Protezione Internazionale

Come funziona la procedura per il richiedente minorenne?

La domanda presentata da un genitore si estende anche ai figli minori non coniugati presenti sul territorio nazionale con il genitore, al momento della presentazione della richiesta.
La domanda può essere presentata dal minore anche in un momento diverso, per il tramite del genitore.
Il minore non accompagnato che voglia accedere alla domanda di protezione internazionale ha diritto di ricevere ogni informazione necessaria nonché di partecipare a tutti i procedimenti giurisdizionali e amministrativi che lo riguardano, e di essere ascoltato, alla presenza di un mediatore culturale e linguistico. L’autorità che riceve la domanda dà immediata comunicazione al Tribunale per i minorenni per l’apertura della tutela e per la nomina del tutore che assiste il minore in ogni fase della procedura. La domanda può essere presentata personalmente dal minore o dal suo tutore. Il colloquio del minore si svolge innanzi ad un componente della Commissione con specifica formazione, alla presenza del genitore che esercita la responsabilità genitoriale o del tutore. In presenza di giustificati motivi, la Commissione territoriale può procedere nuovamente all’ascolto del minore anche senza la presenza del genitore o del tutore, fermo restando la presenza del personale di sostegno, tenuto conto del suo grado di maturità e di sviluppo, nell’esclusivo interesse del minore.

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