Anche per l’accesso alla scuola secondaria di secondo grado è rilevante la distinzione sopra compiuta tra gli alunni già inseriti nel sistema scolastico italiano e quelli neo-entranti. Per i primi, infatti, l’accesso alla scuola secondaria di secondo grado è sempre subordinata all’aver conseguito la licenza media (art. 191 d.lgs. 297/1994). Diversamente, invece, il minore di età compresa tra i quattordici e i diciotto anni, proveniente da un sistema scolastico estero o che, in ogni caso, si inserisce per la prima volta in quello italiano, ha diritto ad essere ammesso a scuola anche se sprovvisto di licenza media[1]. L’art. 192 co. 3 d.lgs. 297/1994 prevede che “subordinatamente al requisito d’età (…) il consiglio di classe può consentire l’iscrizione di giovani provenienti dall’estero, i quali provino, anche mediante l’eventuale esperimento nelle materie e prove indicate dallo stesso consiglio di classe, sulla base dei titoli di studio conseguiti in scuole estere aventi riconoscimento legale, di possedere adeguata preparazione sull’intero programma prescritto per l’idoneità alla classe cui aspirano (…)”.
Anche in questo caso, quindi, l’iscrizione è sempre ammessa ma la determinazione della classe di inserimento è demandata ad un organo interno dell’istituto scolastico. Questo, peraltro, cambia a seconda che il minore abbia un’età inferiore o superiore a sedici anni. Al minore infrasedicenne, infatti, ancora sottoposto all’obbligo scolastico, si applicherà quanto disposto dall’art. 45 co.2 D.P.R. 394/1999 e pertanto la valutazione in merito alla sua iscrizione a scuola spetterà al collegio dei docenti; invece, il minore che abbia superato i sedici anni, e quindi non più soggetto all’obbligo scolastico, sarà sottoposto alla valutazione del consiglio di classe, come prescritto dall’art. 192 co.3 d.lgs. 297/1994[2].
La possibilità di frequentare la scuola secondaria superiore senza aver conseguito la licenza media non poteva che comportare il riconoscimento della possibilità per tali alunni di essere ammessi, una volta giunti all’ultimo anno del corso di studi, all’esame di Stato pur in assenza del suddetto titolo. Tale chiarimento, fornito dal Miur nella nota n.465/2012, è stato necessario per arginare la prassi invalsa in passato di far sostenere agli alunni stranieri di scuole superiori l’esame conclusivo del primo ciclo di istruzione presso i Centri territoriali permanenti (oggi CPIA), in quanto si riteneva la licenza media necessaria per l’ammissione all’esame di maturità.
L’accesso all’esame di Stato deve essere, inoltre, garantito allo studente straniero che abbia compiuto i diciotto anni nel corso degli studi: il solo fatto di essere diventato maggiorenne non può precludergli la possibilità di assolvere il suo diritto-dovere di istruzione e formazione mediante il conseguimento di un titolo conclusivo del percorso d’istruzione-formazione da questo intrapreso[3].
[1] La nota del Miur n.465/2012 ha precisato che il precetto secondo il quale “al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione si accede a seguito del superamento dell’esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione” enunciato dall’art. 1 co. 12 del d.lgs 226/2005 è una norma di carattere generale e che, pertanto, si applica soltanto agli studenti che già frequentano la scuola primaria o secondaria di primo grado e non deve, quindi, trovare applicazione nei confronti degli studenti che si inseriscono per la prima volta nel sistema scolastico italiano.
[2] Nota Miur n.2787/2011
[3] Consiglio di Stato, sez. VI, n. 1734, 27 febbraio 2014
Per quanto riguarda l’iscrizione alla scuola secondaria di primo grado, l’art. 176 del d.lgs. 297/1994 prevede come requisito, per l’accesso alla prima classe, il possesso della licenza elementare, e per l’accesso alle classi successive alla prima, la promozione con giudizio di idoneità.
