Questo portale è sostenuto da Compagnia di San Paolo e gestito da IRES Piemonte in collaborazione con le attività promosse dall'Osservatorio sull'Immigrazione e sul Diritto d'Asilo, dall'ASGI (Associazione per gli Studi Giuridici sull'Immigrazione) e A.M.M.I. (Associazione Multietnica Mediatori Interculturali).
Nato nel 2011 con il progetto Mediato è diventato un incubatore di iniziative centrate sulla in/formazione e capacity building degli/lle operatori/trici che si relazionano con utenza straniera e mediatori/trici interculturali.
Obiettivi
Migliorare la qualità e l'accessibilità delle informazioni per i/le cittadini/e stranieri/e e per gli/le operatori/trici che si relazionano con utenza straniera; accrescere la formazione tecnico giuridica e l'aggiornamento professionale dei/lle mediatori/trici interculturali e degli/lle operatori/trici attivi/e sul territorio della Città Metropolitana di Torino;
promuovere la creazione di una comunità di pratiche attraverso l'utilizzo di uno spazio virtuale di confronto, aggiornamento e consulenza (Forum).
Contenuti
Produzione di schede semplificate, raccolta di materiali utili, videolezioni e video pillole collegate ai percorsi di aggiornamento proposti; pubblicazione di segnalazioni sulle principali questioni giuridico-amministrative che riguardano i vari ambiti della vita quotidiana del/la cittadino/a straniero/a; aggiornamento continuo sulle novità legislative in materia di immigrazione e asilo a livello nazionale e consulenza continuativa da parte degli/le avvocati dell'ASGI e di referenti istituzionali a tutti i soggetti iscritti al Forum.
Il Forum
Uno spazio ad accesso riservato basato sul cooperative learning moderato da esperti dove proseguire la discussione e lo scambio sui temi affrontati durante gli incontri formativi e richiedere la consulenza di esperti (giuristi/e, mediatori/trici, psicologi/e, antropologi/e, referenti istituzionali quali Prefettura, Centri per l'Impiego, ASL, ecc.) e avere risposte qualificate rispetto a quesiti specifici, condividere materiali e buone prassi.
Il TAR Piemonte, con la sentenza n. 554 del 2014, ha annullato il provvedimento di diniego del rinnovo del permesso di soggiorno poiché l’Amministrazione aveva omesso di valutare il rapporto di lavoro instaurato a favore del ricorrente in epoca successiva all’adozione del rigetto. In particolare, il cittadino straniero, avendo reperito un nuovo contratto di lavoro, aveva provveduto a chiedere, tramite ricorso gerarchico, il riesame della sua posizione alla Prefettura che aveva invece ritenuto tardiva l’allegazione di tale elemento. In proposito, il Tribunale ha affermato che, ai sensi dell’art. 5, co. 5 D.Lgs. 286/98, l’Amministrazione è tenuta a prendere in considerazione tutti gli elementi sopraggiunti tali da consentire il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno che il richiedente abbia sottoposto all’autorità nell’ambito del procedimento amministrativo e quindi anche in sede di ricorso gerarchico.
Il Tribunale di Roma, con la sentenza n. 23658 del 15 novembre 2013, ha dichiarato l’acquisto della cittadinanza italiana da parte di una cittadina ucraina, coniugata con cittadino italiano, che aveva presentato istanza di concessione della cittadinanza italiana nel 2008 ovvero in epoca antecedente alle modifiche introdotte con la L. 94 del 2009. Come è noto le disposizioni in vigore fino al 2009 prevedevano un termine di residenza in Italia dopo il matrimonio di sei mesi, termine poi aumentato a due anni con le disposizioni del cd. “pacchetto sicurezza”. Il Ministero dell’Interno, in applicazione delle nuove disposizioni, aveva dichiarato l’inammissibilità dell’istanza poiché la richiedente non aveva maturato il termine biennale. Il Tribunale ha, invece, affermato che il diritto al riconoscimento della cittadinanza italiana per matrimonio sorge col verificarsi delle condizioni previste dalla legge in vigore al momento della presentazione della domanda e che l’Amministrazione può addivenire ad un diniego solo per motivi connessi alla commissione di reati o alla sicurezza della Repubblica, con provvedimento da adottarsi nel termine di due anni. Nel caso in esame, dunque, la richiedente aveva correttamente maturato il termine di sei mesi di residenza richiesto dalle disposizioni della L. 91 del 1992 ed il Ministero non aveva rinvenuto a suo carico alcun precedente penale ostativo quindi, nonostante non fosse ancora trascorso il termine biennale, la domanda non poteva essere dichiarata inammissibile in ossequio ad una legge entrata in vigore nel 2009, epoca in cui la richiedente aveva già acquisito la cittadinanza italiana.
