Questo portale è sostenuto da Compagnia di San Paolo e gestito da IRES Piemonte in collaborazione con le attività promosse dall'Osservatorio sull'Immigrazione e sul Diritto d'Asilo, dall'ASGI (Associazione per gli Studi Giuridici sull'Immigrazione) e A.M.M.I. (Associazione Multietnica Mediatori Interculturali).
Nato nel 2011 con il progetto Mediato è diventato un incubatore di iniziative centrate sulla in/formazione e capacity building degli/lle operatori/trici che si relazionano con utenza straniera e mediatori/trici interculturali.
Obiettivi
Migliorare la qualità e l'accessibilità delle informazioni per i/le cittadini/e stranieri/e e per gli/le operatori/trici che si relazionano con utenza straniera; accrescere la formazione tecnico giuridica e l'aggiornamento professionale dei/lle mediatori/trici interculturali e degli/lle operatori/trici attivi/e sul territorio della Città Metropolitana di Torino;
promuovere la creazione di una comunità di pratiche attraverso l'utilizzo di uno spazio virtuale di confronto, aggiornamento e consulenza (Forum).
Contenuti
Produzione di schede semplificate, raccolta di materiali utili, videolezioni e video pillole collegate ai percorsi di aggiornamento proposti; pubblicazione di segnalazioni sulle principali questioni giuridico-amministrative che riguardano i vari ambiti della vita quotidiana del/la cittadino/a straniero/a; aggiornamento continuo sulle novità legislative in materia di immigrazione e asilo a livello nazionale e consulenza continuativa da parte degli/le avvocati dell'ASGI e di referenti istituzionali a tutti i soggetti iscritti al Forum.
Il Forum
Uno spazio ad accesso riservato basato sul cooperative learning moderato da esperti dove proseguire la discussione e lo scambio sui temi affrontati durante gli incontri formativi e richiedere la consulenza di esperti (giuristi/e, mediatori/trici, psicologi/e, antropologi/e, referenti istituzionali quali Prefettura, Centri per l'Impiego, ASL, ecc.) e avere risposte qualificate rispetto a quesiti specifici, condividere materiali e buone prassi.
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 272/2020 depositata il 9 gennaio 2020, ha ribadito come sia necessario svolgere sempre una attenta valutazione delle condizioni di salute dello straniero destinario dell’espulsione. Inoltre, il Giudice è chiamato anche a valutare se la specifica patologia può ottenere o meno cure adeguate nel paese di origine ed in caso negativo l’espulsione non può essere disposta.
Con la Circolare del 24 luglio 2019 il Ministero della Salute fornisce importanti indicazioni in tema di iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale a seconda delle varie tipologie di permesso di soggiorno. In particolare viene ribadita l’iscrizione obbligatoria per le categorie di permessi di soggiorno temporanei introdotti dalla L. 132/2018. Per i perrmessi di soggiorno validi solo per il territorio nazionale (cure mediche ex art. 19, co. 2, lett. d-bis; calamità naturale), si segnala che non dovrà essere rilasciata la TEAM ma solo la Tessera Sanitaria. I titolari di permesso per motivi umanitari mantengono l’assistenza sanitaria a titolo obbligatorio fino alla scadenza del permesso di soggiorno. Nella circolare si rammenta infine che, in caso di mancanza di residenza, l’iscrizione avviene nel luogo di effettiva dimora indicato nel permesso di soggiorno.
Il Tribunale di Napoli, con l’ordinanza del 10 luglio 2019, ha affermato che l’iscrizione anagrafica non costituisce presupposto necessario ai fini dell’iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale. L’art. 34, co. 1 D.Lgs. 286/98 stabilisce, infatti, per alcune tipologie di permesso di soggiorno (tra cui quelli per lavoro, per motivi familiari, per protezione internazionale ed attesa asilo) l’obbligatorietà dell’iscrizione nel territorio di residenza o, in mancanza, in quello di effettiva dimora. Il presupposto per l’iscrizione al SSN è, dunque, costituito dal rilascio del permesso di soggiorno.
Il Ministero dell’Interno, Direzione Centrale Immigrazione, con la nota n. 43323 del 15 marzo 2019, ha specificato che il nuovo permesso di soggiorno per “cure mediche”, introdotto dal D.L. 113/18 in favore degli stranieri che versano in condizioni di salute di particolare gravità deve riportare la dicitura art. 19, co. 2, lett. d) bis T.U. Immigrazione, ciò al fine di essere riconoscibile rispetto agli altri permessi rilasciati per salute e consentire l’effettiva iscrizione dello straniero al Servizio Sanitario Nazionale.