Il 14 agosto 2023 è stato pubblicato il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri adottato il 19 luglio 2023 che prevede una ulteriore quota di ingressi, pari a 40.000 unità, per il lavoro stagionale nei settori agricolo e turistico-alberghiero, in aggiunta agli ingressi già previsti del D.P.C.M di inizio anno e relativamente alle domande presentate a partire dal 27 marzo 2023. Le quote aggiuntive saranno, dunque, valutate in ordine cronologico rispetto alle richieste di nulla osta inviate ma che non avevano avuto seguito per esaurimento dei posti disponibili. Non sarà, pertanto, necessario presentare nuove istanze da parte dei datori di lavoro.
Con l’entrata in vigore della l. n. 50 del 2023 (di conversione del D.L. 20 del 2023), il permesso di soggiorno rilasciato per motivi di studio, tirocinio o formazione può essere convertito in permesso di soggiorno per lavoro subordinato ed autonomo, senza necessità di rientrare nel sistema dei flussi di ingresso, essendo stata abrogata la disposizione che subordinava la conversione alla susssistenza di una quota. Questi permessi potranno essere convertiti, prima della scadenza, in qualsiasi periodo dell’anno e senza limiti numerici.
La richiesta di conversione può essere fatta anche prima della conclusione del ciclo di studi, nel caso di permessi rilasciati per frequentare l’universitaria (corsi di laurea, master o dottorato di ricerca) o nel caso di stranieri già presenti in Italia al compimento della maggiore età. Nel caso, invece, di permessi per studio rilasciati per frequentare corsi di formazione o svolgere tirocini formativi in Italia, la conversione è possibile soltanto dopo la conclusione del corso di formazione o del tirocinio.
Il Ministero dell’Interno ha emanato due importanti Circolari relative all’applicazione della L. 5 maggio 2023, n. 5 (di conversione del D.L. n. 20). Si tratta della Circolare n. 41720 del 19 maggio 2023 e la Circolare n. 50432 del 1° giugno 2023. Nei due provvedimenti si forniscono, tra l’altro, istruzioni all’Amministrazione in relazione all’applicazione delle disposizioni recentemente entrate in vigore in tema di protezione speciale e conversione dei permessi di soggiorno ed in tema di protezione internazionale, trattenimento ed accoglienza dei richiedenti asilo.
Circolare 0041710 19 maggio 2023
Circolare 0050432 1 giugno 2023
Con la pubblicazione della legge n. 50 del 5 maggio 2023, sono entrate in vigore tutte le nuove disposizioni già inserite nel decreto cd. “Cutro” e previste dalle modifiche intervenute in sede di conversione. Si conferma la limitazione dei requisiti per l’ottenimento della protezione speciale con l’abrogazione della norma relativa alla tutela della vita privata e familiare. Modifiche sono intervenute anche in relazione alla procedura di richiesta di protezione internazionale in frontiera e sulle procedure accelerate. Infine, ulteriori restringimenti sono previsti per l’ingresso dei richiedenti asilo nel sistema SAI, sistema che vede anche una riduzione dei servizi offerti.
Il D.L. n. 16 del 2 marzo 2023 è stato convertito nella legge n. 46 del 21 aprile 2023. Nel provvedimento, oltre alla proroga dei permessi di soggiorno per protezione temporanea fino al 31.12.2023, è stata anche disposta, sempre fino a tale data, la proroga dell’art. 34 del D.L. n. 21 del 21 marzo 2023. Questa disposizione prevede la possibilità di esercizio temporaneo delle professioni sanitarie, nelle strutture pubbliche e private, dei professionisti ucraini titolari di protezione temporanea ed in possesso del Passaporto europeo delle qualifiche per i rifugiati.
Con la Nota del 21 marzo 2023 n. 2066, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro fornisce importanti indicazioni alla luce delle nuove disposizioni introdotte con il D.L. n. 20 del 2023 con particolare riferimento alle misure di semplificazione della procedura.
In primo luogo, le verifiche sulla capacità economica dell’azienda che vuole effettuare l’assunzione dal lavoratore che si trova all'estero saranno di norma svolte da un professionista (consulente del lavoro) che predisporrà una asseverazione da produrre all’Amministrazione, la quale svolgerà soltanto dei controlli a posteriori.
Inoltre, a seguito della presentazione della domanda, il nulla osta dovrà essere rilasciato nel termine di 60 giorni, qualora successivamente emergano elementi ostativi lo stesso sarà revocato.
Infine, il rilascio del nulla osta autorizza a svolgere attività lavorativa, nell’attesa di ottenere il permesso di soggiorno.