È il documento che autorizza i cittadini di paesi non appartenenti all’Unione Europea a soggiornare in Italia in condizione di regolarità e che di norma presuppone l’ingresso legale nel territorio.
In assenza di visto di ingresso, e in deroga alle norme in materia di ingresso e soggiorno, viene rilasciato un permesso di soggiorno in presenza di: motivi di inespellibilità, della presentazione di una richiesta di protezione internazionale o del riconoscimento della protezione internazionale (nelle forme dello status di rifugiato e status di protezione sussidiaria), della protezione speciale o dei requisiti per un titolo di soggiorno per casi speciali, protezione speciale, cure mediche, calamità, atti di particolare valore civile e motivi di famiglia al familiare entro il secondo grado o al coniuge di cittadino italiano.
I principali tipi di permesso di soggiorno sono rilasciati per: turismo, visite, affari, studio o formazione, lavoro stagionale, lavoro autonomo, lavoro subordinato, motivi familiari, cure mediche, richiesta asilo, protezione internazionale, protezione speciale, casi speciali, calamità, atti di particolare valore civile e motivi religiosi, affidamento, carta Blu, permesso per soggiornanti di lungo periodo UE.
Se rilasciato per motivi di lavoro la durata è quella del rapporto di lavoro e non può comunque essere:
La perdita del posto di lavoro (anche per licenziamento) non determina per il lavoratore extra-comunitario e i suoi familiari legalmente soggiornanti la perdita anche del permesso di soggiorno. Quest’ultimo continua a consentirgli di soggiornare regolarmente in Italia per il periodo di residua sua validità e comunque per un periodo di almeno sei mesi (eccetto nel caso di permesso di soggiorno per lavoro stagionale).
Se rilasciato per motivi diversi dal lavoro la durata è quella prevista dal visto d’ingresso, se previsto, e non può comunque essere:
La domanda va presentata dallo straniero entro 8 giorni lavorativi dal suo ingresso in Italia:
affari, cure mediche, calamità, atti di particolare valor civile, casi speciali (anche per protezione sociale), richiesta asilo, minore età, motivi di giustizia, rilascio dello status di apolide, integrazione minore, coesione con cittadino straniero, protezione temporanea.
La questura controlla l’adeguatezza della documentazione ed in caso di carenze può chiedere all’interessato un’integrazione. All’atto della richiesta lo straniero è sottoposto al rilievo delle impronte digitali. Per prassi viene notificata la data di una seconda convocazione per la consegna del permesso o la notificazione del diniego.
All’atto della richiesta del rilascio del permesso di soggiorno vanno presentati i seguenti documenti:
Non sono tenuti a presentare i documenti di cui ai numeri 1) 2) e 3):
La richiesta è sottoposta al versamento di un contributo pari a:
Sono esclusi dal pagamento di tale contributo:
A tali importi vanno aggiunti:
La domanda di rinnovo deve essere presentata entro e non oltre 60 giorni dopo la sua scadenza:
Il rinnovo del permesso di soggiorno è sottoposto alla verifica delle condizioni che ne avevano consentito l’originale rilascio.
Anche la richiesta di rinnovo è sottoposta al versamento di un contributo stabilito nella suindicata misura compresa tra un minimo di € 40 e un massimo di € 100 a seconda del tipo di permesso di soggiorno, eccetto che per l’emissione del permesso di soggiorno per richiesta di protezione internazionale, protezione internazionale e protezione speciale.
Il permesso di soggiorno è rinnovato per una durata non superiore a quella stabilita con il rilascio iniziale, fatta eccezioni per alcuni casi (esempio: lavoro subordinato a tempo indeterminato e lavoro autonomo, o durata del permesso di soggiorno per lavoro subordinato dipendente dalla durata del contratto di lavoro).
In ogni caso, il rinnovo non può superare la durata massima di tre anni nei seguenti casi: in caso di svolgimento di un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, di lavoro autonomo e per ricongiungimento familiare.
