Mediato e i progetti

Mediato

Questo portale è sostenuto da Compagnia di San Paolo e gestito da IRES Piemonte in collaborazione con le attività promosse dall'Osservatorio sull'Immigrazione e sul Diritto d'Asilo, dall'ASGI (Associazione per gli Studi Giuridici sull'Immigrazione) e A.M.M.I. (Associazione Multietnica Mediatori Interculturali).

Nato nel 2011 con il progetto Mediato è diventato un incubatore di iniziative centrate sulla in/formazione e capacity building degli/lle operatori/trici che si relazionano con utenza straniera e mediatori/trici interculturali.

 

Obiettivi

Migliorare la qualità e l'accessibilità delle informazioni per i/le cittadini/e stranieri/e e per gli/le operatori/trici che si relazionano con utenza straniera; accrescere la formazione tecnico giuridica e l'aggiornamento professionale dei/lle mediatori/trici interculturali e degli/lle operatori/trici attivi/e sul territorio della Città Metropolitana di Torino;
promuovere la creazione di una comunità di pratiche attraverso l'utilizzo di uno spazio virtuale di confronto, aggiornamento e consulenza (Forum).

 

Contenuti

Produzione di schede semplificate, raccolta di materiali utili, videolezioni e video pillole collegate ai percorsi di aggiornamento proposti; pubblicazione di segnalazioni sulle principali questioni giuridico-amministrative che riguardano i vari ambiti della vita quotidiana del/la cittadino/a straniero/a; aggiornamento continuo sulle novità legislative in materia di immigrazione e asilo a livello nazionale e consulenza continuativa da parte degli/le avvocati dell'ASGI e di referenti istituzionali a tutti i soggetti iscritti al Forum.

 

Il Forum

Uno spazio ad accesso riservato basato sul cooperative learning moderato da esperti dove proseguire la discussione e lo scambio sui temi affrontati durante gli incontri formativi e richiedere la consulenza di esperti (giuristi/e, mediatori/trici, psicologi/e, antropologi/e, referenti istituzionali quali Prefettura, Centri per l'Impiego, ASL, ecc.) e avere risposte qualificate rispetto a quesiti specifici, condividere materiali e buone prassi.

I progetti conclusi

 La Corte di Cassazione, Sezioni Unite, con la sentenza n. 29460/2019, ha affermato che le nuove disposizioni del D.L. 113/2018 (convertito in L. 132/2018) relative all’abrogazione della protezione umanitaria e del permesso per motivi umanitari non si applicano alle domande di protezione internazionale formulate prima dell’entrata in vigore del decreto quindi prima del 5 ottobre 2018. Tali domande dovranno essere valutate in base alla normativa in vigore al momento della loro presentazione e quindi sia le Commissioni Territoriali che i Tribunali di merito potranno ancora riconoscere la protezione umanitaria con conseguente rilascio di un permesso di soggiorno per “casi speciali” in base all’art. 1, co. 9 L. 132/2019.

pdfCassazione Sezioni Unite n. 29460/2019

 

Con la Circolare del 24 luglio 2019 il Ministero della Salute fornisce importanti indicazioni in tema di iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale a seconda delle varie tipologie di permesso di soggiorno. In particolare viene ribadita l’iscrizione obbligatoria per le categorie di permessi di soggiorno temporanei introdotti dalla L. 132/2018. Per i perrmessi di soggiorno validi solo per il territorio nazionale (cure mediche ex art. 19, co. 2, lett. d-bis; calamità naturale), si segnala che non dovrà essere rilasciata la TEAM ma solo la Tessera Sanitaria. I titolari di permesso per motivi umanitari mantengono l’assistenza sanitaria a titolo obbligatorio fino alla scadenza del permesso di soggiorno. Nella circolare si rammenta infine che, in caso di mancanza di residenza, l’iscrizione avviene nel luogo di effettiva dimora indicato nel permesso di soggiorno.

pdfCircolare Salute 24.07.19

È entrato in vigore il Decreto ministeriale 4 ottobre 2019 con il quale il Ministero degli Affari Esteri ha provveduto all'individuazione dei Paesi di origine sicuri, ai sensi dell’articolo 2-bis del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25. Si tratta di: Albania, Algeria, Bosnia-Erzegovina, Capo Verde, Ghana, Kosovo, Macedonia del Nord, Marocco, Montenegro, Senegal, Serbia, Tunisia e Ucraina. L’elenco potrà subire ulteriori modifiche. L’inserimento avviene quando si può escludere che in quel determinato Stato sussistano atti di persecuzione, tortura o altre forme di pena o trattamento inumano o degradante, o che sia presente pericolo a causa di violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale. Di conseguenza il richiedente asilo che provenga da un paese considerato sicuro dovrà dimostrare la sussistenza di gravi motivi per superare tale presunzione e vedersi riconosciuta la protezione internazionale.

pdfDecreto Paesi Sicuri

Il Ministero dell’Interno ha recentemente diramato una Circolare che conferma l’obbligo di apporre la marca da bollo di euro 16,00 per tutte le istanze dirette all’Amministrazione, ivi comprese le istanze di rilascio del permesso di soggiorno per attesa asilo e quelle per il riconoscimento della protezione internazionale, la cui ricevuta costituisce permesso di soggiorno provvisorio.

Circolare Min. Interno 6.8.19

 

Il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 6249/2019 del 25 luglio 2019 ha confermato il principio in base al quale il permesso di soggiorno può essere rilasciato anche allo straniero, già titolare di permesso di soggiorno per lavoro autonomo, che abbia prodotto un reddito inferiore alla soglia prevista (pari al reddito minimo richiesto per l’esenzione dalla partecipazione alla spese sanitaria cioè euro 8.263,31).
Il rilascio del permesso per attesa occupazione ha, infatti, la finalità di sopperire a temporanee o parziali carenze di reddito e può essere rilasciato anche al lavoratore autonomo in difficoltà ma che abbia, comunque, dimostrato di avere la capacità di svolgere una attività produttiva.

pdfConsiglio di Stato n. 6249/2019

Il Tribunale di Milano, con una decisione del 30 agosto 2019, ha ritenuto che debba essere riconosciuta la cittadinanza italiana anche alla minore che non sia formalmente convivente con il genitore che acquista la cittadinanza italiana ma che abbia, comunque, con quest’ultimo un legame effettivo di condivisione morale e materiale. Nel caso di specie la madre della minore si era allontanata dal nucleo familiare con la bambina e solo dopo diversi anni il padre era riuscito a riprendere i contatti con la figlia, passando dei periodi di vacanza con lei, fino ad ottenerne nuovamente l’affidamento da parte dell’Autorità Giudiziaria. Al momento dell’acquisto della cittadinanza italiana da parte del padre, dunque, la figlia non si trovava presso la sua residenza ma viveva con la madre. La convivenza richiesta dalla disposizione, afferma il Tribunale, non deve essere intesa nel senso della mera coabitazione ma deve caratterizzarsi in quel complesso di rapporti che attengono alla condivisione, all’aiuto materiale e al sostegno morale che, in questo caso, il padre aveva in modo fattivo mantenuto con la bambina.

pdfTribunale MI 30 agosto 2019

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