Mediato e i progetti

Mediato

Questo portale è sostenuto da Compagnia di San Paolo e gestito da IRES Piemonte in collaborazione con le attività promosse dall'Osservatorio sull'Immigrazione e sul Diritto d'Asilo, dall'ASGI (Associazione per gli Studi Giuridici sull'Immigrazione) e A.M.M.I. (Associazione Multietnica Mediatori Interculturali).

Nato nel 2011 con il progetto Mediato è diventato un incubatore di iniziative centrate sulla in/formazione e capacity building degli/lle operatori/trici che si relazionano con utenza straniera e mediatori/trici interculturali.

 

Obiettivi

Migliorare la qualità e l'accessibilità delle informazioni per i/le cittadini/e stranieri/e e per gli/le operatori/trici che si relazionano con utenza straniera; accrescere la formazione tecnico giuridica e l'aggiornamento professionale dei/lle mediatori/trici interculturali e degli/lle operatori/trici attivi/e sul territorio della Città Metropolitana di Torino;
promuovere la creazione di una comunità di pratiche attraverso l'utilizzo di uno spazio virtuale di confronto, aggiornamento e consulenza (Forum).

 

Contenuti

Produzione di schede semplificate, raccolta di materiali utili, videolezioni e video pillole collegate ai percorsi di aggiornamento proposti; pubblicazione di segnalazioni sulle principali questioni giuridico-amministrative che riguardano i vari ambiti della vita quotidiana del/la cittadino/a straniero/a; aggiornamento continuo sulle novità legislative in materia di immigrazione e asilo a livello nazionale e consulenza continuativa da parte degli/le avvocati dell'ASGI e di referenti istituzionali a tutti i soggetti iscritti al Forum.

 

Il Forum

Uno spazio ad accesso riservato basato sul cooperative learning moderato da esperti dove proseguire la discussione e lo scambio sui temi affrontati durante gli incontri formativi e richiedere la consulenza di esperti (giuristi/e, mediatori/trici, psicologi/e, antropologi/e, referenti istituzionali quali Prefettura, Centri per l'Impiego, ASL, ecc.) e avere risposte qualificate rispetto a quesiti specifici, condividere materiali e buone prassi.

I progetti conclusi

Come è noto con la legge n. 99 del 2013 (di conversione del D.L. n. 76 del 2013) è stata introdotta anche per agli studenti stranieri non comunitari che abbiano conseguito in Italia la laurea triennale o la laurea specialistica la possibilità di prorogare per un ulteriore anno il soggiorno in Italia (in attesa di una occupazione) e/o di convertire il permesso di soggiorno in permesso per motivi di lavoro, in caso di reperimento di un’occupazione entro questo termine. In particolare il nuovo art. 22, co. 11 bis D.Lgs. 286/98 ha introdotto tale possibilità per lo studente straniero che abbia “conseguito in Italia il dottorato o il master universitario di secondo livello ovvero la laurea triennale o la laurea specialistica”. Con la Circolare n. 7438 dell’11 dicembre 2013, il Ministero dell’Interno ha chiarito che rientrano nella suddetta categoria anche coloro che abbiano conseguito in Italia il master universitario di I livello.

pdfCircolare Min. Interno del 11.12.13

Al fine di semplificare le procedure di rinnovo dei permessi di soggiorno per motivi umanitari il Ministero dell’Interno ha diramato la Circolare n. 2696 del 31 ottobre 2013. Nella Circolare si prevede che la Questura, al momento del rinnovo del permesso di soggiorno, provveda a richiedere in via telematica il parere alla Commissione Territoriale competente. Unitamente alla richiesta di parere la Questura deve inviare anche eventuali informazioni relative alla posizione dello straniero sotto il profilo della sicurezza. Nel caso di richiesta priva di segnalazioni, il termine per l’emissione del parere è di 15 giorni, scaduto il quale la Questura provvederà comunque al rinnovo del permesso di soggiorno, anche in assenza del parere. In presenza di segnalazioni, il termine sale a 30 giorni ma la Questura dovrà però attendere il parere prima di procedere al rinnovo del permesso di soggiorno.

