Questo portale è sostenuto da Compagnia di San Paolo e gestito da IRES Piemonte in collaborazione con le attività promosse dall'Osservatorio sull'Immigrazione e sul Diritto d'Asilo, dall'ASGI (Associazione per gli Studi Giuridici sull'Immigrazione) e A.M.M.I. (Associazione Multietnica Mediatori Interculturali).
Nato nel 2011 con il progetto Mediato è diventato un incubatore di iniziative centrate sulla in/formazione e capacity building degli/lle operatori/trici che si relazionano con utenza straniera e mediatori/trici interculturali.
Obiettivi
Migliorare la qualità e l'accessibilità delle informazioni per i/le cittadini/e stranieri/e e per gli/le operatori/trici che si relazionano con utenza straniera; accrescere la formazione tecnico giuridica e l'aggiornamento professionale dei/lle mediatori/trici interculturali e degli/lle operatori/trici attivi/e sul territorio della Città Metropolitana di Torino;
promuovere la creazione di una comunità di pratiche attraverso l'utilizzo di uno spazio virtuale di confronto, aggiornamento e consulenza (Forum).
Contenuti
Produzione di schede semplificate, raccolta di materiali utili, videolezioni e video pillole collegate ai percorsi di aggiornamento proposti; pubblicazione di segnalazioni sulle principali questioni giuridico-amministrative che riguardano i vari ambiti della vita quotidiana del/la cittadino/a straniero/a; aggiornamento continuo sulle novità legislative in materia di immigrazione e asilo a livello nazionale e consulenza continuativa da parte degli/le avvocati dell'ASGI e di referenti istituzionali a tutti i soggetti iscritti al Forum.
Il Forum
Uno spazio ad accesso riservato basato sul cooperative learning moderato da esperti dove proseguire la discussione e lo scambio sui temi affrontati durante gli incontri formativi e richiedere la consulenza di esperti (giuristi/e, mediatori/trici, psicologi/e, antropologi/e, referenti istituzionali quali Prefettura, Centri per l'Impiego, ASL, ecc.) e avere risposte qualificate rispetto a quesiti specifici, condividere materiali e buone prassi.
Lo ha affermato la Corte di Cassazione nell’ordinanza n. 19201 del 28 settembre 2015 stabilendo che il Giudice di Pace, ai sensi della Direttiva 2008/115/CE, è tenuto a valutare, oltre ala legittimità del provvedimento di espulsione presupposto anche le sussistenza di ragionevoli prospettive di rimpatrio. Nel caso in cui non vi siano possibilità concrete di effettuare l’allontanamento, il trattenimento diviene illegittimo. Nel caso in esame si trattava di una donna apolide di fatto, priva passaporto e residente in Italia da oltre 20 anni per la quale risultava, dunque, impossibile l’accompagnamento nel paese di origine.
La Camera ha approvato le modifiche alla L. 91 del 1992 che introducono importanti novità sulle modalità di acquisto della cittadinanza italiana. In primo luogo, la cittadinanza italiana sarà riconosciuta ai minori nati in Italia da genitori stranieri, almeno uno dei quali titolare di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo. La dichiarazione di acquisto della cittadinanza italiana potrà essere fatta dal genitore fino al compimento della maggiore età oppure dall’interessato stesso entro due anni dal compimento del diciottesimo anno. Sale, inoltre, a due anni anche il termine per presentare la dichiarazione di elezione della cittadinanza italiana da parte del cittadino straniero nato in Italia che abbia vissuto ininterrottamente nel nostro paese fino alla maggiore età. Infine, sarà concessa la cittadinanza italiana anche al minore straniero, figlio di almeno un genitore regolarmente residente che, giunto in Italia prima del dodici anni, abbia frequentato uno o più cicli scolastici per almeno cinque anni. Il testo passa ora all’esame del Senato.
