Con una nota del 14 aprile 2020, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha fornito chiarimenti in merito al requisito della residenza in Italia per almeno dieci anni richiesto per la presentazione della domanda di reddito di cittadinanza. In particolare il Ministero ha affermato che, ai fini dell’accertamento della residenza decennale (di cui l’ultimo biennio con carattere di continuità) ed in mancanza di sufficiente documentazione anagrafica, è possibile provare la residenza effetttiva tramite ulteriori elementi oggettivi ed univoci tale da dimostrare il legame concreto del richiedente con il territorio per il periodo richiesto.
Con il decreto n. 23 dell'8 aprile 2020, la sospensione dei termini dei procedimenti amministrativi è ulteriormente prorogata, a causa dell'emergenza sanitaria, al 15 maggio 2020. La Circolare del Ministero dell'Interno già emanata il 24 marzo 2020 specifica che la sospensione riguarda tutte le attività svolte dagli Sportelli Unici per l’Immigrazione e quindi: il rilascio del nulla osta per motivi di lavoro stagionale, per casi particolari (artt. 27 e ss del T.U.Immigrazione) e per ricongiungimento familiare nonché le procedure di conversione (da studio a lavoro e da lavoro stagionale a lavoro non stagionale). Sono sospese, inoltre, le attività di formazione civica, le verifiche di adempimento dell’accordo di integrazione e lo svolgimento del test di italiano ai fini dell’ottenimento del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo. Per quanto riguarda le procedure relative alla concessione ed al riconoscimento della cittadinanza italiana si segnala che sono sospesi i termini relativi alle domande di cittadinanza italiana per residenza, per matrimonio, quelli previsti per la dichiarazione di elezione di cui all’art. 4, co. 2 L. 91/92 e quelli concessi per la prestazione del giuramento.
L’art. 104 del D.L. n. 18 del 17 marzo 2020 ha prorogato la validità ad ogni effetto dei documenti di riconoscimento e di identità scaduti o in scadenza successivamente al 17 marzo 2020. Per documento di riconoscimento si intende ogni documento munito di fotografia del titolare e rilasciato, su supporto cartaceo, magnetico o informatico, da una pubblica amministrazione italiana o di altri Stati, che consenta l'identificazione personale del titolare. Per documento di identità si intende la carta d'identità ed ogni altro documento munito di fotografia del titolare e rilasciato, su supporto cartaceo, magnetico o informatico, da una pubblica amministrazione competente dello Stato italiano o di altri Stati, con la finalità prevalente di dimostrare l'identità personale del suo titolare. La validità ai fini dell’espatrio resta limitata alla data di scadenza indicata nel documento.
Con il decreto legge n. 18 del 17 marzo 2020 contenente misure connesse all’emergenza epidemiologica da Covid-19, è stata prorogata al 15 giugno 2020 la validità di tutti i permessi di soggiorno in scadenza tra il 31 gennaio ed il 15 aprile 2020. Gli interessati potranno, dunque, effettuare la richiesta di rinnovo dopo tale data, salvo ulteriori proroghe. Per coloro che, invece, sono in attesa del rilascio o del rinnovo del permesso di soggiorno, a seguito di domanda presentata prima dell’emergenza, si segnala che lo stesso decreto legge ha disposto la sospensione dei termini relativi ai procedimenti amministrativi per il periodo compreso dal 23 febbraio 2020 al 15 aprile 2020. Con la Circolare n. 3511 del 23 marzo 2020, il Ministero dell’Interno ha, inoltre, specificato che si intendono prorogati fino al 15 giugno anche i nulla osta già rilasciati e per i quali l’interessato era in attesa di presentare la richiesta di rilascio del visto di ingresso nonchè si intende prorogata fino alla stessa data la validità dei documenti rilasciati dai paesi di origine da utilizzare nell’ambito dei procedimenti di richiesta della cittadinanza italiana.
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 9 gennaio 2020, depositata il 9 marzo 2020, ha stablilito che il minore straniero non accompagnato ha diritto ad ottenere il provvedimento di attribuzione dell’età anche quando, riconosciuto in un primo tempo maggiorenne, abbia comunque usufruito delle condizioni di accoglienza specifiche per i minori. Nella sentenza si afferma, infatti, che il provvedimento di attribuzione dell’età non è funzionale soltanto all’attivazione di idonee misure di accoglienza ma è destinato ad avere efficacia in tutti i rami dell’ordinamento che prevedono un trattamento differenziato e conferiscono maggiore tutela al soggetto minorenne.
La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 44 del 2020, ha stabilito l’incostituzionalità della legge sull’edilizia residenziale pubblica della Regione Lombardia nella parte in cui imponeva, al momento della richiesta, la residenza o una attività lavorativa nel territorio della regione da almeno cinque anni. Tale requisito temporale, ha ritenuto la Consulta, non risulta ragionevolmente collegato al bisogno abitativo del richiedente e contrasta con la funzione sociale dell’edilizia residenziale pubblica. Questa decisione potrebbe avere ripercussioni importanti anche su altre leggi regionali che hanno previsto requisiti simili.