E’ però necessario compiere una distinzione tra i minori già inseriti nel sistema scolastico italiano e quelli di recente immigrazione che si iscrivono per la prima volta in una scuola italiana. Se per i primi tali requisiti (licenza elementare e promozione con giudizio di idoneità) sono imprescindibili, non lo sono per i secondi. Infatti, i minori stranieri che si iscrivono per la prima volta in una scuola italiana e hanno un età compresa tra gli undici e i quattordici anni hanno diritto ad accedere alla scuola secondaria di primo grado sulla base di quanto prescritto dal secondo comma dell’art. 45 D.P.R. n. 394/1999. Questo prevede che essi vengano iscritti alla classe corrispondente alla loro età anagrafica, salvo che il collegio dei docenti deliberi l’iscrizione ad una classe diversa, tenendo conto dell’ordinamento scolastico del Paese di provenienza del minore, delle sue competenze e livello di preparazione, del corso di studio eventualmente seguito dal minore nel Paese di provenienza e dell’eventuale possesso di titoli di studio già conseguiti.
Quindi, l’iscrizione del minore sprovvisto di licenza elementare alla scuola secondaria di primo grado è comunque possibile e la determinazione della classe di inserimento spetta al collegio dei docenti. La decisione del collegio dei docenti non può, in ogni caso, determinare l’iscrizione del minore ad una classe diversa da quella immediatamente inferiore o superiore a quella corrispondente alla sua età anagrafica[1].
[1] Principio dettato, oltre che dall’art. 45 co. 2 D.P.R. 394/1999, anche dalle Linee guida per l’accoglienza e l’integrazione degli alunni stranieri del Miur del 2014, circolare Miur 10 gennaio 2014
Analogamente a quanto previsto per la scuola materna, l’art. 143 del d.lgs. 297/1994 richiede per l’iscrizione del minore alla scuola elementare i soli requisiti dell’età anagrafica prescritta dalla legge (età compresa tra i sei e i dieci anni) e la documentazione sanitaria di cui all’art. 117.
Le linee guida per l’accoglienza e l’integrazione degli alunni stranieri del Miur del 2014 hanno precisato che l’eventuale mancanza di tale documentazione sanitaria non può precludere l’ammissione né la regolare frequenza della scuola da parte del minore[1]. Tale disposizione ha validità e deve trovare applicazione in sede di iscrizione a tutti gli ordini e gradi di istruzione.
[1] Circolare Miur n. 28 del 10 gennaio 2014. Inoltre, laddove il minore risultasse non vaccinato e la famiglia dichiarasse di non voler provvedere, la scuola deve comunicarlo all’Asl di competenza.
Il sistema integrato di educazione ed istruzione per le bambine ed i bambini di età compresa dalla nascita fino ai sei anni, istituito con il d.lgs. 65/2017, è costituito dai c.d. servizi educativi per l’infanzia (nidi e micronidi, sezioni primavera e i servizi integrativi), destinati ai bambini tra i zero e i tre anni, e dalle scuole dell’infanzia, per i bambini dai tre ai sei anni. Tra gli obbiettivi strategici del suddetto sistema c’è quello di conseguire l’inclusione di tutte le bambine ed i bambini al fine di garantirgli pari opportunità di educazione ed istruzione, di cura, di relazione e di gioco, superando diseguaglianze e barriere territoriali, economiche, etniche e culturali ( art. 1 co. 1 d.lgs. 65/2017).
La scuola dell’infanzia, pur non essendo obbligatoria e non indirizzata direttamente all’istruzione del minore in senso stretto, è comunque pienamente inserita nell’ambito del sistema scolastico nazionale. Essa infatti “realizza il profilo educativo e la continuità educativa con il complesso dei servizi all’infanzia e con la scuola primaria” (art. 1 d.lgs. 59/04), con ciò ponendosi esplicitamente in diretta connessione funzionale alla scuola dell’obbligo[1]. Il minore inserito in simile percorso scolastico ha l’opportunità di sviluppare le proprie capacità affettive, psicomotorie, cognitive e sociali che promuovono le sue potenzialità e che sono funzionali a garantirgli un’effettiva uguaglianza nell’accesso ai futuri percorsi educativi[2].
