Questo portale è sostenuto da Compagnia di San Paolo e gestito da IRES Piemonte in collaborazione con le attività promosse dall'Osservatorio sull'Immigrazione e sul Diritto d'Asilo, dall'ASGI (Associazione per gli Studi Giuridici sull'Immigrazione) e A.M.M.I. (Associazione Multietnica Mediatori Interculturali).
Nato nel 2011 con il progetto Mediato è diventato un incubatore di iniziative centrate sulla in/formazione e capacity building degli/lle operatori/trici che si relazionano con utenza straniera e mediatori/trici interculturali.
Obiettivi
Migliorare la qualità e l'accessibilità delle informazioni per i/le cittadini/e stranieri/e e per gli/le operatori/trici che si relazionano con utenza straniera; accrescere la formazione tecnico giuridica e l'aggiornamento professionale dei/lle mediatori/trici interculturali e degli/lle operatori/trici attivi/e sul territorio della Città Metropolitana di Torino;
promuovere la creazione di una comunità di pratiche attraverso l'utilizzo di uno spazio virtuale di confronto, aggiornamento e consulenza (Forum).
Contenuti
Produzione di schede semplificate, raccolta di materiali utili, videolezioni e video pillole collegate ai percorsi di aggiornamento proposti; pubblicazione di segnalazioni sulle principali questioni giuridico-amministrative che riguardano i vari ambiti della vita quotidiana del/la cittadino/a straniero/a; aggiornamento continuo sulle novità legislative in materia di immigrazione e asilo a livello nazionale e consulenza continuativa da parte degli/le avvocati dell'ASGI e di referenti istituzionali a tutti i soggetti iscritti al Forum.
Il Forum
Uno spazio ad accesso riservato basato sul cooperative learning moderato da esperti dove proseguire la discussione e lo scambio sui temi affrontati durante gli incontri formativi e richiedere la consulenza di esperti (giuristi/e, mediatori/trici, psicologi/e, antropologi/e, referenti istituzionali quali Prefettura, Centri per l'Impiego, ASL, ecc.) e avere risposte qualificate rispetto a quesiti specifici, condividere materiali e buone prassi.
Il Tribunale di Napoli, con l’ordinanza del 10 luglio 2019, ha affermato che l’iscrizione anagrafica non costituisce presupposto necessario ai fini dell’iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale. L’art. 34, co. 1 D.Lgs. 286/98 stabilisce, infatti, per alcune tipologie di permesso di soggiorno (tra cui quelli per lavoro, per motivi familiari, per protezione internazionale ed attesa asilo) l’obbligatorietà dell’iscrizione nel territorio di residenza o, in mancanza, in quello di effettiva dimora. Il presupposto per l’iscrizione al SSN è, dunque, costituito dal rilascio del permesso di soggiorno.
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 15750/2019 emessa a sezioni unite in data 9 maggio 2019, ha affermato che, in tema di autorizzazione all’ingresso o alla permanenza in Italia del familiare di un minore straniero ai sensi dell’art. 31 co. 3 D.Lgs. 286/98, il diniego non può derivare automaticamente dalla sussistenza di una condanna per uno dei reati ostativi all’ingresso o al soggiorno in Italia. La presenza di un condanna, afferma la Suprema Corte, costituisce un impedimento solo se indice di concreta e attuale pericolosità sociale e deve essere bilanciata con altre circostanze quali la pregnanza e l’effettività del legame familiare ed affettivo con il minore e l’interesse superiore di quest’ultimo.
A seguito della pubblicazione sulla G.U, in data 15 giugno 2019 è entrato in vigore il D.L. n. 53 del 14 giugno 2018. Alcune disposizioni riguardano la materia dell’immigrazione ed in particolare prevedono la possibilità per il Ministro dell’Interno (di concerto con il Ministro dei Trasporti e quello della Difesa) di vietare l’ingresso, il transito o la sosta di navi nel mare territoriale, salvo che si tratti di navi militari o navi in servizio governativo non commerciale, per motivi di ordine e sicurezza pubblica ovvero, limitatamente alle violazioni delle leggi in materia di immigrazione, nei casi in cui la nave sia impegnata in attività di scarico di materiali, valuta o persone in violazione delle leggi e dei regolamenti doganali, fiscali, sanitari o di immigrazione vigenti. In caso di violazione di questi divieti il comandante (ed anche l’armatore ed il proprietario) sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 50.000 euro, fatta salva l’applicazione di sanzioni penali. Nel caso di reiterazione commessa con l’utilizzo della medesima nave si applica anche la sanzione della confisca della nave, preceduta dal sequestro cautelare.
A partire dal 10/06/2019, i soggetti che hanno presentato domanda di protezione internazionale hanno la possibilità di aprire un conto di base presso Poste Italiane s.p.a. tramite l’esibizione del solo permesso di soggiorno provvisorio senza necessità di produrre anche il passaporto. Inoltre il permesso di soggiorno provvisorio sarà accettato per svolgere operazioni allo sportello sia di tipo occasionale sia nell’ambito del suddetto rapporto di conto corrente.
Il Ministero dell’Interno, con la Conferenza dei Rettori delle Università italiane ed in collaborazione con l’Associazione nazionale degli organismi per il diritto allo studio universitario (Andisu), mette a disposizione 100 borse di studio per studenti universitari titolare di protezione internazionale. Possono partecipare al bando gli studenti titolari di protezione internazionale vincitori dei bandi per gli anni accademici 2016/2017, 2017/2018 e 2018/2019 che hanno diritto alla conferma della borsa di studio e gli studenti titolari di protezione internazionale ottenuta entro il 15 luglio 2019 in possesso di un titolo di studio valido per l’iscrizione al corso di laurea, laurea magistrale, laurea magistrale a ciclo unico o dottorato di ricerca prescelto, che si iscrivono per la prima volta al sistema universitario italiano. Le informazioni ed il bando sono presenti sul Sito del Ministero dell'Interno e le domande vanno presentate entro il prossimo 15 luglio.
La Direzione Sanità della Regione Piemonte ha recentemente fornito indicazioni in relazione all’iscrizione al Servizio Sanitario dei richiedenti asilo privi di iscrizione anagrafica. In particolare, ha affermato l’obbligatorietà dell’iscrizione al SSN nel luogo del domicilio che deve essere individuato in linea generale in quello dichiarato alla Questura al momento della presentazione della domanda di protezione internazionale oppure nell’indirizzo del centro per i richiedenti asilo dimoranti presso strutture di accoglienza. Nel caso di mancata indicazione del domicilio sul permesso di soggiorno oppure in caso di mutamento dell’indirizzo, l’iscrizione al SSN avverrà sulla base di una autodichiarazione di effettiva dimora e/o domicilio effettuata dal cittadino straniero presso la ASL competente. Nessuna ulteriore documentazione dovrà essere richiesta al tal fine. Nella circolare si ricorda, infine, che lo status di regolarmente soggiornante per richiesta protezione internazionale può essere dimostrato, oltre che con il permesso di soggiorno, tramite la ricevuta rilasciata al momento della formalizzazione del Mod. C3 o il cedolino della richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno o, infine, con il ricorso contro il diniego della richiesta di protezione internazionale.