Questo portale è sostenuto da Compagnia di San Paolo e gestito da IRES Piemonte in collaborazione con le attività promosse dall'Osservatorio sull'Immigrazione e sul Diritto d'Asilo, dall'ASGI (Associazione per gli Studi Giuridici sull'Immigrazione) e A.M.M.I. (Associazione Multietnica Mediatori Interculturali).
Nato nel 2011 con il progetto Mediato è diventato un incubatore di iniziative centrate sulla in/formazione e capacity building degli/lle operatori/trici che si relazionano con utenza straniera e mediatori/trici interculturali.
Obiettivi
Migliorare la qualità e l'accessibilità delle informazioni per i/le cittadini/e stranieri/e e per gli/le operatori/trici che si relazionano con utenza straniera; accrescere la formazione tecnico giuridica e l'aggiornamento professionale dei/lle mediatori/trici interculturali e degli/lle operatori/trici attivi/e sul territorio della Città Metropolitana di Torino;
promuovere la creazione di una comunità di pratiche attraverso l'utilizzo di uno spazio virtuale di confronto, aggiornamento e consulenza (Forum).
Contenuti
Produzione di schede semplificate, raccolta di materiali utili, videolezioni e video pillole collegate ai percorsi di aggiornamento proposti; pubblicazione di segnalazioni sulle principali questioni giuridico-amministrative che riguardano i vari ambiti della vita quotidiana del/la cittadino/a straniero/a; aggiornamento continuo sulle novità legislative in materia di immigrazione e asilo a livello nazionale e consulenza continuativa da parte degli/le avvocati dell'ASGI e di referenti istituzionali a tutti i soggetti iscritti al Forum.
Il Forum
Uno spazio ad accesso riservato basato sul cooperative learning moderato da esperti dove proseguire la discussione e lo scambio sui temi affrontati durante gli incontri formativi e richiedere la consulenza di esperti (giuristi/e, mediatori/trici, psicologi/e, antropologi/e, referenti istituzionali quali Prefettura, Centri per l'Impiego, ASL, ecc.) e avere risposte qualificate rispetto a quesiti specifici, condividere materiali e buone prassi.
Il 16 marzo 2015 la Regione Piemonte ha deliberato l’obbligatorietà dell’iscrizione dei minori stranieri al Servizio Sanitario Regionale a prescindere dal requisito del permesso di soggiorno, ciò in ossequio ai principi di tutela dell’infanzia contenuti nella Convenzione di New York e richiamati dalla normativa interna. Con la Circolare applicativa che si allega si chiariscono la procedura e gli effetti dell’iscrizione Il minore avrà dunque diritto alla scelta del pediatra e/o del medico di base a seconda dell’età e l’iscrizione sarà rinnovata di anno in anno fino ai diciotto anni. Ai minori non comunitari sono assimilati i minori comunitari privi dei requisiti per l’iscrizione al Servizio Sanitario o della Tessera Europea di Assicurazione del paese di provenienza.
Con la sentenza n. 1530 del 30 settembre 2015, il TAR Piemonte ha ribadito che, ai sensi del comma 6 dell’art. 14 del DPR 394/99, il permesso di soggiorno per motivi di studio può essere convertito in permesso di soggiorno per motivi di lavoro solo prima della scadenza e previa stipula del contratto di soggiorno per lavoro presso lo Sportello Unico. Non è dunque prevista dalle disposizioni vigenti la possibilità di chiedere dapprima il rinnovo del permesso di soggiorno per studio e solo successivamente rivolgersi allo Sportello Unico per il rilascio del nulla osta alla conversione. Il Tribunale osserva, infatti, che se è vero che i termini relativi al rinnovo del permesso di soggiorno (e quindi anche alla sua conversione) non hanno natura perentoria, bensì ordinatoria ed acceleratoria, tuttavia è necessario evitare che sia rimessa alla totale discrezionalità dell'interessato la scelta relativa ai tempi di presentazione.
A seguito delle decisioni del Consiglio Europeo del 14 e 22 settembre 2015, l’Italia ha presentato una propria tabella di marcia (Roadmap) nell’ambito della quale sono stati individuati gli hotspots (aree di sbarco attrezzate) in territorio italiano, quali Lampedusa, Pozzallo, Porto Empedocle e Trapani, dove saranno assicurate le operazioni di soccorso, prima assistenza, registrazione e fotosegnalamento di tutti gli arrivi. Ai richiedenti asilo appartenenti a quelle nazionalità per le quali il tasso di riconoscimento della protezione internazionale è pari o superiore al 75% (attualmente siriani, iracheni ed eritrei) verrà data la possibilità di ricollocamento (relocation) ovvero potranno essere trasferiti in un altro Stato UE per l’esame della domanda.
I titolari della protezione internazionale hanno diritto di viaggiare all’interno dell’Area Schengen (tutti i Paesi dell’Unione Europea, tranne Danimarca, Gran Bretagna, Irlanda, Bulgaria, Romania e Cipro) senza nessun visto e con il solo documento di viaggio, per un periodo non superiore a 3 mesi e senza autorizzazione al lavoro. Nel caso, invece, di trasferimento per studio o lavoro in un Paese dell’Unione Europea è necessario richiedere un visto di ingresso prima di partire. Nel caso di viaggio al di fuori dell’Unione Europea valgono le regole per il rilascio del visto relative ai cittadini del Paese di origine del rifugiato.
Il permesso di soggiorno per “assistenza minori” viene rilasciato al genitore straniero (o ad altro familiare) che abbia ottenuto l'autorizzazione del Tribunale per i Minorenni ad entrare e/o soggiornare in Italia ai sensi dell'art. 31, co. 3 del T.U. Immigrazione cioè nell'interesse dello sviluppo psicofisico del minore. Nella maggior parte dei casi le autorizzazione sono concesse a causa di gravi problemi di salute del bambino.
Tale permesso di soggiorno, pur essendo valido per lo svolgimento di attività lavorativa. non può essere convertito per lavoro ai sensi dell'art. 29, co. 6 del T.U.immigrazione ma solo per coesione familiare nel caso il coniuge abbia i requisiti per il ricongiungimento.
Il permesso di soggiorno per residenza elettiva viene rilasciato a colui che, anche a seguito del rilascio del visto per residenza elettiva, intenda stabilirsi in Italia e sia in grado di mantenersi autonomamente, senza esercitare attività lavorativa. Il permesso viene, dunque, rilasciato a chi sia in grado di fornire idonee garanzie sulla disponibilità di una abitazione e di risorse economiche autonome, stabili e regolari, per sé e per eventuali familiari a carico derivanti da rendite, pensioni o attività gestite all’estero.