L’art. 100 del d.lgs. n. 297/1994 pone come requisiti d’accesso il solo conseguimento dell’età anagrafica richiesta (età compresa tra i tre e i sei anni) e la produzione della documentazione sanitaria[3], comprovante l’avvenuta vaccinazione obbligatoria del minore di cui all’art. 117 del medesimo testo di legge.
Ciononostante, l’effettivo accesso al servizio risulta spesso difficile per i minori stranieri laddove gli enti locali pongono la residenza come requisito o criterio preferenziale per formare le graduatorie d’assegnazione presso asili nido o scuola materne comunali[4]. Si segnala inoltre come l’accesso al c.d. bonus asilo nido di cui all’art. 1 co. 355 l. 232/2016, sia stato di fatto riconosciuto dal d. P. C. M attuativo del 17 febbraio 2017 ai soli cittadini italiani, comunitari e titolari di permesso di soggiorno di lungo periodo. La circolare INPS n. 88 del 22 maggio 2017 ha incluso tra i beneficiari della prestazione anche i familiari extra UE di cittadini comunitari e i titolari di protezione internazionale, escludendo pertanto tutte le altre categorie di stranieri[5].
[1] Vedi anche art. 99 co. 1 d.lgs. 297/1994
[2] Tribunale di Milano, ord. n. del 11 febbraio 2008
[3] La certificazione sanitaria richiesta è volta a comprovare l’avvenuta vaccinazione antidifterica ed antitetanica, antipoliomelitica e contro l’epatite B.
[4] S. Grigt, The journey of Hope, education for refugee and unaccompanied children in Italy, 2017, Education International, p. 21
[5] A. Baracchi, A. Guarisio “Cittadini extra UE e accesso alle prestazioni di assistenza e di sicurezza sociale” in P. Morozzo della Rocca (a cura di) Immigrazione, asilo e cittadinanza, Maggioli Editore, 2018, p. 458
Al fine di identificare i requisiti necessari per l’accesso ai vari percorsi di istruzione e formazione esistenti nel contesto italiano è opportuno, innanzitutto, ribadire che le norme che disciplinano tali requisiti sono da applicarsi indifferentemente ai minori di cittadinanza italiana ed ai minori stranieri. Tale principio di parità di trattamento è esplicitato dall’art. 45 co. 1 del D.P.R. n.394/1999 che prescrive che l’iscrizione dei minori stranieri nelle scuole italiane di ogni ordine e grado avvenga “nei modi e nelle condizioni previsti per i minori italiani”. L’art. 38 co. 1 del d.lgs. 286/1998 infatti precisa che ai minori stranieri “si applicano tutte le disposizioni vigenti in materia di diritto all’istruzione, di accesso ai servizi educativi, di partecipazione alla vita di comunità scolastica”.
Il principale riferimento normativo in materia di accesso all’istruzione scolastica è il d.lgs. 16 aprile 1994, n. 297, Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione. Questo disciplina i requisiti d’accesso ai vari ordini e gradi d’istruzione scolastica. Per una ricostruzione esaustiva della normativa di riferimento, consulta la relativa
tabella sinottica.
Quello all’istruzione oltre ad essere un diritto soggettivo del minore rappresenta per esso anche un dovere sociale. È infatti la stessa Costituzione a prevedere l’obbligatorietà dei primi otto anni di istruzione inferiore (Art. 34 co. 2 Cost.). Tale obbligo è stato in seguito esteso ed ampliato, sia in termini temporali che in termini sostanziali.
La riforma del sistema educativo realizzata a partire dalla legge n. 53/2003 ha infatti esteso la durata dell’obbligo scolastico, attualmente corrispondente a dieci anni (art. 1 co. 622 l. 296/2006; D.M. Miur n.139/2007; Circolare Miur 30 dicembre 2010 n. 101). Pertanto, nell’attuale ordinamento, l’obbligo di istruzione riguarda i minori compresi nella fascia di età tra i sei e i sedici anni.
