Questo portale è sostenuto da Compagnia di San Paolo e gestito da IRES Piemonte in collaborazione con le attività promosse dall'Osservatorio sull'Immigrazione e sul Diritto d'Asilo, dall'ASGI (Associazione per gli Studi Giuridici sull'Immigrazione) e A.M.M.I. (Associazione Multietnica Mediatori Interculturali).
Nato nel 2011 con il progetto Mediato è diventato un incubatore di iniziative centrate sulla in/formazione e capacity building degli/lle operatori/trici che si relazionano con utenza straniera e mediatori/trici interculturali.
Obiettivi
Migliorare la qualità e l'accessibilità delle informazioni per i/le cittadini/e stranieri/e e per gli/le operatori/trici che si relazionano con utenza straniera; accrescere la formazione tecnico giuridica e l'aggiornamento professionale dei/lle mediatori/trici interculturali e degli/lle operatori/trici attivi/e sul territorio della Città Metropolitana di Torino;
promuovere la creazione di una comunità di pratiche attraverso l'utilizzo di uno spazio virtuale di confronto, aggiornamento e consulenza (Forum).
Contenuti
Produzione di schede semplificate, raccolta di materiali utili, videolezioni e video pillole collegate ai percorsi di aggiornamento proposti; pubblicazione di segnalazioni sulle principali questioni giuridico-amministrative che riguardano i vari ambiti della vita quotidiana del/la cittadino/a straniero/a; aggiornamento continuo sulle novità legislative in materia di immigrazione e asilo a livello nazionale e consulenza continuativa da parte degli/le avvocati dell'ASGI e di referenti istituzionali a tutti i soggetti iscritti al Forum.
Il Forum
Uno spazio ad accesso riservato basato sul cooperative learning moderato da esperti dove proseguire la discussione e lo scambio sui temi affrontati durante gli incontri formativi e richiedere la consulenza di esperti (giuristi/e, mediatori/trici, psicologi/e, antropologi/e, referenti istituzionali quali Prefettura, Centri per l'Impiego, ASL, ecc.) e avere risposte qualificate rispetto a quesiti specifici, condividere materiali e buone prassi.
Con la Circolare n. 4621 del 27 agosto 2015, il Ministero dell’Interno ha chiarito che, in mancanza di una specifica disposizione in proposito, non è consentita la conversione del permesso di soggiorno per motivi religiosi in permesso di soggiorno per lavoro autonomo o per lavoro subordinato. Ciò in quanto il permesso di soggiorno per motivi religiosi viene rilasciato unicamente per lo svolgimento delle attività connesse con il ministero religioso e l’abbandono di tali attività fa venire meno l’unico presupposto per l’ingresso ed il soggiorno in Italia del titolare.
La Corte di Cassazione, con la sentenza n.15632 del 22 luglio 2015, torna sulla questione della tutela dei legami familiari al momento dell’adozione del decreto di espulsione in ossequio dell’art. 8 della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo. La sentenza ribadisce che l'interpretazione delle norme interne deve essere sempre orientata ai principi del diritto dell'Unione Europea elaborati in tema di rimpatrio e diritto all'unità familiare dei cittadini stranieri nonché ai principi della Convenzione Europea. In particolare, la Suprema Corte, afferma che la Direttiva 2008/115/CE impone all’Amministrazione di eseguire un corretto bilanciamento tra le esigenze di sicurezza e di controllo del fenomeno migratorio ed il nucleo dei diritti della persona connessi all'applicazione del principio di “non refoulement” e al divieto di tortura nonché al diritto alla salute e alla vita familiare. Il bilanciamento deve essere eseguito alla stregua del principio di proporzionalità tra il sacrificio del diritto individuale e la salvaguardia dell'ordine pubblico statuale e soprattutto tale valutazione deve essere inserita nella motivazione del provvedimento espulsivo, pena l’illegittimità del decreto.
Con il decreto legislativo n. 81 del 15 giugno 2015 approvato nell’ambito del cd “Jobs Act”, è stato aumento a 7.000 euro all’anno il limite massimo di compensi che possono essere percepiti con il lavoro accessorio (cd. voucher). La norma specifica, inoltre, che tale reddito può essere computato ai fini del rinnovo del permesso di soggiorno. Il limite di reddito in precedenza si fermava a circa 5.000 euro all’anno ed era perciò inferiore all’ammontare dell’assegno sociale annuo, tetto reddituale minimo per la regolare permanenza in Italia per una persona. D’ora in poi, invece, sarà possibile avere il reddito necessario per il rinnovo del permesso di soggiorno anche svolgendo soltanto lavoro accessorio.
Sul sito “Lo Stato per i Nuovi Cittadini” è stato introdotto lo Sportello Unico per l’Immigrazione on line, servizio a supporto delle attività dello Sportello Unico Immigrazione al fine di semplificare e facilitare i rapporti con l’utenza. ll sistema prevede la descrizione semplificata delle procedure di ingresso per lavoro, per studio, per ricongiungimento familiare oltre a quelle previste per effettuare la conversione del permesso di soggiorno, con l'elenco aggiornato della documentazione necessaria per le varie istanze. E’ stata, inoltre, predisposta un’agenda on line accessibile sia dal personale SUI sia dall’utente per prenotare un appuntamento o controllare la data relativa alla propria convocazione fissata dallo Sportello Unico per la produzione documentale.
Con la Circolare del 18 maggio 2015 il Ministero dell’Interno fornisce alcuni chiarimenti in tema del rinnovo del permesso di soggiorno per i titolari di protezione internazionale. In particolare, l’Amministrazione afferma che l’iscrizione anagrafica degli stranieri regolarmente soggiornanti deve essere effettuata alle medesime condizioni dei cittadini italiani e costituisce un presupposto imprescindibile per fruire ad esempio dell’assistenza sociale, sanitaria e dell’assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica. Tuttavia l’iscrizione anagrafica non rileva ai fini del rinnovo del permesso di soggiorno, essendo quest’ultimo il presupposto per l’iscrizione anagrafica e non il contrario. Nella Circolare si ribadisce anche che i cittadini stranieri con situazione alloggiativa precaria devono poter ottenere l’iscrizione anagrafica nel registro delle persone senza fissa dimora.
Con la sentenza n. 2699 del 26 maggio 2015 il Consiglio di Stato ha stabilito un importante principio in tema di livello reddito e rinnovo del permesso di soggiorno. Nella decisione viene ribadito che il requisito reddituale è sempre necessario ai fini del rinnovo del permesso di soggiorno e che la sua misura è quella stabilita dall’art. 29, comma 3, lettera b) in tema di ricongiungimento familiare, ormai anche richiamato dall’art. 22, comma 11, del d.lgs. 286/1998. Tuttavia nessuna disposizione del T.U. Immigrazione stabilisce che sia necessaria la dimostrazione, in modo assoluto ed ininterrotto, di quel livello di reddito; al contrario, l’Amministrazione al momento del rinnovo del permesso di soggiorno deve tenere conto della complessiva situazione familiare del richiedente, delle attività lavorative pregresse e di comprovati fatti sopravvenuti prima del provvedimento (per esempio: un rapporto di lavoro che faccia presumere una prospettiva di continuità per il futuro), che superino situazioni di carenza di reddito riscontrate durante il periodo di validità del precedente permesso di soggiorno.
Consiglio di Stato n. 2699 del 2015