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Dopo la legge 50 del 2023 si ampliano le possibilità di conversione del permesso di soggiorno per studio.

Con l’entrata in vigore della l. n. 50 del 2023 (di conversione del D.L. 20 del 2023), il permesso di soggiorno rilasciato per motivi di studio, tirocinio o formazione può essere convertito in permesso di soggiorno per lavoro subordinato ed autonomo, senza necessità di rientrare nel sistema dei flussi di ingresso, essendo stata abrogata la disposizione che subordinava la conversione alla susssistenza di una quota. Questi permessi potranno essere convertiti, prima della scadenza, in qualsiasi periodo dell’anno e senza limiti numerici.

La richiesta di conversione può essere fatta anche prima della conclusione del ciclo di studi, nel caso di permessi rilasciati per frequentare l’universitaria (corsi di laurea, master o dottorato di ricerca) o nel caso di stranieri già presenti in Italia al compimento della maggiore età. Nel caso, invece, di permessi per studio rilasciati per frequentare corsi di formazione o svolgere  tirocini formativi in Italia, la conversione è possibile soltanto dopo la conclusione del corso di formazione o del tirocinio.

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