La domanda di rinnovo deve essere presentata entro e non oltre 60 giorni dopo la sua scadenza:

  • presso gli Uffici postali abilitati su appositi moduli per le seguenti tipologie di permessi di soggiorno: adozione, affidamento, attesa occupazione, attesa riacquisto cittadinanza, lavoro autonomo, lavoro subordinato, lavoro stagionale, motivi familiari, motivi religiosi, missione, permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, residenza elettiva, ricerca scientifica, status apolide, studio, tirocinio, formazione professionale, turismo, protezione internazionale, famiglia, conversione permesso di soggiorno.
  • presso l’Ufficio Immigrazione della Questura della provincia dove lo straniero si trova per le tutte le altre tipologie di permessi di soggiorno.

Il rinnovo del permesso di soggiorno è sottoposto alla verifica delle condizioni che ne avevano consentito l’originale rilascio.

Anche la richiesta di rinnovo è sottoposta al versamento di un contributo stabilito nella suindicata misura compresa tra un minimo di € 40 e un massimo di € 100 a seconda del tipo di permesso di soggiorno, eccetto che per l’emissione del permesso di soggiorno per richiesta di protezione internazionale, protezione internazionale e protezione speciale.

Il permesso di soggiorno è rinnovato per una durata non superiore a quella stabilita con il rilascio iniziale, fatta eccezioni per alcuni casi (esempio: lavoro subordinato a tempo indeterminato e lavoro autonomo, o durata del permesso di soggiorno per lavoro subordinato dipendente dalla durata del contratto di lavoro).
In ogni caso, il rinnovo non può superare la durata massima di tre anni nei seguenti casi: in caso di svolgimento di un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, di lavoro autonomo e per ricongiungimento familiare.

All’atto della richiesta del rilascio del permesso di soggiorno vanno presentati i seguenti documenti:

    1. il passaporto o altro documento equipollente da cui risultino la nazionalità, la data e il luogo di nascita dell’interessato;
    2. il codice fiscale;
    3. il visto di ingresso se prescritto;
    4. documentazione attestante l’attuale dimora (certificato di residenza o dichiarazione di ospitalità);
    5. documentazione attestante la disponibilità dei mezzi per il ritorno nel paese di provenienza fatta eccezione per il permesso di soggiorno per motivi di famiglia e di lavoro;
    6. quattro fotografie formato tessera;
    7. documenti necessari in relazione allo specifico permesso di soggiorno (per turismo, lavoro, ricongiungimento familiare…).

Non sono tenuti a presentare i documenti di cui ai numeri 1) 2) e 3):

  1. i richiedenti protezione internazionale;
  2. i beneficiari di protezione sociale o richiedenti un permesso per casi speciali;
  3. gli stranieri ammessi al soggiorno per misure straordinarie di accoglienza per eventi eccezionali;
  4. i richiedenti la cittadinanza italiana o lo status di apolidia

La richiesta è sottoposta al versamento di un contributo pari a:

  • € 40, per i permessi di soggiorno di durata superiore a tre mesi e inferiore o pari a un anno;
  • € 50, per i permessi di soggiorno di durata superiore a un anno e inferiore o pari a due anni;
  • € 100, per i permessi di soggiorno per dirigenti o personale altamente specializzato (articoli 27, comma 1, lettera a), 27-quinquies, comma 1, lettere a) e b) e 27-sexies, comma 2 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286);
  • € 100, per il rilascio del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo.

Sono esclusi dal pagamento di tale contributo:

  • i minori di anni 18;
  • i figli minori anche del coniuge o nati fuori dal matrimonio;
  • chi entra in Italia per ricevere cure mediche e i loro accompagnatori;
  • i richiedenti il rilascio e il rinnovo del permesso di soggiorno per asilo, per richiesta di asilo, per protezione sussidiaria, protezione speciale, protezione temporanea, cure mediche, casi speciali, calamità, particolare valore sociale ( (ai quali viene richiesto l’acquisto di una marca da bollo da 16 euro).

A tali importi vanno aggiunti:

  • i contributi pari a € 30,46 per la stampa del permesso di soggiorno in formato elettronico;
  • l’acquisto di una marca da bollo da € 16;
  • il pagamento di € 30 all’operatore dell’Ufficio Postale nei casi in cui la domanda vada inoltrata a mezzo kit postale.