All’atto della richiesta del rinnovo del permesso di soggiorno vanno presentati i seguenti documenti:
La Questura deve rinnovare il permesso di soggiorno entro 60 giorni dalla richiesta in tal senso.
Non può essere rinnovato il permesso di soggiorno:
Il permesso di soggiorno consente di svolgere le attività per le quali esso è stato rilasciato. È possibile svolgere attività differenti da quelle per le quali esso è stato concesso, senza necessità di conversione e per il periodo di validità dello stesso, nei seguenti casi:
Il cittadino straniero deve mostrare il permesso di soggiorno ogni volta che gli viene richiesto dagli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza.
È richiesta l’esibizione del permesso di soggiorno per il rilascio di licenze, autorizzazioni, iscrizioni ed altri provvedimenti nell’interesse dello straniero, fatta eccezione per i provvedimenti attinenti:
Contro il diniego del nulla osta al ricongiungimento familiare e del permesso di soggiorno per motivi familiari nonché contro gli altri provvedimenti dell’autorità amministrativa in materia di diritto all’unità familiare, alla protezione internazionale, alla protezione speciale o alla carta di soggiorno per familiare di cittadino dell’Unione Europea, è ammesso ricorso avanti alle sezioni specializzate in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell’Unione Europea del Tribunale del luogo in cui ha sede la Corte d’Appello in cui risiede l’interessato.
Contro i provvedimenti del questore in materia di diniego di rilascio del permesso di soggiorno, è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del luogo in cui ha sede la questura che ha emanato il provvedimento entro 60 giorni dalla notifica.
Il ricorrente è tenuto al pagamento delle spese di giustizia, in particolare al versamento del contributo unificato, non richiesto in ipotesi di ammissione al patrocinio a spese dello Stato.
Salvo che debba disporsi il respingimento o l'espulsione immediata con accompagnamento alla frontiera, quando la richiesta di permesso di soggiorno è rifiutata il questore avvisa l'interessato, facendone menzione nel provvedimento di rifiuto, che, sussistendone i presupposti, si procederà nei suoi confronti per l'applicazione dell'espulsione.
Il Tribunale ordinario o il TAR, a seconda della competenza, su istanza del ricorrente, può sospendere l’esecutività del provvedimento di diniego.
Si indicano i seguenti casi di conversione del permesso di soggiorno:
È possibile convertire il permesso di soggiorno per motivi di studio senza la necessità di apposite quote a seguito del conseguimento di uno dei seguenti titoli:
- laurea (3 anni, 180 crediti formativi universitari o CFU);
- laurea specialistica o magistrale (300 CFU, comprensivi dei 180 crediti universitari della laurea o 180 CFU della laurea oltre ai 120 CFU per la laurea magistrale);
- diploma di specializzazione (minimo 2 anni);
- dottorato di ricerca (minimo 3 anni);
- master universitario di I livello (durata minima 1 anno – 60 crediti);
- master universitario di II livello (minimo 60 crediti universitari);
- attestato o diploma di perfezionamento (durata annuale – 60 crediti).
Sono altresì convertibili in un permesso di soggiorno per motivi di lavoro, subordinato o autonomo, i titoli rilasciati:
Per quote si intendono le quote massime di stranieri da ammettere nel territorio dello Stato per lavoro subordinato e per lavoro autonomo annualmente definite con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.
L’accordo di integrazione è un documento che il cittadino straniero di età compresa tra i 16 e i 65 anni deve sottoscrivere all’atto della richiesta di un permesso di soggiorno di almeno un anno, con il quale si impegna verso lo Stato italiano a raggiungere specifici obiettivi diintegrazione, tramite il compimento di un percorso linguistico, civico e sociale, da conseguire nel periodo di validità del permesso di soggiorno.
La stipula dell’Accordo è condizione necessaria per il rilascio del permesso di soggiorno.
All’atto della sottoscrizione, allo straniero vengono assegnati 16 crediti, che potranno essere incrementati mediante l’acquisizione di determinate conoscenze (lingua italiana livello A2, principi fondamentali della Costituzione, vita civile in Italia) o lo svolgimento di attività.
