Il provvedimento di diniego deve essere motivato e notificato al cittadino straniero.
Contro il diniego è ammesso ricorso al Tribunale ordinario del luogo in cui risiede l’interessato.

  1. il soggiorno regolare da almeno cinque anni nel territorio italiano (Sentenza della Corte di Giustizia europea (C-469/13) del 17 luglio 2014);
  2. la disponibilità di un reddito sufficiente (anche derivato dal cumulo dei redditi dei familiari conviventi) secondo i criteri stabiliti per il ricongiungimento familiare (reddito minimo annuo derivante da fonti lecite non inferiore all’importo dell’assegno sociale aumentato della metà dell’importo dell’assegno sociale per ogni familiare);
  3. la disponibilità di un alloggio idoneo secondo determinati requisiti, non richiesto nei casi di straniero titolare di protezione internazionale. Si richiede che l’alloggio soddisfi i parametri minimi previsti dalla legge regionale per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica ovvero che sia fornito dei requisiti di idoneità igienico-sanitaria accertati dalla azienda sanitaria locale.

Il Permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo può essere richiesto anche per i seguenti familiari a carico:

  1. coniuge non legalmente separato e di età non inferiore ai 18 anni;
  2. figli minori, anche del coniuge o nati fuori dal matrimonio, non coniugati, a condizione che l’altro genitore, qualora esistente, abbia dato il suo consenso. I minori adottati o affidati o sottoposti a tutela sono equiparati ai figli;
  3. figli maggiorenni a carico qualora per ragioni oggettive non possano provvedere alle proprie indispensabili esigenze di vita in ragione del loro stato di salute che comporti invalidità totale;
  4. genitori a carico;
  5. genitori ultra-sessantacinquenni.

Il provvedimento di diniego deve essere motivato e notificato al cittadino straniero.
Contro il provvedimento di diniego è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del luogo in cui ha sede la questura che ha emanato il provvedimento entro 60 giorni dalla data della notifica del provvedimento.

Il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo è revocato:

  1. se è stato acquisito fraudolentemente;
  2. in caso di espulsione;
  3. se lo straniero diventa un pericolo per l’ordine pubblico o la sicurezza dello Stato;
  4. in caso di assenza dal territorio dell’Unione europea per 12 mesi consecutivi;
  5. in caso di assenza dal territorio italiano per 6 anni;
  6. in caso di rilascio di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo da altro stato membro dell’Unione europea;
  7. in caso di cessazione o revoca dello status di rifugiato o dello status di titolare della protezione sussidiaria, in presenza di determinate condizioni.

Più precisamente, quando:

- per quanto riguarda lo status di rifugiato, il titolare del relativo status si sia avvalso di nuovo della protezione del Paese di cui è cittadino, abbia riacquistato la cittadinanza, avendola persa, abbia acquistato la cittadinanza italiana o di altro Paese e goda della protezione offerta dal relativo Paese, non possa rinunciare alla protezione del Paese di cui è cittadino ovvero, se apolide, sia in grado di tornare nel Paese ove aveva dimora abituale, in tali ultimi due casi per essere venute meno le condizioni per il riconoscimento dello status di rifugiato, si sia reso responsabile di crimini contro la pace, di guerra o contro l’umanità od altro reato grave al di fuori del territorio italiano o sia considerato un pericolo per la sicurezza dello Stato ovvero per l’ordine e la sicurezza pubblica, od abbia presentato falsa documentazione o narrato fatti in modo erroneo, al fine di ottenere il riconoscimento della protezione;

- per quanto riguarda lo status della protezione sussidiaria, le circostanze che hanno indotto al riconoscimento di tale protezione siano venute meno o siano mutate in misura tale da non rendere più necessaria la stessa, ovvero se il titolare del relativo status abbia commesso crimini contro la pace, di guerra o contro l’umanità od altro reato grave al di fuori del territorio italiano o sia considerato un pericolo per la sicurezza dello Stato ovvero per l’ordine e la sicurezza pubblica, od abbia presentato falsa documentazione o narrato fatti in modo erroneo, al fine di ottenere il riconoscimento della protezione.

La revoca del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, ove non si debba procedere all’espulsione, consente il rilascio di altro tipo di permesso di soggiorno sussistendone i presupposti.

Oltre a quanto previsto per lo straniero regolarmente soggiornante nel territorio dello Stato, il titolare del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo può:

  1. fare ingresso in Italia in esenzione di visto e circolare liberamente sul territorio dello Stato;
  2. svolgere ogni attività lavorativa subordinata (senza necessità di stipula del contratto di soggiorno) e autonoma, salvo quelle che la legge riserva al cittadino o vieta allo straniero;
  3. usufruire delle prestazioni di assistenza sociale, previdenza sociale, di quelle relative a erogazioni in materia sanitaria, scolastica e sociale;
  4. partecipare alla vita pubblica locale.

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