La domanda va presentata dallo straniero entro 8 giorni lavorativi dal suo ingresso in Italia:

  • presso gli Uffici postali abilitati su appositi moduli per le seguenti tipologie di permessi di soggiorno:
    adozione, affidamento, attesa occupazione, attesa riacquisto cittadinanza, lavoro autonomo, lavoro subordinato, lavoro stagionale, motivi familiari, motivi religiosi, missione, permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, residenza elettiva, ricerca scientifica, studio, tirocinio, formazione professionale, turismo, conversione permesso di soggiorno. L’istanza dovrà essere presentata in busta aperta. L’impiegato postale verifica che nella busta sia presente tutta la documentazione specificatamente richiesta e identificato lo straniero con passaporto o altro documento equipollente gli rilascia ricevuta che esibita con il passaporto o documento equipollente dimostra la legittimità del soggiorno. Lo straniero che ha presentato l’istanza tramite gli Uffici postali viene convocato tramite lettera raccomandata per essere sottoposto al rilievo delle impronte digitali e per la consegna del permesso di soggiorno.
  • presso l’Ufficio Immigrazione della Questura della provincia dove lo straniero si trova per le seguenti tipologie di permessi di soggiorno:

    affari, cure mediche, calamità, atti di particolare valor civile, casi speciali (anche per protezione sociale), richiesta asilo, minore età, motivi di giustizia, rilascio dello status di apolide, integrazione minore, coesione con cittadino straniero, protezione temporanea.
    La questura controlla l’adeguatezza della documentazione ed in caso di carenze può chiedere all’interessato un’integrazione. All’atto della richiesta lo straniero è sottoposto al rilievo delle impronte digitali. Per prassi viene notificata la data di una seconda convocazione per la consegna del permesso o la notificazione del diniego.

  • presso lo Sportello Unico dell’Ufficio per l’Immigrazione della provincia dove lo straniero si trova, in caso di ingresso per ricongiungimento familiare e lavoro subordinato; tale ufficio predispone la domanda di rilascio del primo permesso di soggiorno la quale poi dovrà essere inviata dall’interessato tramite ufficio postale.

Se rilasciato per motivi di lavoro la durata è quella del rapporto di lavoro e non può comunque essere:

  1. superiore ad 1 anno per lavoro subordinato a tempo determinato;
  2. superiore a 2 anni per lavoro subordinato a tempo indeterminato. In caso di rinnovo la durata non può essere superiore ai 3 anni;
  3. superiore a 9 mesi per lavoro stagionale. Al cittadino straniero che dimostri di essere venuto in Italia almeno due anni di seguito per prestare lavoro stagionale può essere rilasciato, qualora si tratti di impieghi ripetitivi, un permesso pluriennale, fino a tre annualità. In tale permesso è indicato il periodo di validità per ciascun anno, che sarà commisurato alla durata temporale annuale di cui ha usufruito nell’ultimo dei due anni precedenti;
  4. superiore a 2 anni per lavoro autonomo. In caso di rinnovo la durata non può essere superiore ai 3 anni.

La perdita del posto di lavoro (anche per licenziamento) non determina per il lavoratore extra-comunitario e i suoi familiari legalmente soggiornanti la perdita anche del permesso di soggiorno. Quest’ultimo continua a consentirgli di soggiornare regolarmente in Italia per il periodo di residua sua validità e comunque per un periodo di almeno sei mesi (eccetto nel caso di permesso di soggiorno per lavoro stagionale).

Se rilasciato per motivi diversi dal lavoro la durata è quella prevista dal visto d’ingresso, se previsto, e non può comunque essere:

  1. superiore a 3 mesi per turismo, visite, affari;
  2. superiore a 2 anni per ricongiungimento familiare. In caso di rinnovo la durata non può essere superiore ai 3 anni;
  3. inferiore al periodo di frequenza anche pluriennale di un corso di studio o formazione debitamente certificata (salva la verifica annuale di profitto), prorogabile per ulteriori 12 mesi oltre il termine del percorso formativo compiuto.

I principali tipi di permesso di soggiorno sono rilasciati per: turismo, visite, affari, studio o formazione, lavoro stagionale, lavoro autonomo, lavoro subordinato, motivi familiari, cure mediche, richiesta asilo, protezione internazionale, protezione speciale, casi speciali, calamità, atti di particolare valore civile e motivi religiosi, affidamento, carta Blu, permesso per soggiornanti di lungo periodo UE.

È il documento che autorizza i cittadini di paesi non appartenenti all’Unione Europea a soggiornare in Italia in condizione di regolarità e che di norma presuppone l’ingresso legale nel territorio.

In assenza di visto di ingresso, e in deroga alle norme in materia di ingresso e soggiorno, viene rilasciato un permesso di soggiorno in presenza di: motivi di inespellibilità, della presentazione di una richiesta di protezione internazionale o del riconoscimento della protezione internazionale (nelle forme dello status di rifugiato e status di protezione sussidiaria), della protezione speciale o dei requisiti per un titolo di soggiorno per casi speciali, protezione speciale, cure mediche, calamità, atti di particolare valore civile e motivi di famiglia al familiare entro il secondo grado o al coniuge di cittadino italiano.

Seguici

 

facebookyoutubeinstagram

Search