La domanda di rinnovo deve essere presentata entro e non oltre 60 giorni dopo la sua scadenza:
Il rinnovo del permesso di soggiorno è sottoposto alla verifica delle condizioni che ne avevano consentito l’originale rilascio.
Anche la richiesta di rinnovo è sottoposta al versamento di un contributo stabilito nella suindicata misura compresa tra un minimo di € 40 e un massimo di € 100 a seconda del tipo di permesso di soggiorno, eccetto che per l’emissione del permesso di soggiorno per richiesta di protezione internazionale, protezione internazionale e protezione speciale.
Il permesso di soggiorno è rinnovato per una durata non superiore a quella stabilita con il rilascio iniziale, fatta eccezioni per alcuni casi (esempio: lavoro subordinato a tempo indeterminato e lavoro autonomo, o durata del permesso di soggiorno per lavoro subordinato dipendente dalla durata del contratto di lavoro).
In ogni caso, il rinnovo non può superare la durata massima di tre anni nei seguenti casi: in caso di svolgimento di un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, di lavoro autonomo e per ricongiungimento familiare.
All’atto della richiesta del rilascio del permesso di soggiorno vanno presentati i seguenti documenti:
Non sono tenuti a presentare i documenti di cui ai numeri 1) 2) e 3):
La richiesta è sottoposta al versamento di un contributo pari a:
Sono esclusi dal pagamento di tale contributo:
A tali importi vanno aggiunti:
La domanda va presentata dallo straniero entro 8 giorni lavorativi dal suo ingresso in Italia:
affari, cure mediche, calamità, atti di particolare valor civile, casi speciali (anche per protezione sociale), richiesta asilo, minore età, motivi di giustizia, rilascio dello status di apolide, integrazione minore, coesione con cittadino straniero, protezione temporanea.
La questura controlla l’adeguatezza della documentazione ed in caso di carenze può chiedere all’interessato un’integrazione. All’atto della richiesta lo straniero è sottoposto al rilievo delle impronte digitali. Per prassi viene notificata la data di una seconda convocazione per la consegna del permesso o la notificazione del diniego.
Se rilasciato per motivi di lavoro la durata è quella del rapporto di lavoro e non può comunque essere:
La perdita del posto di lavoro (anche per licenziamento) non determina per il lavoratore extra-comunitario e i suoi familiari legalmente soggiornanti la perdita anche del permesso di soggiorno. Quest’ultimo continua a consentirgli di soggiornare regolarmente in Italia per il periodo di residua sua validità e comunque per un periodo di almeno sei mesi (eccetto nel caso di permesso di soggiorno per lavoro stagionale).
Se rilasciato per motivi diversi dal lavoro la durata è quella prevista dal visto d’ingresso, se previsto, e non può comunque essere:
I principali tipi di permesso di soggiorno sono rilasciati per: turismo, visite, affari, studio o formazione, lavoro stagionale, lavoro autonomo, lavoro subordinato, motivi familiari, cure mediche, richiesta asilo, protezione internazionale, protezione speciale, casi speciali, calamità, atti di particolare valore civile e motivi religiosi, affidamento, carta Blu, permesso per soggiornanti di lungo periodo UE.
È il documento che autorizza i cittadini di paesi non appartenenti all’Unione Europea a soggiornare in Italia in condizione di regolarità e che di norma presuppone l’ingresso legale nel territorio.
In assenza di visto di ingresso, e in deroga alle norme in materia di ingresso e soggiorno, viene rilasciato un permesso di soggiorno in presenza di: motivi di inespellibilità, della presentazione di una richiesta di protezione internazionale o del riconoscimento della protezione internazionale (nelle forme dello status di rifugiato e status di protezione sussidiaria), della protezione speciale o dei requisiti per un titolo di soggiorno per casi speciali, protezione speciale, cure mediche, calamità, atti di particolare valore civile e motivi di famiglia al familiare entro il secondo grado o al coniuge di cittadino italiano.