L’11 marzo 2023 è entrato in vigore il D.L. n. 20 del 10 marzo 2023, contenente diverse disposizioni in materia di flussi di ingresso legale, prevenzione e contrasto all’immigrazione irregolare e di modifica dei casi di protezione speciale. In particolare, l’art. 7 del D.L. abroga l’art. 19, co. 11 D.Lgs. 286/98 nella parte in cui non erano ammessi il respingimento e l’espulsione nel caso in cui ciò avrebbe comportato una violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare, avendo riguardo della natura e dell’effettività dei vincoli familiari in Italia e dell’inserimento sociale e lavorativo nel nostro Paese. La disciplina previgente continuerà ad essere applicata per le istanze già depositate e per coloro che abbiano già ricevuto l’invito a presentarsi presso la Questura per la formalizzazione della domanda.
Con il D.L. n. 16 del 2 marzo 2023, il Governo ha disposto la proroga delle misure di assistenza riservate a coloro che sono giunti in Italia a seguito del conflitto in Ucraina. In particolare, all’art. 2 del D.L. si stabilisce che i permessi di soggiorno per protezione temporanea conservano la loro validità fino al 31 dicembre 2023. Nello stesso articolo, si conferma che questi permessi possono essere revocati nel caso di cessazione dell’emergenza e nulla viene specificato in relazione alle possibilità di conversione.
In data 30 gennaio 2023 è stata emanata la Circolare esplicativa in relazione al Decreto Flussi per l’anno 2022 da attivarsi a partire dal 27 marzo 2023. Nel provvedimento si danno, tra l’altro, indicazioni relative agli ingressi per lavoro subordinato non stagionale, con particolare riferimento alla gestione degli ingressi dei lavoratori da impiegarsi nelle aziende di autotrasporto ed agli adempimenti necessari in relazione alla patente di guida richiesta. Ulteriori spiegazioni vengono fornite per gli ingressi per lavoro stagionale e per lavoro autonomo. Infine, la Circolare fornisce le indicazioni per la presentazione telematica delle domande in relazione alla tempistica, alle tipologie di moduli previsti ed ai documenti da allegare.
Il 26 gennaio 2023 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il decreto contenente le quote di ingresso per l’anno 2022.
Le domande potranno essere inviate a partire dal 27 marzo 2023.
Sono previste, come nei precedenti decreti, quote per gli ingressi per lavoro subordinato, stagionale ed autonomo e quote per le conversioni dei permessi di soggiorno ad altro titolo in permesso di soggiorno per lavoro. I dettagli sulle modalità di presentazione delle domande saranno forniti con una Circolare Interministeriale di prossima pubblicazione. Nella procedura, inoltre, saranno applicate le disposizioni di semplificazione già adottate per i flussi di ingresso dello scorso anno.
L’Unione Europea ha comunicato che l’applicazione della Direttiva n. 55 del 2001 in relazione alla situazione bellica in Ucraina sarà prorogata almeno fino al marzo del 2024. I cittadini provenienti dall’Ucraina che hanno ottenuto la protezione temporanea durante il periodo dell’emergenza trascorso vedranno, dunque, prorogati i loro permessi di soggiorno e le tutele correlate, mentre nuovi permessi potranno essere rilasciati a coloro che lasceranno il paese in futuro. La Commissione europea ha, inoltre, chiarito che la protezione temporanea sarà garantita anche a coloro che hanno fatto ritorno temporaneamente in Ucraina se costretti ad abbandonarla di nuovo per l’aggravarsi della situazione.
Il T.A.R. Veneto, con la sentenza n. 1812 del 23 novembre 2022 ha chiarito che il permesso per protezione speciale può essere convertito in un permesso di soggiorno per motivi di lavoro a fronte della sussistenza di un contratto di lavoro. Il Tribunale ha affermato che tale possibilità deve essere garantita sia a coloro che hanno ottenuto il permesso a seguito di una domanda di protezione internazionale (o a seguito di una decisione del Tribunale Ordinario) sia a coloro che lo hanno ottenuto dopo aver presentato richiesta direttamente al Questore. Nella decisione si legge, infatti, che il permesso, pur potendo conseguire a due diversi procedimenti, è unico in quanto, in entrambi i casi, viene rilasciato in base ai presupposti contenuti nell’art. 19 T.U.Immigrazione e deve, dunque, essere sottoposto alla medesima disciplina.