Pubblicato in data 28 novembre 2019 il decreto del Ministero del Lavoro di concerto con il Ministero degli Affari Esteri che regola l’erogazione del reddito di cittadinanza ( e della pensione di cittadinanza) in favore dei cittadini stranieri residenti regolarmente in Italia. In particolare, il decreto ha stabilito l’elenco dei Paesi di origine per i quali è necessario produrre la documentazione relativa al patrimonio immobiliare mentre per i cittadini di tutti gli altri paesi le pratiche sono state sbloccate e sono in arrivo i primi pagamenti. Ecco il decreto con l'elenco dei paesi:
Decreto Reddito di Cittadinanza stranieri
La Corte di Cassazione, Sezioni Unite, con la sentenza n. 29460/2019, ha affermato che le nuove disposizioni del D.L. 113/2018 (convertito in L. 132/2018) relative all’abrogazione della protezione umanitaria e del permesso per motivi umanitari non si applicano alle domande di protezione internazionale formulate prima dell’entrata in vigore del decreto quindi prima del 5 ottobre 2018. Tali domande dovranno essere valutate in base alla normativa in vigore al momento della loro presentazione e quindi sia le Commissioni Territoriali che i Tribunali di merito potranno ancora riconoscere la protezione umanitaria con conseguente rilascio di un permesso di soggiorno per “casi speciali” in base all’art. 1, co. 9 L. 132/2019.
Con la Circolare del 24 luglio 2019 il Ministero della Salute fornisce importanti indicazioni in tema di iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale a seconda delle varie tipologie di permesso di soggiorno. In particolare viene ribadita l’iscrizione obbligatoria per le categorie di permessi di soggiorno temporanei introdotti dalla L. 132/2018. Per i perrmessi di soggiorno validi solo per il territorio nazionale (cure mediche ex art. 19, co. 2, lett. d-bis; calamità naturale), si segnala che non dovrà essere rilasciata la TEAM ma solo la Tessera Sanitaria. I titolari di permesso per motivi umanitari mantengono l’assistenza sanitaria a titolo obbligatorio fino alla scadenza del permesso di soggiorno. Nella circolare si rammenta infine che, in caso di mancanza di residenza, l’iscrizione avviene nel luogo di effettiva dimora indicato nel permesso di soggiorno.
È entrato in vigore il Decreto ministeriale 4 ottobre 2019 con il quale il Ministero degli Affari Esteri ha provveduto all'individuazione dei Paesi di origine sicuri, ai sensi dell’articolo 2-bis del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25. Si tratta di: Albania, Algeria, Bosnia-Erzegovina, Capo Verde, Ghana, Kosovo, Macedonia del Nord, Marocco, Montenegro, Senegal, Serbia, Tunisia e Ucraina. L’elenco potrà subire ulteriori modifiche. L’inserimento avviene quando si può escludere che in quel determinato Stato sussistano atti di persecuzione, tortura o altre forme di pena o trattamento inumano o degradante, o che sia presente pericolo a causa di violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale. Di conseguenza il richiedente asilo che provenga da un paese considerato sicuro dovrà dimostrare la sussistenza di gravi motivi per superare tale presunzione e vedersi riconosciuta la protezione internazionale.
Il Ministero dell’Interno ha recentemente diramato una Circolare che conferma l’obbligo di apporre la marca da bollo di euro 16,00 per tutte le istanze dirette all’Amministrazione, ivi comprese le istanze di rilascio del permesso di soggiorno per attesa asilo e quelle per il riconoscimento della protezione internazionale, la cui ricevuta costituisce permesso di soggiorno provvisorio.
Il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 6249/2019 del 25 luglio 2019 ha confermato il principio in base al quale il permesso di soggiorno può essere rilasciato anche allo straniero, già titolare di permesso di soggiorno per lavoro autonomo, che abbia prodotto un reddito inferiore alla soglia prevista (pari al reddito minimo richiesto per l’esenzione dalla partecipazione alla spese sanitaria cioè euro 8.263,31).
Il rilascio del permesso per attesa occupazione ha, infatti, la finalità di sopperire a temporanee o parziali carenze di reddito e può essere rilasciato anche al lavoratore autonomo in difficoltà ma che abbia, comunque, dimostrato di avere la capacità di svolgere una attività produttiva.