Il visto di reingresso è necessario se il permesso di soggiorno è stato smarrito o sottratto, oppure se è scaduto, durante la permanenza all’estero: in tal caso la richiesta di visto deve essere corredata dall’esibizione del permesso di soggiorno scaduto da non più di 60 giorni.
Lo straniero regolarmente soggiornante in Italia non ha bisogno del visto per entrare o uscire dall’Italia, ma è sufficiente l’esibizione del passaporto e del permesso di soggiorno in corso di validità. Se il permesso di soggiorno è in fase di rinnovo, dovrà esibire la relativa ricevuta all’autorità di frontiera, assieme al permesso di soggiorno scaduto e al passaporto; in tale caso però non potrà soggiornare o transitare per Paesi dell’area Schengen, se non munendosi di visto.
Essi sono Austria, Belgio, Bulgaria, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Islanda, Italia, Lettonia, Liechtenstein, Lituania, Lussemburgo, Malta, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Repubblica Ceca, Romania, Spagna, Slovacchia, Slovenia, Svezia, Svizzera, Ungheria.
A partire dal 31 marzo 2024, gli Stati membri dell'Unione Europea hanno convenuto di abolire i controlli alle frontiere aeree e marittime per i cittadini in transito da e per la Bulgaria e la Romania, ma non a quelle terrestri.
Albania, Andorra, Antigua e Barbuda, Argentina, Australia, Bahamas, Barbados, Bosnia-Erzegovina, Brasile, Brunei, Canada, Cile, Colombia, Corea del Sud, Costa Rica, Dominica, El Salvador, Emirati Arabi Uniti, Georgia, Giappone, Grenada, Guatemala, Honduras, RAS di Hong Kong, Isole Salomone, Israele, Kiribati, Malaysia, RAS di Macao, Macedonia del Nord, Isole Marshall, Mauritius, Messico, Micronesia, Moldova, Monaco, Montenegro, Nauru, Nicaragua, Nuova Zelanda, Palau, Panama, Paraguay, Perù, Saint Christopher (Saint Kitts) e Nevis, Regno Unito, Samoa, Santa Lucia, Serbia, Seychelles, Singapore, Stati Uniti, St. Vincent e Grenadine, Taiwan, Timor Est, Tonga, Trinidad e Tobago, Tuvalu, Ucraina, Uruguay, Vanuatu, Venezuela.
Per i cittadini di Taiwan l’esenzione dall’obbligo del visto si applica esclusivamente ai titolari di passaporti comprensivi del numero di carta d’identità.
Per i cittadini di Albania, Bosnia-Erzegovina, Macedonia del Nord, Moldova, Montenegro, Serbia e Ucraina l’esenzione dall’obbligo del visto si applica esclusivamente ai titolari di passaporti biometrici.
Per i cittadini del Regno Unito l’esenzione dall’obbligo di visto per soggiorni di durata massima di 90 giorni si applica anche in caso di attività lavorativa retribuita.
I cittadini dei seguenti Paesi, titolari di passaporto ordinario, sono soggetti ad obbligo di visto:
Afghanistan, Algeria, Angola, Arabia Saudita, Armenia, Autorità Palestinese, Azerbaigian, Bahrein, Bangladesh, Belize, Benin, Bhutan, Bielorussia, Bolivia, Botswana, Burkina Faso, Burundi, Cambogia, Camerun, Capo Verde, Repubblica Centrafricana, Ciad, Cina, Comore, Congo, Congo (Repubblica Democratica), Corea del Nord, Costa d’Avorio, Cuba, Dominicana (Repubblica), Ecuador, Egitto, Eritrea, Etiopia, Eswatini (ex Swaziland), Figi, Filippine, Gabon, Gambia, Ghana, Giamaica, Gibuti, Giordania, Guinea, Guinea Bissau, Guinea Equatoriale, Guyana, Haiti, India, Indonesia, Iran, Iraq, Kazakistan, Kenya, Kirghizistan, Kuwait, Laos, Lesotho, Libano, Liberia, Libia, Madagascar, Malawi, Maldive, Mali, Marocco, Mauritania, Myanmar, Mongolia, Mozambico, Namibia, Nepal, Niger, Nigeria, Oman, Pakistan, Papua-Nuova Guinea, Qatar, Ruanda, Russia, Sao Tomè e Principe, Senegal, Sierra Leone, Siria, Somalia, Sri Lanka, Sud Africa, Sudan, Sud Sudan, Suriname, Tagikistan, Tanzania, Tailandia, Togo, Tunisia, Turchia, Turkmenistan, Uganda, Uzbekistan, Vietnam, Yemen, Zambia, Zimbabwe.
Il visto d’ingresso è il documento necessario affinché un cittadino straniero possa accedere legalmente nel territorio dello Stato italiano; non è richiesto ai cittadini dell’Unione Europea. Il visto non è richiesto per i cittadini di San Marino, Città del Vaticano, Liechtenstein, Svizzera, Norvegia, Islanda, con i quali vigono accordi di libera circolazione.
Il visto è sempre necessario per soggiorni di durata superiore a 90 giorni mentre per permanenze in Italia di durata inferiore a 90 giorni per motivi di turismo, di transito o trasporto, motivi religiosi, d’affari, per invito, per missione e per gara sportiva la necessità, o meno, di munirsi del visto dipende dallo Stato di appartenenza.
Se la richiesta è giustificata da ragioni di lavoro, il visto viene rilasciato soltanto nell’ambito delle quote di ingresso fissate nel decreto annuale di programmazione dei flussi migratori, tranne che per categorie specifiche di lavoratori specializzati (cosidetti carte blu) o di impieghi particolari o nel caso di lavoratori in smart working (cosidetti nomadi digitali).

