioni e video pillole collegate ai percorsi di aggiornamento proposti; pubblicazione di segnalazioni sulle principali questioni giuridico-amministrative che riguardano i vari ambiti della vita quotidiana del/la cittadino/a straniero/a; aggiornamento continuo sulle novità legislative in materia di immigrazione e asilo a livello nazionale e consulenza continuativa da parte degli/le avvocati dell'ASGI e di referenti istituzionali a tutti i soggetti iscritti al Forum.

 

Il Forum

Uno spazio ad accesso riservato basato sul cooperative learning moderato da esperti dove proseguire la discussione e lo scambio sui temi affrontati durante gli incontri formativi e richiedere la consulenza di esperti (giuristi/e, mediatori/trici, psicologi/e, antropologi/e, referenti istituzionali quali Prefettura, Centri per l'Impiego, ASL, ecc.) e avere risposte qualificate rispetto a quesiti specifici, condividere materiali e buone prassi.

I progetti conclusi

Il Tribunale di Torino, con l’ordinanza del 3 marzo 2015, ha accolto il ricorso presentato da un cittadino somalo che dal 2011 attendeva il rilascio del visto per ricongiungimento familiare in favore della moglie e dei suoi figli minori. Il Giudice ha ritenuto che, pur in presenza di alcune difficoltà legate alla differente traslitterazione del nome dei figli ed alla necessità di effettuare in via preventiva l’esame del DNA per accertare la filiazione, un ritardo di quattro anni senza l’adozione di alcun provvedimento da parte dell’Autorità Consolare non possa essere considerato un comportamento conforme al diritto poiché in ogni caso l’Amministrazione è tenuta a fornire una risposta al richiedente entro un termine ragionevole. Inoltre il Giudice ha rinvenuto nel silenzio dell’Amministrazione, durato circa 3 anni, un livello sufficiente di negligenza tale da giustificare anche il risarcimento del danno al ricorrente liquidato in via equitativa.

pdfOrdinanza Trib TORINO

Il Consiglio di Stato con la sentenza n. 390 del 28 gennaio 2015 ha confermato come non ci sia differenza di trattamento tra il permesso di soggiorno rilasciato al coniuge o al parente del cittadino italiano e quello rilasciato al familiare di cittadino non comunitario ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. 286/98 trattandosi in entrambi i casi di permessi di soggiorno per “motivi familiari”. Tale categoria di permesso di soggiorno, inoltre, è sottoposta alla disciplina generale relativa ai casi di conversione prevista dall’art. 14 D.P.R. 394/99. Nel caso, dunque, il permesso di soggiorno non possa essere rinnovato per il venir meno della convivenza, anche al di fuori delle ipotesi previste dall’art. 30 D.Lgs. 286/98 quali la morte del coniuge o lo scioglimento del matrimonio, lo stesso potrà essere convertito ad altro titolo, per es. per lavoro autonomo, qualora ne sussistano i requisiti.

pdfConsiglio di Stato 390/2015

 

Con la sentenza del 29 gennaio 2015, il Tribunale di Milano ha ritenuto di accogliere il ricorso presentato avverso il diniego della cittadinanza al diciottesimo anno di età da un giovane nato in Italia iscritto all’anagrafe solo all’età di due anni. Ciò in quanto i genitori del richiedente avevano ottenuto il permesso di soggiorno e quindi la residenza soltanto in epoca successiva alla nascita del figlio. Il Giudice ha affermato che il requisito della regolarità del soggiorno dei genitori del richiedente non è previsto quale condizione per il riconoscimento della cittadinanza ai sensi dell’art. 4 co. 2 L. 91 del 1992 disposizione che nulla dice circa la regolarità del soggiorno dei genitori e che, in ogni caso, non possono farsi gravare sul richiedente ritardi nell’iscrizione anagrafica posti in essere dai genitori a fronte di una permanenza effettiva ed ininterrotta sul Territorio Nazionale.

pdfSentenza_Tribunale_Milano_cittadinanza_.pdf

Con la Circolare del 27 gennaio 2015 il Ministero dell’Interno ha chiarito che i titolari di protezione internazionale non sono tenuti al pagamento del contributo per il rilascio del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo. Coloro che avessero già provveduto al versamento hanno diritto di ottenere il rimborso della somma.

pdfCircolare_Min_Interno_27_gennaio_2015.pdf

Con circolare del 16 gennaio 2015, il Ministero dell’Interno ha diffuso alcune novità in tema di Ritorno Volontario Assistito (RVA) in particolare sul progetto RIRVA Rete Italiana per il Rimpatrio Volontario Assistito. Il progetto prevede una serie di azioni e strumenti per favorire il RVA dei cittadini dei paesi terzi già presenti nei paesi dell’Unione Europea e che intendano ricevere aiuto per ritornare in modo volontario e consapevole nel proprio paese di origine in condizioni di sicurezza e con un’assistenza adeguata. In particolare è stato attivato il Numero Verde Ritorno – 800 72 20 71, operativo dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 16.00, al fine di fornire informazioni ad operatore e soggetti interessati. Sono stati inoltre istituiti 14 Focal Point distribuiti sul territorio nazionale con lo scopo di dare supporto ed informazioni agli enti che collaborano alla rete.

pdfCircolare_RVA.pdfpdfFocal_Point.pdf

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, con la sentenza n. 128 del 14 gennaio 2015, ha statuito l’importante principio in base al quale il permesso di soggiorno CE per lungo soggiornanti non può essere revocato per la sopravvenuta mancanza di reddito da parte del cittadino straniero. Come è noto il permesso di soggiorno CE per lungo soggiornanti viene rilasciato previa titolarità di un reddito minimo idoneo al sostentamento del richiedente e dei suoi familiari. Successivamente il permesso, valido a tempo indeterminato, viene sottoposto ad un aggiornamento dei dati ogni cinque anni e può essere revocato solo per i motivi previsti dalla legge ed in particolare per motivi di ordine pubblico legati alla pericolosità sociale del titolare. Non è, invece, prevista da alcuna disposizione la possibilità di disporre la revoca del permesso di soggiorno CE per lungo soggiornanti per mancanza di svolgimento di attività lavorativa e quindi per insufficienza del reddito.

pdfSentenza TAR Lombardia

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