L’art. 68 della legge n. 144/1999 ha invece ampliato la portata del diritto-dovere all’istruzione, affiancando ad esso l’obbligo di formazione. Il diritto-dovere d’istruzione e formazione così ridefinito sussiste in capo al minore fino al compimento dei diciotto anni e può essere assolto attraverso vari percorsi, anche integrati tra loro, che conducano al conseguimento di un titolo di studio o una qualifica professionale. I suddetti percorsi possono essere intrapresi dal minore nei seguenti contesti:
Alla luce di quanto appena detto emerge come il diritto a ricevere un’istruzione permane in capo al minore presente sul territorio italiano sino al conseguimento della maggiore età ed il corrispondete obbligo si assolve soltanto con il conseguimento di un titolo di studio o di una qualifica professionale.
I percorsi attraverso i quali il minore può assolvere al proprio dovere d’istruzione e formazione sono vari: oltre a quello dell’istruzione scolastica e della formazione professionale sopra menzionati esiste quello offerto dai Centri Provinciali di Istruzione per Adulti (CPIA). Questi ultimi, presenti su tutto il territorio italiano, sono stati istituiti ed implementati negli anni con l’obbiettivo di fornire un percorso formativo in grado di facilitare l’adempimento dell’obbligo d’istruzione[1].
Seguendo la distinzione tra i vari percorsi così identificati proseguiamo qui di seguito ad analizzare i requisiti necessari per l’accesso a ciascuno di essi.
[1] L’art. 3 del D.M. 139/2007 include i CPIA negli interventi a sostegno all’adempimento dell’obbligo d’istruzione.
Da quanto appena detto emerge come ai fini del godimento del diritto all’istruzione e dell’accesso ai relativi servizi la regolarità del soggiorno del minore straniero non abbia alcuna rilevanza. Questo precetto viene espressamente statuito dall’art. 45 co. 1 D.P.R. n. 394/99 che recita “I minori stranieri presenti sul territorio nazionale hanno diritto all’istruzione indipendentemente dalla regolarità della posizione in ordine al loro soggiorno, nelle forme e nei modi previsti per i cittadini italiani. (…)”.
Conformemente a ciò, l’art. 6 co.2 d.lgs. n. 286/1998 esclude l’obbligatorietà dell’esibizione del permesso di soggiorno al fine di ottenere provvedimenti inerenti le prestazioni scolastiche obbligatorie. Le scuole pertanto sono tenute ad accettare l’iscrizione del minore anche se la documentazione anagrafica da questo prodotta è irregolare, incompleta o del tutto assente[1].
Nonostante l’equiparazione al cittadino italiano nell’accesso all’istruzione sia riconosciuta indifferentemente a tutti i minori stranieri presenti sul territorio, alcune disposizioni di legge ribadiscono tale diritto in relazione a specifiche categorie di soggetti regolarmente soggiornanti. E’ quanto avviene per i minori titolari dello status di rifugiato o di protezione sussidiaria all’art. 26 d.lgs. n. 251/2007, per i soggiornanti di lungo periodo all’art. 9 co. 12 lett. c) d.lgs. n. 286/1998 e per i minori stranieri non accompagnati all’art. 14 l. n. 47/2017.
Per una ricostruzione della normativa di riferimento per ciascuna categoria di minore straniero, consulta
la tabella sinottica.
[1] Circolare Miur n.375/2013; si veda anche G. Bellagamba, G. Cariti, La nuova disciplina dell’immigrazione. Commento per articolo al testo unico 25 luglio 1998, n. 286, Giuffrè, Milano, 2008, p. 346
A partire dalla metà del secolo scorso quello all’istruzione è stato identificato, tanto nel contesto internazionale quanto in quello italiano, come un diritto fondamentale ed inviolabile della persona.
Alcune importanti fonti di diritto internazionale hanno affermato l’universalità di tale diritto. In primis, la Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo del 1948, che all’art. 26 statuisce che “ogni individuo ha diritto all’istruzione”.
