1. criteri familiari:
2. criteri relativi ai permessi di soggiorno:
3. criterio relativo al soggiorno o ingresso illegale:
Il permesso di soggiorno per casi speciali è rilasciato in presenza di particolari fattispecie concrete, che presentano tra loro caratteristiche molto diverse, ma in presenza delle quali il diritto al soggiorno consegue a ragioni di carattere umanitario.
È denominato permesso di soggiorno per casi speciali quello rilasciato in favore delle vittime di violenza domestica (art. 18-bis TUIMM), delle vittime di grave sfruttamento lavorativo (art. 22, co. 4-quater TUIMM), nei casi di soggiorno per protezione sociale (art. 18 TUIMM).
È altresì rilasciato ai sensi dell’art. 1, co. 9, DL n. 113/2018, ovvero a coloro che avrebbero avuto diritto ad ottenere il permesso di soggiorno per motivi umanitari oramai abrogato.
Qualora lo straniero o apolide, richiedente la protezione internazionale, non possieda i requisiti per ottenere il riconoscimento dello status di rifugiato, potrà ottenere il riconoscimento della protezione sussidiaria se nei suoi confronti sussistono fondati motivi per ritenere che, qualora egli ritornasse nel Paese di origine (o nel Paese nel quale aveva precedentemente la dimora abituale, se apolide) correrebbe un rischio effettivo di subire un grave danno. È considerato danno grave, il rischio fondato di subire una condanna a morte o all’esecuzione della pena di morte, tortura o altra forma di pena o trattamento inumano o degradante, e la minaccia grave e individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale.
Lo status di rifugiato è riconosciuto allo straniero o apolide, il quale, temendo a ragione di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le sue opinioni politiche, si trova fuori del Paese di cui è cittadino e non può o non vuole, a causa di questo timore, avvalersi della protezione del proprio Paese; oppure che, non avendo una cittadinanza (apolide) e trovandosi fuori del Paese in cui aveva residenza abituale a seguito di tali avvenimenti, non può o non vuole tornarvi per il timore di cui sopra.
La protezione internazionale rappresentata il sistema di norme volte a garantire, tutelare e proteggere i diritti fondamentali della persona costretta a fuggire dal Paese di cittadinanza o di di dimora abituale per il fondato timore di subire persecuzioni personali o danni gravi, che si trova in uno degli Stati in cui è in vigore la Convenzione di Ginevra sullo status dei rifugiati. La protezione Internazionale include lo status di rifugiato e lo status di protezione sussidiaria.

