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Diverse sentenze di Tribunali italiani, come per esempio il Tribunale di Roma e quello di Torino (con la decisione del 17 luglio 2022 che si allega), stanno affermando come il requisito della residenza decennale in Italia, al fine dell’ottenimento del reddito di cittadinanza, debba essere inteso come effettiva presenza del richiedente sul territorio nazionale, anche in assenza dell’iscrizione anagrafica. Per ottenere il versamento della prestazione, l’interessato può dare dimostrazione della sua presenza continuativa tramite altra documentazione come per es. certificati medici e scolastici, prospetti retributivi e estratto conto INPS oppure ancora contratti di affitto e ricevute di pagamento delle utenze. 

pdfSentenza Tribunale TO reddito di cittadinanza

 

La Corte di Cassazione Sezione I civile, con l’ordinanza n. 26089/2022 del 5 settembre 2022, ha nuovamente affermato la necessità di valutare, ai fini della concessione della protezione umanitaria (e quindi della protezione speciale), le attiività formative e lavorative svolte dal richiedente. Nell’ordinanza si sottolinea che l’integrazione sociale si può desumere dalla pluralità di attività, anche se l’integrazione lavorativa non sia sia ancora concretizzata in un contratto di lavoro a tempo indeterminato, obbiettivo che presenta difficoltà rilevanti anche per i cittadini del Paese ospitante. 

pdfCassazione n. 26089/2022

La Corte Costituzionale. con la sentenza n. 195 del 23 luglio 2022, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale parziale dell’art. 5 L. 91/1992 relativo alla cittadinanza italiana per matrimonio. In particolare, la Corte ha stabilito che il decesso del coniuge, avvenuto dopo la presentazione della domanda, non può essere considerato elemento ostativo all’acquisto della cittadinanza italiana, trattandosi di avvenimento del tutto indipendente dalla volontà del richiedente e che non fa venire meno i diritti derivanti dall’aver fatto parte di una comunità familiare basata sulla solidarietà coniugale. 

pdfC. Costituzionale n. 195 del 2022

L’INPS con la Circolare n. 95 del 2 agosto 2022 fornisce nuove disposizioni relative al diritto in favore dei lavoratori, cittadini non comunitari, di ricevere l’Assegno al Nucleo Familiare (ANF) anche per i familiari residenti all’estero. In particolare, nella Circolare, l’INPS indica le modalità di presentazione della domanda e la documentazione (o autocertifcazione) necesssaria per dimostrare la composizione del nucleo familiare residente all’estero ed ottenere quindi la prestazione. 

pdfCircolare INPS n. 95 del 2 agosto 2022

Dall'8 luglio 2022, il pagamento del contributo di euro 250,00 dovuto per la presentazione della domanda di cittadinanza italiana potrà avvenire solo on line, tramite la piattaforma telematica PagoPa. Non sarà più dunque possibile utilizzare metodi alternativi come il bollettino postale. Anche il pagamento della marca da 16,00 euro portà avvenire con la stessa modlaità e quindi non sarà più possibile provvedere al pagamento acquistando la marca da bollo.

 

Con il D.L. 73/2022, in vigore dal 22 giugno 2022, sono state introdotte alcune disposizioni per semplificare e velocizzare il rilascio dei nulla osta all’ingresso per lavoro previsti dal “decreto flussi 2021” e dal futuro “decreto flussi 2022” . Il decreto prevede, innanzitutto, che il rilascio del nulla osta per le richieste di ingresso di lavoratori relativi al decreto flussi 2021 avvenga nel termine di 30 giorni dall’entrata in vigore del decreto, quindi entro il 22.7.2022. Il successivo visto di ingresso sarà rilasciato nel termine di 20 giorni. Per consentire questa velocizzazione, il sistema di accertamenti e controlli relativo ad eventuali elementi ostativi verrà attivato successivamente al rilascio del nulla osta, cioè al momento della sottoscrizione del contratto di soggiorno. A seguito del rilascio del nulla osta ed in attesa della sottoscrizione del contratto di soggiorno, il datore di lavoro potrà anche già provvedere all’assunzione il lavoratore che si trovi in Italia.

pdfCircolare 23 giugno 2022

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