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Il Tribunale di Milano, con una decisione del 30 agosto 2019, ha ritenuto che debba essere riconosciuta la cittadinanza italiana anche alla minore che non sia formalmente convivente con il genitore che acquista la cittadinanza italiana ma che abbia, comunque, con quest’ultimo un legame effettivo di condivisione morale e materiale. Nel caso di specie la madre della minore si era allontanata dal nucleo familiare con la bambina e solo dopo diversi anni il padre era riuscito a riprendere i contatti con la figlia, passando dei periodi di vacanza con lei, fino ad ottenerne nuovamente l’affidamento da parte dell’Autorità Giudiziaria. Al momento dell’acquisto della cittadinanza italiana da parte del padre, dunque, la figlia non si trovava presso la sua residenza ma viveva con la madre. La convivenza richiesta dalla disposizione, afferma il Tribunale, non deve essere intesa nel senso della mera coabitazione ma deve caratterizzarsi in quel complesso di rapporti che attengono alla condivisione, all’aiuto materiale e al sostegno morale che, in questo caso, il padre aveva in modo fattivo mantenuto con la bambina.

pdfTribunale MI 30 agosto 2019

 Il Tribunale di Napoli, con l’ordinanza del 10 luglio 2019, ha affermato che l’iscrizione anagrafica non costituisce presupposto necessario ai fini dell’iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale. L’art. 34, co. 1 D.Lgs. 286/98 stabilisce, infatti, per alcune tipologie di permesso di soggiorno (tra cui quelli per lavoro, per motivi familiari, per protezione internazionale ed attesa asilo) l’obbligatorietà dell’iscrizione nel territorio di residenza o, in mancanza, in quello di effettiva dimora. Il presupposto per l’iscrizione al SSN è, dunque, costituito dal rilascio del permesso di soggiorno.

pdfTribunale di Napoli 10 luglio 2019

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 15750/2019 emessa a sezioni unite in data 9 maggio 2019, ha affermato che, in tema di autorizzazione all’ingresso o alla permanenza in Italia del familiare di un minore straniero ai sensi dell’art. 31 co. 3 D.Lgs. 286/98, il diniego non può derivare automaticamente dalla sussistenza di una condanna per uno dei reati ostativi all’ingresso o al soggiorno in Italia. La presenza di un condanna, afferma la Suprema Corte, costituisce un impedimento solo se indice di concreta e attuale pericolosità sociale e deve essere bilanciata con altre circostanze quali la pregnanza e l’effettività del legame familiare ed affettivo con il minore e l’interesse superiore di quest’ultimo.

pdfCassazione n. 15750/2019

A seguito della pubblicazione sulla G.U, in data 15 giugno 2019 è entrato in vigore il D.L. n. 53 del 14 giugno 2018. Alcune disposizioni riguardano la materia dell’immigrazione ed in particolare prevedono la possibilità per il Ministro dell’Interno (di concerto con il Ministro dei Trasporti e quello della Difesa) di vietare l’ingresso, il transito o la sosta di navi nel mare territoriale, salvo che si tratti di navi militari o navi in servizio governativo non commerciale, per motivi di ordine e sicurezza pubblica ovvero, limitatamente alle violazioni delle leggi in materia di immigrazione, nei casi in cui la nave sia impegnata in attività di scarico di materiali, valuta o persone in violazione delle leggi e dei regolamenti doganali, fiscali, sanitari o di immigrazione vigenti. In caso di violazione di questi divieti il comandante (ed anche l’armatore ed il proprietario) sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 50.000 euro, fatta salva l’applicazione di sanzioni penali. Nel caso di reiterazione commessa con l’utilizzo della medesima nave si applica anche la sanzione della confisca della nave, preceduta dal sequestro cautelare.

pdfDecreto Legge n. 53/19

A partire dal 10/06/2019, i soggetti che hanno presentato domanda di protezione internazionale hanno la possibilità di aprire un conto di base presso Poste Italiane s.p.a. tramite l’esibizione del solo permesso di soggiorno provvisorio senza necessità di produrre anche il passaporto. Inoltre il permesso di soggiorno provvisorio sarà accettato per svolgere operazioni allo sportello sia di tipo occasionale sia nell’ambito del suddetto rapporto di conto corrente.

Il Ministero dell’Interno, con la Conferenza dei Rettori delle Università italiane ed in collaborazione con l’Associazione nazionale degli organismi per il diritto allo studio universitario (Andisu), mette a disposizione 100 borse di studio per studenti universitari titolare di protezione internazionale. Possono partecipare al bando gli studenti titolari di protezione internazionale vincitori dei bandi per gli anni accademici 2016/2017, 2017/2018 e 2018/2019 che hanno diritto alla conferma della borsa di studio e gli studenti titolari di protezione internazionale ottenuta entro il 15 luglio 2019 in possesso di un titolo di studio valido per l’iscrizione al corso di laurea, laurea magistrale, laurea magistrale a ciclo unico o dottorato di ricerca prescelto, che si iscrivono per la prima volta al sistema universitario italiano. Le informazioni ed il bando sono presenti sul Sito del Ministero dell'Interno e le domande vanno presentate entro il prossimo 15 luglio.

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