pdfCircolare 31 ottobre 2013

Lo ha stabilito il TAR Lombardia, Sezione di Brescia, con la sentenza n. 785/2013, affermando che che, nel caso di lavoro subordinato, è il datore di lavoro il soggetto tenuto al versamento dei contributi previdenziali mentre il lavoratore ha soltanto un potere di verifica e di sollecitazione dell’avvenuto versamento ma non può essere considerato direttamente responsabile dell’omissione. Non è dunque corretto, prosegue il Tribunale, privare il lavoratore straniero del titolo di soggiorno per inadempimenti che dipendono dalla condotta di terzi. Per tale motivo il TAR ha disposto l’annullamento del provvedimento di rigetto del permesso di soggiorno. Occorre, però precisare che, nel caso di specie, il datore di lavoro aveva provveduto al versamento dei contributi richiesti in epoca succcessiva all’adozione del provvedimento di diniego ma, comunque, prima della notifica dello stesso al richiedente.

pdfTar Lombardia n.785/2013

Il Tribunale di Milano, con l’ordinanza del 19 novembre 2013, ha stabilito il carattere discriminatorio del bando per la selezione dei volontari per il servizio civile pubblicato lo scorso ottobre che prevede il requisito della cittadinanza italiana. Il Giudice ha, infatti, affermato che il termine “cittadino” contenuto nella legge che disciplina il servizio civile deve essere costituzionalmente interpretato e deve, perciò, includere tutti coloro che appartengono stabilmente alla comunità italiana. Il Giudice ha quindi ordinato la riapertura del bando per ulteriori 10 giorni al fine di garantire la partecipazione anche ai giovani stranieri.

pdfOrdinanza Servizio Civile

Con il decreto legge istruzione n.104/13, convertito in legge n.128/13 sono state apportate modifiche all’art. 5 del D.Lgs. 286/98 con particolare riferimento alla durata del permesso di soggiorno per studio. L’art. 9 della L 128/13 ha stabilito che la durata del permesso di soggiorno per studio non può essere “inferiore al periodo di frequenza, anche pluriennale, di un corso di studio di istituzioni scolastiche, universitarie e dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica o per formazione debitamente certificata, fatta salva la verifica annuale di profitto  secondo le previsioni del regolamento di attuazione. Il permesso può essere prolungato per ulteriori dodici mesi oltre il termine del percorso formativo compiuto, secondo quanto disposto dall’articolo 22, comma 11-bis”. Tale modifiche entreranno tuttavia in vigore a seguito dell’adeguamento sul punto del regolamento di attuazione D.P.R. 394/99 da approvarsi entro sei mesi.

pdfNuovo art. 5

Con la Circolare congiunta del Ministero del Lavoro e del Ministero dell’Interno del 5 novembre 2013 viene finalmente consentito convertire il permesso di soggiorno stagionale in permesso di soggiorno per lavoro subordinato a tempo indeterminato o determinato già a seguito del primo ingresso, senza necessità che il lavoratore debba fare rientro nel paese di origine ed ottenere un secondo visto di ingresso stagionale. Ciò in conformità ad una recente sentenza del Consiglio di Stato (n. 1610/2013) che aveva annullato il provvedimento di diniego della richiesta di conversione, diniego basato proprio sull’assenza del preventivo rientro nel paese di origine a seguito del rilascio del primo permesso per lavoro stagionale.
A fronte del contenuto della Circolare, dunque, il lavoratore stagionale potrà ottenere il rilascio di un permesso di soggiorno per lavoro subordinato già alla scadenza del primo permesso stagionale a condizione che sia stato effettivamente assunto dal datore di lavoro stagionale e che sussista la quota nell’ambito della programmazione dei flussi.

pdfCircolare Ministero Lavoro e Interno

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