Il medesimo principio viene espresso dalla Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo che all’art. 2 del Protocollo addizionale recita “il diritto all’istruzione non può essere rifiutato a nessuno”; nonché dall’art. 14 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea e dall’art. 13 del Patto internazionale sui diritti sociali, economici e culturali.
Uno specifico riferimento al diritto del minore di ricevere un’istruzione viene compiuto dalla Convezione di New York sui diritti del fanciullo del 1989, ratificata in Italia con la legge n. 176/91. Questa riconosce, all’art. 28, “il diritto del fanciullo all’educazione” e precisa che “gli Stati parti si impegnano a rispettare i diritti enunciati nella presente Convenzione ed a garantirli ad ogni fanciullo che dipende dalla loro giurisdizione, senza distinzione di sorta e a prescindere da ogni considerazione di razza, di colore, di sesso, di lingua, di religione, di opinione politica o altra del fanciullo o dei suoi genitori o rappresentanti legali (…)”.
Tale principio di universalità viene affermato anche dalla Costituzione italiana. Questa, all’art. 34, recita: “la scuola è aperta a tutti.” Tale diritto deve essere infatti garantito a tutti i minori senza discriminazioni basate su cittadinanza, regolarità del soggiorno o altre circostanze di sorta[1].
La Corte Costituzionale ha chiarito, sin dalla fine degli anni sessanta, che i diritti fondamentali o inviolabili previsti dalla Costituzione spettano anche allo straniero e che laddove le norme di legge differenzino il regime giuridico di quest’ultimo rispetto a quello del cittadino italiano, il nucleo minimo di tali diritti deve essere sempre riconosciuto ad ogni individuo[2]. E’ sulla base di questi presupposti che il d. lgs. 286/1998 (c.d. Testo Unico per l’immigrazione) riconosce anche allo straniero irregolarmente soggiornante alcuni diritti inviolabili, tra i quali, il diritto all’istruzione (art. 38 d.lgs. 286/1998). La titolarità di simile diritto in capo allo straniero viene fatto discendere dalla mera istaurazione di un rapporto di fatto con il territorio italiano, che prescinde dalla regolarità del soggiorno. E’ in virtù di tale rapporto con il territorio che la persona, indipendentemente dal suo status giuridico, sviluppa delle relazioni di carattere economico e personale che lo rendono parte della comunità che abita quel territorio[3].
Non è un caso quindi che il già citato art. 38 d. lgs. 286/1998, nell’affermare l’esistenza dell’obbligo scolastico in capo ai minori stranieri, faccia riferimento ai “minori stranieri presenti sul territorio”, proprio a confermare come sia il criterio territoriale a determinare l’ambito soggettivo del diritto all’istruzione e non lo status giuridico del minore.
[1] A. Mastropaolo, “Gli stranieri di fronte all’istruzione”, in A. Giorgis, E. Grosso, M. Losana (a cura di) Diritti uguali per tutti? Gli stranieri e la garanzia dell’uguaglianza formale, Franco Angeli, Milano, 2017, p. 195; E. Grosso, Straniero (status costituzionale dello) in Digesto, IV ed., Vol. XV Pubblicistico, Utet, Torino, 2000, p. 173
[2] Si fa riferimento alle sentenze della Corte Costituzionale n. 120/1967 e 104/1969 che hanno chiarito come i diritti fondamentali previsti dalla Costituzione sono da riconoscersi anche in capo agli stranieri anche laddove la Costituzione faccia espressamente riferimento soltanto ai cittadini. Si veda F. Astone, R. Cavallo Perin, A. Romeo, M. Savino (a cura di), Immigrazione e diritti fondamentali, Torino, Edizioni Università degli Studi di Torino, 2019; R. Cherchi, La condizione giuridica dello straniero irregolarmente soggiornante tra legge e diritti della persona, in Costituzionalismo.it, 2/2013
[3] M. Consito, E. Rozzi, “Il diritto alla salute, all’istruzione e formazione e al lavoro” in J. Long (a cura di) Tutori volontari di minori stranieri non accompagnati. Materiali per l’informazione e la formazione, Cedam, Padova, 2018, pp. 175-177
Per effetto del d. lgs. 251 del 2007, il sistema universitario italiano deve assicurare ai titolari di protezione internazionale sistemi di valutazione e accreditamento dei titoli di studio conseguiti all’estero anche in assenza di certificazione da parte del Paese in cui il titolo sia stato ottenuto, ove l'interessato dimostri di non poter acquisire detta certificazione.
