La domanda è presentata presso gli Uffici postali abilitati su appositi moduli presentando la seguente documentazione:

  1. la fotocopia integrale del passaporto o altro documento equipollente in corso di validità;
  2. la fotocopia del permesso di soggiorno in corso di validità;
  3. la fotocopia del codice fiscale;
  4. il certificato del casellario giudiziale e certificato delle iscrizioni relative ai procedimenti penali;
  5. la certificazione relativa alla disponibilità di un alloggio idoneo se la domanda è presentata anche per i familiari;
  6. la fotocopia della documentazione attestante la disponibilità di un reddito non inferiore all’importo annuo dell’assegno sociale;
  7. la fotocopia della dichiarazione di ospitalità o di cessione di fabbricato o del contratto registrato di locazione o di compravendita;
  8. la documentazione relativa alla residenza e allo stato di famiglia, in caso di richiesta anche per i familiari;
  9. quattro fotografie formato tessera.

Non possono richiedere il rilascio del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo:

  1. i titolari di permesso di studio o formazione professionale;
  2. i titolari di permesso per protezione temporanea, per cure mediche o sono titolari di permesso per casi speciali, per calamità, per atti di particolare valore civile, per protezione speciale;
  3. i richiedenti la protezione internazionale o la protezione speciale;
  4. i titolari di permessi di soggiorno per volontariato, soggiorno per motivi diplomatici o missione speciale;
  5. i titolari di visti o permessi di soggiorno di breve periodo
  6. godono di uno status giuridico previsto dalla convenzione di Vienna del 1961 sulle relazioni diplomatiche, dalla convenzione di Vienna del 1963 sulle relazioni consolari, dalla convenzione del 1969 sulle missioni speciali o dalla convenzione di Vienna del 1975 sulla rappresentanza degli Stati nelle loro relazioni con organizzazioni internazionali di carattere universale;
  7. i cittadini stranieri pericolosi per l’ordine pubblico o la sicurezza dello Stato.

I periodi di soggiorno per i motivi indicati ai numeri a, b, c e d sono tuttavia computati ai fini del calcolo del periodo di cinque anni.

I requisiti per il rilascio del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo sono:

  1. il soggiorno regolare da almeno 5 anni nel territorio italiano. Le assenze dello straniero dal territorio non interrompono la durata del periodo di cui alla lettera a) e sono incluse nel computo del medesimo periodo quando sono inferiori a 6 mesi consecutivi e non superano complessivamente i 10 mesi nel quinquennio;
  2. la disponibilità di un reddito non inferiore all’importo annuo dell’assegno sociale.

Per il titolare di protezione internazionale, il calcolo del periodo di soggiorno è effettuato a partire dalla data della domanda.
Il rilascio del permesso di soggiorno è subordinato al superamento, da parte del richiedente, di un test di conoscenza della lingua italiana, fatta eccezione per i titolari di protezione internazionale e per gli stranieri in possesso di permesso di soggiorno CE rilasciato per lo svolgimento di attività di ricerca.

È un permesso di soggiorno che ha validità europea e che consente di circolare e lavorare liberamente in ogni stato membro dell’Unione Europea.

È valido per 10 anni ed è automaticamente rinnovato alla scadenza previa presentazione della domanda corredata da fotografie e costituisce documento personale di identificazione. Per gli stranieri di età inferiore agli anni diciotto la validità del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo è di cinque anni.  L’amministrazione deve rilasciarlo entro 90 giorni dalla richiesta.

La perdita integrale dei crediti determina la revoca del permesso di soggiorno e l’espulsione dal territorio, ad eccezione dei casi di permesso di soggiorno per protezione internazionale, richiesta di protezione internazionale, protezione speciale, motivi familiari, permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, carta di soggiorno per familiare straniero di cittadino dell’UE e straniero che ha esercitato il diritto al ricongiungimento familiare.

L’accordo di integrazione è un documento che il cittadino straniero di età compresa tra i 16 e i 65 anni deve sottoscrivere all’atto della richiesta di un permesso di soggiorno di almeno un anno, con il quale si impegna verso lo Stato italiano a raggiungere specifici obiettivi diintegrazione, tramite il compimento di un percorso linguistico, civico e sociale, da conseguire nel periodo di validità del permesso di soggiorno.
La stipula dell’Accordo è condizione necessaria per il rilascio del permesso di soggiorno.
All’atto della sottoscrizione, allo straniero vengono assegnati 16 crediti, che potranno essere incrementati mediante l’acquisizione di determinate conoscenze (lingua italiana livello A2, principi fondamentali della Costituzione, vita civile in Italia) o lo svolgimento di attività.
L’accordo prevede che entro due anni lo straniero raggiunga la quota di 30 crediti per poter rimanere sul territorio nazionale.
I crediti subiscono decurtazione in caso di commissione di illeciti penali, amministrativi e tributari.
Sono esclusi dall’obbligo di sottoscrizione:

  1. i minori non accompagnati, affidati o sottoposti a tutela
  2. le vittime di tratta o sfruttamento

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