Si indicano i seguenti casi di conversione del permesso di soggiorno:
È possibile convertire il permesso di soggiorno per motivi di studio senza la necessità di apposite quote a seguito del conseguimento di uno dei seguenti titoli:
- laurea (3 anni, 180 crediti formativi universitari o CFU);
- laurea specialistica o magistrale (300 CFU, comprensivi dei 180 crediti universitari della laurea o 180 CFU della laurea oltre ai 120 CFU per la laurea magistrale);
- diploma di specializzazione (minimo 2 anni);
- dottorato di ricerca (minimo 3 anni);
- master universitario di I livello (durata minima 1 anno – 60 crediti);
- master universitario di II livello (minimo 60 crediti universitari);
- attestato o diploma di perfezionamento (durata annuale – 60 crediti).
Sono altresì convertibili in un permesso di soggiorno per motivi di lavoro, subordinato o autonomo, i titoli rilasciati:
Per quote si intendono le quote massime di stranieri da ammettere nel territorio dello Stato per lavoro subordinato e per lavoro autonomo annualmente definite con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.
Contro il diniego del nulla osta al ricongiungimento familiare e del permesso di soggiorno per motivi familiari nonché contro gli altri provvedimenti dell’autorità amministrativa in materia di diritto all’unità familiare, alla protezione internazionale, alla protezione speciale o alla carta di soggiorno per familiare di cittadino dell’Unione Europea, è ammesso ricorso avanti alle sezioni specializzate in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell’Unione Europea del Tribunale del luogo in cui ha sede la Corte d’Appello in cui risiede l’interessato.
Contro i provvedimenti del questore in materia di diniego di rilascio del permesso di soggiorno, è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del luogo in cui ha sede la questura che ha emanato il provvedimento entro 60 giorni dalla notifica.
Il ricorrente è tenuto al pagamento delle spese di giustizia, in particolare al versamento del contributo unificato, non richiesto in ipotesi di ammissione al patrocinio a spese dello Stato.
Salvo che debba disporsi il respingimento o l'espulsione immediata con accompagnamento alla frontiera, quando la richiesta di permesso di soggiorno è rifiutata il questore avvisa l'interessato, facendone menzione nel provvedimento di rifiuto, che, sussistendone i presupposti, si procederà nei suoi confronti per l'applicazione dell'espulsione.
Il Tribunale ordinario o il TAR, a seconda della competenza, su istanza del ricorrente, può sospendere l’esecutività del provvedimento di diniego.
Il cittadino straniero deve mostrare il permesso di soggiorno ogni volta che gli viene richiesto dagli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza.
È richiesta l’esibizione del permesso di soggiorno per il rilascio di licenze, autorizzazioni, iscrizioni ed altri provvedimenti nell’interesse dello straniero, fatta eccezione per i provvedimenti attinenti:
Il permesso di soggiorno consente di svolgere le attività per le quali esso è stato rilasciato. È possibile svolgere attività differenti da quelle per le quali esso è stato concesso, senza necessità di conversione e per il periodo di validità dello stesso, nei seguenti casi:
Non può essere rinnovato il permesso di soggiorno:
All’atto della richiesta del rinnovo del permesso di soggiorno vanno presentati i seguenti documenti:
La Questura deve rinnovare il permesso di soggiorno entro 60 giorni dalla richiesta in tal senso.