L’accordo prevede che entro due anni lo straniero raggiunga la quota di 30 crediti per poter rimanere sul territorio nazionale.
I crediti subiscono decurtazione in caso di commissione di illeciti penali, amministrativi e tributari.
Sono esclusi dall’obbligo di sottoscrizione:
La perdita integrale dei crediti determina la revoca del permesso di soggiorno e l’espulsione dal territorio, ad eccezione dei casi di permesso di soggiorno per protezione internazionale, richiesta di protezione internazionale, protezione speciale, motivi familiari, permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, carta di soggiorno per familiare straniero di cittadino dell’UE e straniero che ha esercitato il diritto al ricongiungimento familiare.
È un permesso di soggiorno che ha validità europea e che consente di circolare e lavorare liberamente in ogni stato membro dell’Unione Europea.
È valido per 10 anni ed è automaticamente rinnovato alla scadenza previa presentazione della domanda corredata da fotografie e costituisce documento personale di identificazione. Per gli stranieri di età inferiore agli anni diciotto la validità del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo è di cinque anni. L’amministrazione deve rilasciarlo entro 90 giorni dalla richiesta.
I requisiti per il rilascio del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo sono:
Per il titolare di protezione internazionale, il calcolo del periodo di soggiorno è effettuato a partire dalla data della domanda.
Il rilascio del permesso di soggiorno è subordinato al superamento, da parte del richiedente, di un test di conoscenza della lingua italiana, fatta eccezione per i titolari di protezione internazionale e per gli stranieri in possesso di permesso di soggiorno CE rilasciato per lo svolgimento di attività di ricerca.
Non possono richiedere il rilascio del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo:
I periodi di soggiorno per i motivi indicati ai numeri a, b, c e d sono tuttavia computati ai fini del calcolo del periodo di cinque anni.
La domanda è presentata presso gli Uffici postali abilitati su appositi moduli presentando la seguente documentazione:
Oltre a quanto previsto per lo straniero regolarmente soggiornante nel territorio dello Stato, il titolare del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo può:
Il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo è revocato:
Più precisamente, quando:
- per quanto riguarda lo status di rifugiato, il titolare del relativo status si sia avvalso di nuovo della protezione del Paese di cui è cittadino, abbia riacquistato la cittadinanza, avendola persa, abbia acquistato la cittadinanza italiana o di altro Paese e goda della protezione offerta dal relativo Paese, non possa rinunciare alla protezione del Paese di cui è cittadino ovvero, se apolide, sia in grado di tornare nel Paese ove aveva dimora abituale, in tali ultimi due casi per essere venute meno le condizioni per il riconoscimento dello status di rifugiato, si sia reso responsabile di crimini contro la pace, di guerra o contro l’umanità od altro reato grave al di fuori del territorio italiano o sia considerato un pericolo per la sicurezza dello Stato ovvero per l’ordine e la sicurezza pubblica, od abbia presentato falsa documentazione o narrato fatti in modo erroneo, al fine di ottenere il riconoscimento della protezione;
- per quanto riguarda lo status della protezione sussidiaria, le circostanze che hanno indotto al riconoscimento di tale protezione siano venute meno o siano mutate in misura tale da non rendere più necessaria la stessa, ovvero se il titolare del relativo status abbia commesso crimini contro la pace, di guerra o contro l’umanità od altro reato grave al di fuori del territorio italiano o sia considerato un pericolo per la sicurezza dello Stato ovvero per l’ordine e la sicurezza pubblica, od abbia presentato falsa documentazione o narrato fatti in modo erroneo, al fine di ottenere il riconoscimento della protezione.
La revoca del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, ove non si debba procedere all’espulsione, consente il rilascio di altro tipo di permesso di soggiorno sussistendone i presupposti.
Il provvedimento di diniego deve essere motivato e notificato al cittadino straniero.
Contro il provvedimento di diniego è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del luogo in cui ha sede la questura che ha emanato il provvedimento entro 60 giorni dalla data della notifica del provvedimento.