A questo proposito, è significativo il lavoro svolto dal Centro di Informazione sulla Mobilità e le Equivalenze Accademiche, CIMEA[1], il quale ha avviato un progetto che permette a coloro che non dispongano della documentazione probante il percorso di studi svolto all’estero di ottenere il rilascio del c.d. attestato di comparabilità. Quest’ultimo è un parere rilasciato dal CIMEA con il quale si esprime una valutazione circa l’effettivo possesso del diploma ed il relativo livello di adeguatezza rispetto al ciclo ed al corso di studi in cui è stato richiesto l’inserimento.
L’attestato di comparabilità si qualifica quale parere non vincolante con carattere tecnico emanato a seguito dell’analisi della documentazione prodotta con riferimento al singolo sistema educativo straniero.
Tale comparazione, priva di giudizi circa le competenze realmente possedute dal richiedente[2], non sancisce in alcun modo il riconoscimento formale del titolo all’interno del sistema nazionale, ma è un’indicazione utile per le istituzioni che valuteranno la qualifica durante le differenti procedure di riconoscimento.
Per quanto concerne il procedimento di rilascio dell’attestato di comparabilità, il CIMEA, a seguito di un’istanza di parte, contatta direttamente il richiedente, tendenzialmente via e-mail e, dopo aver sottoposto ad analisi documentale le certificazioni disponibili, individua alcune domande da porre all’interessato allo scopo di colmare le lacune riscontrate e accertare l’effettivo possesso del titolo di studio. Gli esperti del CIMEA, dopo aver studiato e approfondito il sistema scolastico e accademico che dovrebbe aver rilasciato il titolo di studio, esaminano le risposte inviate dal richiedente avvalendosi anche della collaborazione degli esperti internazionali delle reti ENIC-NARIC.
Nelle situazioni di totale assenza di documentazione le modalità di verifica vengono modulate di volta in volta a seconda del caso e degli appigli che esso presenta.
Il CIMEA ha, inoltre, attivato un servizio mediante cui può rilasciare un parere non vincolante, il c.d. “Attestato di verifica”, con cui dichiara che una qualifica italiana o estera del sistema della formazione superiore o di scuola secondaria sia stata rilasciata da parte di un ente ufficiale nel sistema di riferimento al richiedente il riconoscimento del titolo.
Tale verifica non garantisce in alcun modo il riconoscimento formale del titolo all’interno del sistema nazionale, ma è indicazione utile per le istituzioni che valutano la qualifica durante le differenti procedure di riconoscimento.
Sia l’attestato di comparabilità sia l’attestato di verifica sono rilasciati dal CIMEA in formato digitale attraverso il portale Diplome.
Oltre alle iniziative avviate a livello nazionale dal CIMEA, si segnala che il Consiglio d’Europa ha sviluppato un progetto di durata triennale denominato “European Qualifications Passport for Refugees”[3] per agevolare, a livello europeo, nei procedimenti di riconoscimento dei titoli di studio conseguiti all’estero, i rifugiati sprovvisti della documentazione necessaria.
In Italia, il progetto coinvolge le istituzioni della formazione superiore con il coordinamento di CIMEA e prevede, in caso di esito positivo, il rilascio di un documento denominato European Qualifications Passport for Refugees che può essere utilizzato dai rifugiati sprovvisti della documentazione per attestare il possesso di un determinato titolo di studio e accedere alla formazione superiore. Tale documento avente natura non vincolante ai fini del riconoscimento del titolo di studio nasce con lo specifico obiettivo di creare un passaporto delle qualifiche spendibile non solo su scala nazionale, ma in tutta Europa.
