Lo straniero può autocertificare stati, fatti e qualità personali certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani.
Lo straniero non può autocertificare:

  • stati, fatti e qualità che le autorità italiane non possono certificare perché riferiti ad eventi avvenuti all’estero. In tali casi dovrà presentare i certificati o le attestazioni rilasciati dalle competenti autorità dello Stato estero, legalizzati dalle Autorità consolari italiane, e corredati da traduzione in lingua italiana di cui è attestata la conformità all’originale.
    Esempi:
  1. nascita all’estero;
  2. matrimonio contratto nel paese estero;
  3. certificati penali relativi al paese estero;
  4. reddito prodotto all’estero.

Quanto sopra non si applica ai titolari di protezione internazionale e richiedenti la protezione internazionale che possono avvalersi dell’autocertificazione.

  • stati, fatti e qualità personali rilevanti nell’ambito delle procedure disciplinate dalle norme sull’immigrazione (rilascio e rinnovo del permesso di soggiorno, ricongiungimento familiare)
    Esempi:
  1. stato di parentela;
  2. nucleo familiare;
  3. idoneità alloggiativa.

L’autocertificazione è una semplice dichiarazione con la quale la persona, sotto la propria responsabilità civile e penale, attesta una serie di fatti, stati e condizioni, attestate in atti pubblici, senza dover presentare il relativo certificato. Deve essere firmata dall’interessato senza necessità che la firma venga autenticata e ha la stessa validità temporale dell’atto che sostituisce.

L’iscrizione nelle liste anagrafiche della popolazione residente in un comune italiano costituisce il presupposto per l’esercizio di diritti fondamentali.

I requisiti per l’iscrizione anagrafica sono la dimora abituale, cioè la durevole presenza in un determinato comune con la volontà di permanervi e stabilirvi la residenza e la titolarità di un permesso di soggiorno in corso di validità. Per i richiedenti protezione internazionale accolti nelle strutture di accoglienza, la struttura rappresenta luogo di dimora abituale, qualora venga documentata l’ospitalità da oltre 3 mesi.

L’iscrizione anagrafica è presupposto per:

  1. l’iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale;
  2. l’accesso all’assistenza sociale e ai sussidi o agevolazioni previsti dai comuni;
  3. l’esercizio dei diritti di partecipazione popolare all’amministrazione locale previsti dagli statuti comunali;
  4. il rilascio della carta di identità e delle certificazioni anagrafiche;
  5. il rilascio della patente di guida italiana.

È un codice composto da lettere e numeri che serve ad identificare in modo univoco le persone fisiche e gli altri soggetti a fini fiscali ed amministrativi.
Deve essere richiesto presso gli uffici locali dell’Agenzia delle Entrate del Ministero delle Finanze, dopo avere ottenuto il permesso di soggiorno.
Per il rilascio del codice fiscale occorre esibire il permesso di soggiorno valido e la fotocopia del passaporto in corso di validità.
Il codice fiscale è richiesto ad esempio per:

  1. essere iscritto al Servizio Sanitario Nazionale;
  2. essere assunto come lavoratore dipendente;
  3. iniziare un’attività lavorativa in forma autonoma;
  4. concludere qualunque contratto (ad es. di locazione, compravendita);
  5. aprire un conto corrente bancario.

Ai lavoratori stranieri altamente qualificati ammessi a prestare la loro opera nel territorio nazionale è rilasciato uno speciale permesso di soggiorno che reca la dicitura “Carta blu UE” dopo la stipula del contratto di soggiorno per motivi di lavoro.
Sono considerati lavoratori altamente qualificati gli stranieri che sono in possesso di un titolo di studio rilasciato da istituti di istruzione superiore che attesti il completamento di un percorso formativo post istruzione secondaria di durata almeno triennale con conseguimento del relativo diploma. La normativa si estende anche ai lavoratori con qualifiche professionali-tecniche.
Ai titolari di Carta blu UE è consentito l’ingresso e il soggiorno nel territorio nazionale, per periodi superiori a tre mesi, al di fuori delle quote, e lo svolgimento delle prestazioni lavorative retribuite per conto e sotto la direzione altrui.
È inoltre consentito chiedere il rilascio del permesso di soggiorno UE per soggiornati di lungo periodo dimostrando:

  1. di avere soggiornato legalmente ed ininterrottamente per 5 anni nel territorio dell’Unione europea in quanto titolari di una Carta blu UE rilasciata da un altro Stato membro;
  2. di essere in possesso da almeno 2 anni di un permesso italiano recante la dicitura “Carta blu UE”.

Ai titolari di Carta blu UE, ricorrendo le condizioni sopra descritte, è rilasciato un permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo recante la dicitura “Ex titolare di Carta blu UE”.

I requisiti per trasferirsi dall’Italia in un altro Stato membro UE sono differenti a seconda che lo straniero sia in possesso di un ordinario permesso di soggiorno o di un permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo rilasciati dall’Italia.

  • Lo straniero in possesso di un ordinario permesso di soggiorno (ad esclusione dei permessi rilasciati per cure mediche, richiesta protezione internazionale e motivi di giustizia) può spostarsi in altro Stato membro UE per periodi di durata inferiore a 90 giorni per motivi di turismo, affari, corsi di studio, eventi sportivi, manifestazioni scientifiche in esenzione di visto.
    Nell’ipotesi, invece, in cui lo straniero voglia lavorare o soggiornare per periodi di durata superiore ai 90 giorni dovrà richiedere il rilascio del visto e del permesso di soggiorno secondo le procedure del Paese ospitante.
  • Lo straniero in possesso di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo può liberamente soggiornare, studiare e lavorare in altro Stato membro UE per periodi di durata anche superiori a 90 giorni. Lo Stato ospitante potrebbe comunque richiedere la dimostrazione di adeguate risorse finanziarie, di un idoneo alloggio e copertura sanitaria ed altre condizioni a seconda del motivo del soggiorno.

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