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La Direzione Sanità della Regione Piemonte ha recentemente fornito indicazioni in relazione all’iscrizione al Servizio Sanitario dei richiedenti asilo privi di iscrizione anagrafica. In particolare, ha affermato l’obbligatorietà dell’iscrizione al SSN nel luogo del domicilio che deve essere individuato in linea generale in quello dichiarato alla Questura al momento della presentazione della domanda di protezione internazionale oppure nell’indirizzo del centro per i richiedenti asilo dimoranti presso strutture di accoglienza. Nel caso di mancata indicazione del domicilio sul permesso di soggiorno oppure in caso di mutamento dell’indirizzo, l’iscrizione al SSN avverrà sulla base di una autodichiarazione di effettiva dimora e/o domicilio effettuata dal cittadino straniero presso la ASL competente. Nessuna ulteriore documentazione dovrà essere richiesta al tal fine. Nella circolare si ricorda, infine, che lo status di regolarmente soggiornante per richiesta protezione internazionale può essere dimostrato, oltre che con il permesso di soggiorno, tramite la ricevuta rilasciata al momento della formalizzazione del Mod. C3 o il cedolino della richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno o, infine, con il ricorso contro il diniego della richiesta di protezione internazionale.

pdfCircolare Regione Piemonte

Il Consiglio di Stato, con due recenti sentenze (la sentenza n. 1837 del 20/03/19 e la sentenza n. 3121 del 14/5/19) ha annullato due provvedimenti di diniego della concessione della cittadinanza italiana per naturalizzazione basati su precedenti penali. Il Consiglio di Stato ha affermato che, pur nell’ambito di un’ampia discrezionalità che caratterizza questo tipo di decisioni, la sussistenza di pregresse condanne non può essere considerata automaticamente ostativa in assenza di una concreta valutazione circa le caratteristiche e le modalità dell'episodio di reato e le conseguenze sulla non compiuta integrazione. Nei casi in esame i precedenti penali riguardavano fattispecie contravvenzionali di modesta entità, punite con la sola pena pecuniaria e per le quali era intervenuta la cessazione degli effetti penali tramite riabilitazione o estinzione del reato ed il Consiglio di Stato ha rinviato all'Amministrazione per una nuova valutazione delle posizioni.

Il Tribunale di Roma, con una ordinanza del 21 febbraio 2019, ha ordinato il rilascio di un visto per motivi umanitari ai sensi dell’art. 25 del Regolamento CE 810/2009 in favore di un minore non accompagnato che si trovava in Libia. Il ragazzo aveva intrapreso da solo il viaggio per raggiungere la madre regolarmente residente in Italia ma era stato prima detenuto e poi bloccato a causa delle sue precarie condizioni di salute. Egli era però in contatto con la madre e con operatori umanitari che lo avevano identificato. Il Giudice, su ricorso della madre, ha affermato la diretta applicabilità dell’art. 25, Regolamento CE 810/09 ed ha, quindi, ordinato il rilascio del visto sia in ragione della tutela del diritto all’unità familiare sia del diritto alla salute del minore.

pdfTribunale di Roma 21 febbraio 2019

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 11312/2019 depositata il 26 aprile 2019 è intervenuta nel caso di un cittadino pakistano che si era visto respingere il ricorso avverso il diniego della protezione internazionale dal Tribunale di Lecce. Nella sentenza la Corte afferma che il Giudice chiamato a valutare la domanda di asilo ha l’obbligo di accertare la situazione reale del paese di provenienza in modo che ciascuna richiesta venga valutata in base alla situazione aggiornata del paese di origine. Non sono, dunque, ammesse formule stereotipate e generici riferimenti a fonti internazionali ma il Giudice è tenuto a specificare le fonti in base alle quali abbia proceduto a detto accertamento.

pdfCassazione n. 11312/2019

La legge di conversione del D.L. 4/2019 ha modificato i requisiti richiesti per i cittadini non comunitari ai fini della concessione del reddito di cittadinanza. I cittadini stranieri dovranno presentare anche “apposita certificazione rilasciata dalla competente autorità dello Stato estero, tradotta in lingua italiana e legalizzata dall'autorità consolare italiana” riguardo alla loro situazione familiare, al reddito e al patrimonio immobiliare e mobiliare.Dalla certificazione dovranno risultare familiari rimasti in patria, case e terreni posseduti nel paese di origine ed eventuali redditi.
Questo requisito non si applicherà: a)  nei confronti dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea aventi lo status di rifugiato politico;  b) qualora convenzioni internazionali dispongano diversamente; 
c) nei confronti di cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea nei quali è oggettivamente impossibile acquisire le certificazioni.

E’ stato pubblicato il D.P.C.M. del 12 marzo 2019 contenente la programmazione dei flussi di ingresso dei lavoratori non comunitari per il 2019. Le quote del 2019 ricalcano quelle del 2018 e prevedono l’ingresso di 18.000 lavoratori con contratti stagionali ed ulteriori 12.850 unità riservate ai lavoratori autonomi, ai lavoratori subordinati che hanno svolto programmi di formazione o di orgine italiana ed infine per le conversioni in permesso di soggiorno per lavoro di altri tipi di permesso e . Le domande potranno essere presentate dal 16 aprile 2019 per il lavoro non stagionale e dal 24 aprile 2019 per il lavoro stagionale e dovranno essere inviate per via telematica dal portale https://nullaostalavoro.dlci.interno.it previa registrazione tramite identità SPID. L’ingresso per lavoro stagionale è riservato ai cittadini di Albania, Algeria, Bosnia-Herzegovina, Corea (Repubblica di Corea), Costa d’Avorio, Egitto, El Salvador, Etiopia, Ex Repubblica Jugoslava di Macedonia, Filippine, Gambia, Ghana, Giappone, India, Kosovo, Mali, Marocco, Mauritius, Moldova, Montenegro, Niger, Nigeria, Senegal, Serbia, Sri Lanka, Sudan, Tunisia, Ucraina. Tutte le indicazioni operative sono contenute nella Circolare congiunta del Minitero dell'Interno e del Lavoro del 9 aprile 2019.

pdfCircolare Decreto Flussi 2019

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