L’European Qualifications Passport for Refugees viene rilasciato a seguito della compilazione di un questionario e al termine di una intervista volta a valutare il possesso effettivo delle qualifiche accademiche non supportate da adeguata documentazione, oltre ad eventuali apprendimenti non formali ed informali che il rifugiato dichiara di avere.
Per una visione complessiva della normativa di riferimento, consulta
la tabella sinottica.
[1] In applicazione dell’articolo IX., co. 2 della Convenzione sul riconoscimento dei titoli di studio relativi all’insegnamento superiore nella regione europea, il CIMEA è stato designato dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca quale centro italiano ufficiale afferente alla rete NARIC, National Academic Recognition Information Centres dell’Unione Europea e alla rete ENIC, European National Information Centres del Consiglio d’Europa e dell’UNESCO. Al CIMEA è stato, in particolare, affidato il compito di svolgere attività di informazione e consulenza sulle procedure di riconoscimento dei titoli vigenti in Italia, sul sistema italiano d’istruzione superiore e sui titoli presenti a livello nazionale.
[2] In alcune ipotesi, il CIMEA ha suggerito agli atenei di sottoporre il richiedente a specifici test di verifica per verificare il livello di conoscenze possedute dal richiedente.
[3] I partner di progetto sono ora i centri ENIC di Italia, Armenia, Canada, Francia, Germania, Grecia, Norvegia, Paesi Bassi e Regno Unito.
Il Diploma Supplement o Supplemento al Diploma, sviluppato per iniziativa della Commissione Europea, del Consiglio d'Europa e dell'UNESCO[1], è una relazione informativa[2] allegata al titolo di studio volta a facilitare il riconoscimento accademico e professionale delle qualifiche conseguite. Tale documento, introdotto nel sistema universitario italiano per effetto del decreto del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca n. 509 del 1999, è valutabile discrezionalmente dalle istituzioni coinvolte nei procedimenti di riconoscimento dei titoli e delle qualifiche professionali in quanto fornisce una descrizione formale del percorso di studi compiuti rappresentando la natura, il livello, il contesto, il contenuto degli studi intrapresi e completati con successo dal soggetto menzionato nell’originale della qualifica cui tale supplemento è allegato.
Il Diploma Supplement, rilasciato in doppia lingua (italiano e inglese), è composto di otto sezioni contenenti informazioni sul titolare della qualifica, sull’istituzione che l’ha rilasciata, sul livello e la natura della qualifica, sul curriculum degli studi svolti e i risultati ottenuti, sui diritti accademici e professionali. Nel Diploma Supplement, è, inoltre, presente una sezione dedicata alla descrizione del sistema nazionale di istruzione superiore relativo alla qualifica ottenuta e agli studi svolti.
Per una visione complessiva della normativa di riferimento, consulta
la tabella sinottica.
[1] A livello di diritto europeo, i riferimenti normativi in materia di Diploma Supplement sono costituiti dalla decisione n. 2241/2004/CE del parlamento europeo e del consiglio del 15 dicembre 2004 relativa ad un quadro comunitario unico per la trasparenza delle qualifiche e delle competenze (Europass), la quale afferma che il supplemento al diploma Europass fornisce informazioni sui risultati scolastici conseguiti dal titolare a livello di istruzione superiore. Anche la Convenzione di Lisbona, all’art. IX, co. 3, stabilisce che le parti, tramite i centri nazionali di informazioni o in altro modo, promuoveranno l’uso del supplemento al diploma dell’Unesco/Consiglio d’Europa o di qualunque documento ad esso paragonabile da parte degli istituti di insegnamento superiore delle parti.
[2] Il Decreto ministeriale del 3 novembre 1999, n. 509 definiva il Diploma Supplement quale “certificato che riporta, secondo modelli conformi a quelli adottati dai Paesi europei, le principali indicazioni relative al curriculum specifico seguito dallo studente per conseguire il titolo”. Con il Decreto Ministeriale del 28 dicembre 2010, il Ministro ha sostituito il termine “certificato” con la locuzione “relazione informativa”.