Per aiutare gli operatori ad individuare presunte vittime di tratta e grave sfruttamento, il PNA ha sviluppato le Linee guida per la definizione di un meccanismo di rapida identificazione delle vittime di tratta e grave sfruttamento (all. 2 al PNA): le linee guida contengono disposizioni utili sull’approccio alle presunte vittime, sulle modalità di intervista delle stesse e sul processo di identificazione, nonché un elenco, non esaustivo, di indicatori utili all’individuazione di una presunta situazione di tratta.

La vittima di tratta ha diritto ad ottenere uno speciale permesso di soggiorno “per motivi di protezione sociale”, che viene però rilasciato con la dicitura “casi speciali”.
Ha una durata di sei mesi e può essere rinnovato per un anno, o per un ulteriore periodo qualora sia necessario per motivi di giustizia. Dà diritto ad accedere ai servizi assistenziali ed allo studio, ad iscriversi nelle liste per la disponibilità lavorativa ed a svolgere lavoro subordinato.
Se alla conclusione del programma di assistenza e integrazione sociale il beneficiario ha in corso un rapporto di lavoro, il permesso può essere rinnovato per la durata del rapporto stesso e, in caso di lavoro a tempo indeterminato, per due anni. Il permesso può, inoltre, essere convertito in un permesso per motivi di lavoro o in un permesso per motivi di studio.

Lo straniero vittima di violenza o grave sfruttamento otterrà il rilascio del permesso di soggiorno nel caso in cui la sua incolumità sia in pericolo per effetto del tentativo di sottrarsi al controllo di un’associazione criminale, o per effetto delle dichiarazioni rese nel procedimento penale contro i suoi sfruttatori.
Prima di rilasciare il permesso di soggiorno, la Questura verifica inoltre che la vittima abbia aderito al programma individuale di assistenza e di integrazione sociale concordato con il responsabile della struttura presso cui il programma dovrà essere realizzato.

L’ordinamento prevede due distinti percorsi, alternativi tra loro, per il rilascio del permesso di soggiorno (c.d. doppio binario):

  • percorso giudiziario: la vittima denuncia alle autorità i responsabili dei fatti di violenza e grave sfruttamento subìti. Il permesso di soggiorno viene rilasciato dalla Questura su proposta o previo parere favorevole del Procuratore della Repubblica a cui è stato assegnato il procedimento penale relativo ai fatti denunciati;
  • percorso sociale: la vittima non sporge denuncia nei confronti dei suoi sfruttatori, ma si affida ad un ente preposto all’assistenza delle vittime di tratta e aderisce al programma di assistenza e integrazione sociale. In questo caso, il permesso di soggiorno viene rilasciato dalla Questura su proposta dell’ente che ha preso in carico la vittima, senza la preventiva acquisizione del parere della Procura della Repubblica.

Il permesso viene revocato in caso di interruzione del programma di assistenza e integrazione sociale, di condotta incompatibile con le finalità del programma o quando vengono meno le condizioni che hanno giustificato il suo rilascio.

Il programma unico di emersione, assistenza e integrazione sociale ha lo scopo di fornire accoglienza e protezione alla persone nella fase preliminare di accertamento della condizione di vittima di tratta e, successivamente, di fornirle gli strumenti necessari al raggiungimento della piena autonomia. Su tutto il territorio nazionale sono attivi progetti che realizzano il programma unico.

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