Con la Circolare del 30 settembre 2015, il Ministero dell’Interno ha fornito nuovi chiarimenti in relazione alla fase di verifica dell’adempimento dell’accordo di integrazione. In particolare, il Ministero ha confermato che nel caso in cui al termine del periodo totale di validità dell’accordo di integrazione (due anni + un anno di proroga) il numero dei crediti sia inferiore a 30, l’accordo andrà chiuso per inadempimento parziale e non per inadempimento, dando così la possibilità alle Questura di concedere, comunque, il rinnovo del permesso di soggiorno sulla base di una valutazione discrezionale. La Circolare chiarisce, invece, che in base al D.P.R. n. 179 del 2011, l’inadempimento dell’obbligo scolastico da parte dei figli minori comporta la perdita totale dei crediti, salvo il caso in cui l’interessato sia in grado di dimostrare di aver fatto tutto il possibile perché quest’obbligo venisse rispettato. Infine, nella Circolare si affronta il caso in cui lo straniero abbia lasciato l'Italia prima della scadenza del permesso di soggiorno per poi rientrare con un nuovo visto come accade per l’ingresso per casi particolari di cui all’art. 27 del T.U. Immigrazione. Sul punto il Ministero chiarisce che, in caso di ingressi successivi al primo, non sarà più necessario procedere alla sottoscrizione dell’accordo di integrazione.
Circolare del Ministero dell'Interno del 30 settembre 2015
Dal 24 settembre 2015 i rifugiati ed gli apolidi, nonché gli stranieri che non possono ottenere il passaporto da parte delle loro Autorità governative, saranno muniti di titolo di viaggio elettronico. Si tratta di un nuovo tipo di documento, composto da 32 pagine, più sicuro e difficilmente falsificabile, dotato di microchip contenente le impronte digitali del titolare. Con decreto del Ministero dell’Economia del 14 settembre 2015 è stato determinato l’importo a carico dei soggetti richiedenti, determinato in euro 34,20 maggiorato dell'I.V.A., oltre ad una commissione di euro 0,50, per un totale di euro € 42,22 da versare sul conto corrente postale n. 67422808 intestato al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del Tesoro.
Con la sentenza n. 4199 dell’8 settembre 2015, il Consiglio di Stato ha stabilito importanti principi in tema di diritto all’informazione a favore del richiedente asilo. In particolare nella sentenza si afferma che le garanzie partecipative connesse alle procedure di riconoscimento della protezione internazionale non possono subire deroghe e devono comprendere tutte le informazioni dettagliatamente previste dal regolamento UE n. 604/2013. Colui che presenta la domanda di protezione, dunque, deve ricevere per iscritto ed in una lingua a lui comprensibile tutte le informazioni relative alla conseguenze della sua domanda, ai criteri di determinazione dello Stato competente per l’esame, alla possibilità di presentare informazioni relative a familiari già presenti, alle modalità di impugnazione e alla tutela legale, al trattamento dei suoi dati personali. Per tale motivo non possono considerarsi rispettate le garanzie di informazione per il semplice fatto che il richiedente abbia svolto con l’ausilio di un mediatore il colloquio in cui aveva la possibilità di chiedere informazioni.
Con la Sentenza n. C-309/2014 del 2 settembre 2015, la Corte di Giustizia dell’Unione Europea ha affermato che il contributo attualmente richiesto per il rilascio ed il rinnovo del permesso di soggiorno è troppo elevato e tale da limitare l’esercizio dei diritti tutelati dalla Direttiva n. 2003/109 che prevede il rilascio del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo. La Corte ha sottolineato che gli importi dei contributi richiesti negli Stati Membri per i permessi di soggiorno non devono essere sproporzionati rispetto all’importo dovuto dai cittadini di quel medesimo Stato per ottenere la carta nazionale d’identità. In Italia, come è noto, il contributo previsto per il permesso di soggiorno va da 80 a 200 euro a cui si aggiungono ulteriori oneri pari ad almeno 73,50 euro. Tale somma deve considerarsi evidentemente sproporzionate rispetto al costo della carta di identità e la sua incidenza economica può essere considerevole per taluni cittadini stranieri residenti ciò anche in considerazione del fatto che gli interessati sono costretti a richiedere il rinnovo dei loro titoli assai di frequente e che all’importo di detto contributo può aggiungersi quello di altri tributi previsti dalla normativa nazionale.