Il TAR Piemonte, con la sentenza n. 612 del 3 aprile 2014, chiarisce alcuni importanti elementi sul rapporto tra il rilascio del permesso di soggiorno a seguito di emersione del rapporto di lavoro irregolare ai sensi della L. 109/12 e la condanna per il reato di cui all’art. 73 D.P.R. 309/90 (spaccio di sostanze stupefacenti) nel caso in cui il Giudice Penale abbia ritenuto sussistente la cd. “ipotesi lieve” prevista al comma 5 dell’art. 73. In particolare, il TAR Piemonte afferma che il permesso di soggiorno non può essere rifiutato soltanto sulla base della sussistenza della condanna ma che l’Amministrazione deve effettuare in capo al soggetto che chiede la regolarizzazione un accertamento volto a stabilire se questi rappresenti o meno una minaccia per l’ordine pubblico o la sicurezza dello Stato. Ciò in ossequio a quanto si legge nella sentenza della Corte Costituzionale n. 172 del 2012 ove si afferma che, in caso di condanna per un reato per cui è previsto l’arresto facoltativo in flagranza, l’Amministrazione è tenuta a svolgere un’attenta valutazione della pericolosità sociale concreta ed attuale del richiedente. Il TAR, inoltre, chiarisce che alla procedura di rilascio del permesso di soggiorno per emersione del rapporto di lavoro deve applicarsi soltanto la disciplina prevista dalla L. 109/12 in quanto norma speciale e non le disposizioni generali contenute nell'art. 4 del T.U. Immigrazione.
Con la sentenza n. 1637 del 7 aprile 2014, il Consiglio di Stato ha escluso la sussistenza di un automatismo tra condanna per violazione della disciplina dei marchi e del diritto d’autore ed il diniego di rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro autonomo. Nel caso in esame il richiedente, residente in Italia da oltre 20 anni, aveva riportato una lieve condanna a pena pecuniaria per contraffazione del marchio CE e l’Amministrazione aveva ritenuto di applicare in via automatica, l’art. 26 D.Lgs. 286/98 che prevede, nel caso di condanne definitive per reati inerenti il diritto d’autore. la revoca del permesso di soggiorno per lavoro autonomo. Il Consiglio di Stato, invece, a fronte di una lettura costituzionalmente orientata della disposizione in questione, ha affermato la necessità di una previa valutazione in concreto della pericolosità sociale dello straniero e delle sue condizioni personali, familiari e lavorative.
Consiglio di Stato n. 1637/14
Si, due coniugi stranieri di cui almeno uno residente in Italia, possono avviare la procedura di separazione o di scioglimento del matrimonio avanti al Giudice Italiano, sia nel caso in cui il matrimonio sia stato celebrato in Italia sia nel paese di origine. In base all’art. 31 della L. 218/1995 la legge applicabile è quella comune dei coniugi o, in mancanza, la legge dello Stato nel quale la vita matrimoniale risulta prevalentemente localizzata.
Il 2 aprile 2014 è stata approvata in via definitiva la legge delega in materia di pene detentive non carcerarie e di riforma del sistema sanzionatorio all’interno della quale è stata inserita anche la delega per l’abrogazione del reato di soggiorno illegale (art. 10 bis D.Lgs. 286/98). Il Governo viene, infatti, delegato ad “abrogare, trasformandolo in illecito amministrativo, il reato previsto dall'articolo 10-bis del Testo unico ... conservando rilievo penale alle condotte di violazione dei provvedimenti amministrativi adottati in materia". Per la cancellazione vera e propria del reato sarà quindi necessario attendere l’approvazione del decreto legislativo. In futuro, quindi, la mera irregolarità sul Territorio Nazionale non avrà rilievo penale mentre continueranno ad essere sanzionate penalmente le condotte di violazione del decreto di espulsione, dell’ordine di allontanamento del Questore o del divieto di reingresso a seguito di espulsione.