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Il Ministero dell’Interno, Direzione Centrale Immigrazione, con la nota n. 43323 del 15 marzo 2019, ha specificato che il nuovo permesso di soggiorno per “cure mediche”, introdotto dal D.L. 113/18 in favore degli stranieri che versano in condizioni di salute di particolare gravità deve riportare la dicitura art. 19, co. 2, lett. d) bis T.U. Immigrazione, ciò al fine di essere riconoscibile rispetto agli altri permessi rilasciati per salute e consentire l’effettiva iscrizione dello straniero al Servizio Sanitario Nazionale.

pdfIscrizione SSN cure mediche

Il Tribunale di Firenze, con l’ordinanza del 18 marzo 2019, si è espresso sulla nuova disposizione introdotta dall’art. 13 del D.L. 113/2018 (conv. in L. 132/2018) che ha stabilito che il permesso di soggiorno per richiesta asilo “non costituisce titolo per l’iscrizione anagrafica”. Il Giudice ha, in primo luogo, affermato che la norma in questione non introduce, neppure in forma implicita, un divieto di iscrizione anagrafica del richiedente asilo poiché non ha modificato la norma generale in tema di iscrizione anagrafica dello straniero prevista dall’art. 6, co. 7 del D.Lgs. 286/98. Proprio tale disposizione prevede che, ai fini dell’iscrizione anagrafica, si considera dimora abituale l’ospitalità documentata da oltre tre mesi in un centro di accoglienza. Ne consegue che il richiedente asilo, trascorsi tre mesi presso il centro, ha diritto all’iscrizione come dimorante presso la struttura. Il Tribunale, poi, aggiunge che il richiedente asilo assume la sua qualità di regolarmente soggiornante al momento della presentazione dell’istanza di protezione internazionale (e come conseguenza otterrà poi il rilascio di un permesso di soggiorno). La norma introdotta dal D.L. Sicurezza deve, dunque, essere interpretata nel senso che il titolo necessario per l’iscrizione anagrafica non è il permesso di soggiorno ma la documentazione comprovante la presentazione della domanda di asilo (cd. Modello C3 o altra ricevuta rilasciata dalla Questura).

pdfTribunale Firenze 18 marzo 2019

 

Il Tribunale di Torino, con due recenti ordinanze, ha riconosciuto la protezione umanitaria a due richiedenti asilo che avevano fatto domanda di protezione internazionale prima dell’entrata in vigore della legge 132 del 2018.
In entrambi i casi i giudici hanno ritenuto di concedere la protezione umanitaria a fronte del percorso di inserimento e di integrazione in Italia dei due ricorrenti che nel corso del giudizio hanno dimostrato di aver frequentato corsi di lingua italiana e di aver avviato attività lavorativa. Nelle decisoni si legge che, nonostante il parametro dell’inserimento sociale non possa essere l’unico presupposto della protezione umanitaria, si deve valutare che, in caso di rientro nel paese di orgine, tale inserimento verrebbe meno e questo costituirebbe sicuramente una compromissione della sua sfera di diritti inviolabili.

pdfTribunale TORINO 16 gennaio 2019

pdfTribunale TORINO 25 gennaio 2019

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 4890/2019, ha affermato che le nuove disposizioni del D.L. 113/2018 (convertito in L. 132/2018) relative all’abrogazione della protezione umanitaria e del permesso per motivi umanitari non si applicano alle domande di protezione internazionale formulate prima dell’entrata in vigore del decreto quindi prima del 5 ottobre 2018. Tali domande dovranno essere valutate in base alla normativa in vigore al momento della loro presentazione e quindi sia le Commissioni Territoriali che i Tribunali di merito potranno ancora riconoscere la protezione umanitaria con conseguente rilascio di un permesso di soggiorno per “casi speciali” in base all’art. 1, co. 9 L. 132/2019.

pdfCassazione n. 4890/2019

Con la circolare del 25 gennaio 2019 n. 666, il Ministero dell’Interno fornisce ulteriori indicazioni sui profili applicativi delle disposizioni introdotte in materia di acquisito della cittadinanza italiana con la L. 132/2018.

In particolare si ribadisce che il nuovo termine di 48 mesi per la definizione delle domande si applica a tutti i procedimenti in corso e non ancora definiti con un provvedimento espresso al 5 ottobre 2018. Dalla stessa data è previsto il versamento del contributo maggiorato di euro 250,00. Invece, è in vigore per le domande presentate dal 4 dicembre 2018, la disposizione che prevede una adeguata conoscenza della lingua italiana. Sul punto, i richiedenti devono attestare il possesso di un titolo di studio oppure produrre idonea certificazione attestante il livello B1 del QCER. Sono esclusi coloro che hanno sottoscritto l’accordo di integrazione ed i titolari di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo. Nella Circolare si specifica che le domande già inoltrate prive della documentazione dovranno essere dichiarate inammissibili previo avviso al richiedente che potrà provvedere entro un breve termine ad integrare la pratica con l’attestazione o la certificazione richiesta.pdfCircolare Ministero Interno n.666 del 25 gennaio 2019.pdf

Con la Circolare del 3 gennaio 2019, il Ministero dell’Interno fornisce indicazioni sui profili applicativi delle nuove disposizioni in tema di accoglienza previste dalla L. 132/2018. In particolare, l’Amministrazione chiarisce che i MSNA anche non richiedenti asilo sono accolti nel SIPROIMI (ex SPRAR) e coloro che hanno presentato domanda di protezione internazionale rimangono in accoglienza anche oltre il raggiungimento della maggiore età fino alla definizione della loro istanza.
Inoltre, rimangono in accoglienza anche i neomaggiorenni che ottengano il “prosieguo amministrativo”. Nella Circolare si prospetta, infine, la graduale chiusura dei Centri “FAMI” e del “CAS” per minori con trasferimenti dei minori ivi presenti nel SIPROIMI.

pdfCircolare Accglienza SIPROIMI

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