Il Permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo può essere richiesto anche per i seguenti familiari a carico:
Il provvedimento di diniego deve essere motivato e notificato al cittadino straniero.
Contro il diniego è ammesso ricorso al Tribunale ordinario del luogo in cui risiede l’interessato.
I requisiti per trasferirsi dall’Italia in un altro Stato membro UE sono differenti a seconda che lo straniero sia in possesso di un ordinario permesso di soggiorno o di un permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo rilasciati dall’Italia.
Ai lavoratori stranieri altamente qualificati ammessi a prestare la loro opera nel territorio nazionale è rilasciato uno speciale permesso di soggiorno che reca la dicitura “Carta blu UE” dopo la stipula del contratto di soggiorno per motivi di lavoro.
Sono considerati lavoratori altamente qualificati gli stranieri che sono in possesso di un titolo di studio rilasciato da istituti di istruzione superiore che attesti il completamento di un percorso formativo post istruzione secondaria di durata almeno triennale con conseguimento del relativo diploma. La normativa si estende anche ai lavoratori con qualifiche professionali-tecniche.
Ai titolari di Carta blu UE è consentito l’ingresso e il soggiorno nel territorio nazionale, per periodi superiori a tre mesi, al di fuori delle quote, e lo svolgimento delle prestazioni lavorative retribuite per conto e sotto la direzione altrui.
È inoltre consentito chiedere il rilascio del permesso di soggiorno UE per soggiornati di lungo periodo dimostrando:
Ai titolari di Carta blu UE, ricorrendo le condizioni sopra descritte, è rilasciato un permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo recante la dicitura “Ex titolare di Carta blu UE”.
È un codice composto da lettere e numeri che serve ad identificare in modo univoco le persone fisiche e gli altri soggetti a fini fiscali ed amministrativi.
Deve essere richiesto presso gli uffici locali dell’Agenzia delle Entrate del Ministero delle Finanze, dopo avere ottenuto il permesso di soggiorno.
Per il rilascio del codice fiscale occorre esibire il permesso di soggiorno valido e la fotocopia del passaporto in corso di validità.
Il codice fiscale è richiesto ad esempio per:
Il codice fiscale numerico provvisorio viene rilasciato all’utente in caso di impossibilità di attribuire quello definitivo.
È composto di 11 caratteri numerici e sostituisce a tutti gli effetti il codice fiscale definitivo fino all’attribuzione di quest’ultimo. Il soggetto interessato è tenuto a chiedere il codice definitivo entro 6 mesi dalla data di emissione dello stesso codice provvisorio. A tale regola fanno eccezione i richiedenti protezione internazionale, che mantengono il codice numerico sino all’accoglimento della domanda.
L’iscrizione nelle liste anagrafiche della popolazione residente in un comune italiano costituisce il presupposto per l’esercizio di diritti fondamentali.
I requisiti per l’iscrizione anagrafica sono la dimora abituale, cioè la durevole presenza in un determinato comune con la volontà di permanervi e stabilirvi la residenza e la titolarità di un permesso di soggiorno in corso di validità. Per i richiedenti protezione internazionale accolti nelle strutture di accoglienza, la struttura rappresenta luogo di dimora abituale, qualora venga documentata l’ospitalità da oltre 3 mesi.
L’iscrizione anagrafica è presupposto per:
L’autocertificazione è una semplice dichiarazione con la quale la persona, sotto la propria responsabilità civile e penale, attesta una serie di fatti, stati e condizioni, attestate in atti pubblici, senza dover presentare il relativo certificato. Deve essere firmata dall’interessato senza necessità che la firma venga autenticata e ha la stessa validità temporale dell’atto che sostituisce.
Lo straniero può autocertificare stati, fatti e qualità personali certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani.
Lo straniero non può autocertificare:
Quanto sopra non si applica ai titolari di protezione internazionale e richiedenti la protezione internazionale che possono avvalersi dell’autocertificazione.