Mediato e i progetti

Mediato

Questo portale è sostenuto da Compagnia di San Paolo e gestito da IRES Piemonte in collaborazione con le attività promosse dall'Osservatorio sull'Immigrazione e sul Diritto d'Asilo, dall'ASGI (Associazione per gli Studi Giuridici sull'Immigrazione) e A.M.M.I. (Associazione Multietnica Mediatori Interculturali).

Nato nel 2011 con il progetto Mediato è diventato un incubatore di iniziative centrate sulla in/formazione e capacity building degli/lle operatori/trici che si relazionano con utenza straniera e mediatori/trici interculturali.

 

Obiettivi

Migliorare la qualità e l'accessibilità delle informazioni per i/le cittadini/e stranieri/e e per gli/le operatori/trici che si relazionano con utenza straniera; accrescere la formazione tecnico giuridica e l'aggiornamento professionale dei/lle mediatori/trici interculturali e degli/lle operatori/trici attivi/e sul territorio della Città Metropolitana di Torino;
promuovere la creazione di una comunità di pratiche attraverso l'utilizzo di uno spazio virtuale di confronto, aggiornamento e consulenza (Forum).

 

Contenuti

Produzione di schede semplificate, raccolta di materiali utili, videolezioni e video pillole collegate ai percorsi di aggiornamento proposti; pubblicazione di segnalazioni sulle principali questioni giuridico-amministrative che riguardano i vari ambiti della vita quotidiana del/la cittadino/a straniero/a; aggiornamento continuo sulle novità legislative in materia di immigrazione e asilo a livello nazionale e consulenza continuativa da parte degli/le avvocati dell'ASGI e di referenti istituzionali a tutti i soggetti iscritti al Forum.

 

Il Forum

Uno spazio ad accesso riservato basato sul cooperative learning moderato da esperti dove proseguire la discussione e lo scambio sui temi affrontati durante gli incontri formativi e richiedere la consulenza di esperti (giuristi/e, mediatori/trici, psicologi/e, antropologi/e, referenti istituzionali quali Prefettura, Centri per l'Impiego, ASL, ecc.) e avere risposte qualificate rispetto a quesiti specifici, condividere materiali e buone prassi.

I progetti conclusi

Il Tribunale di Firenze, con l’ordinanza del 18 marzo 2019, si è espresso sulla nuova disposizione introdotta dall’art. 13 del D.L. 113/2018 (conv. in L. 132/2018) che ha stabilito che il permesso di soggiorno per richiesta asilo “non costituisce titolo per l’iscrizione anagrafica”. Il Giudice ha, in primo luogo, affermato che la norma in questione non introduce, neppure in forma implicita, un divieto di iscrizione anagrafica del richiedente asilo poiché non ha modificato la norma generale in tema di iscrizione anagrafica dello straniero prevista dall’art. 6, co. 7 del D.Lgs. 286/98. Proprio tale disposizione prevede che, ai fini dell’iscrizione anagrafica, si considera dimora abituale l’ospitalità documentata da oltre tre mesi in un centro di accoglienza. Ne consegue che il richiedente asilo, trascorsi tre mesi presso il centro, ha diritto all’iscrizione come dimorante presso la struttura. Il Tribunale, poi, aggiunge che il richiedente asilo assume la sua qualità di regolarmente soggiornante al momento della presentazione dell’istanza di protezione internazionale (e come conseguenza otterrà poi il rilascio di un permesso di soggiorno). La norma introdotta dal D.L. Sicurezza deve, dunque, essere interpretata nel senso che il titolo necessario per l’iscrizione anagrafica non è il permesso di soggiorno ma la documentazione comprovante la presentazione della domanda di asilo (cd. Modello C3 o altra ricevuta rilasciata dalla Questura).

pdfTribunale Firenze 18 marzo 2019

 

Il Tribunale di Torino, con due recenti ordinanze, ha riconosciuto la protezione umanitaria a due richiedenti asilo che avevano fatto domanda di protezione internazionale prima dell’entrata in vigore della legge 132 del 2018.
In entrambi i casi i giudici hanno ritenuto di concedere la protezione umanitaria a fronte del percorso di inserimento e di integrazione in Italia dei due ricorrenti che nel corso del giudizio hanno dimostrato di aver frequentato corsi di lingua italiana e di aver avviato attività lavorativa. Nelle decisoni si legge che, nonostante il parametro dell’inserimento sociale non possa essere l’unico presupposto della protezione umanitaria, si deve valutare che, in caso di rientro nel paese di orgine, tale inserimento verrebbe meno e questo costituirebbe sicuramente una compromissione della sua sfera di diritti inviolabili.

pdfTribunale TORINO 16 gennaio 2019

pdfTribunale TORINO 25 gennaio 2019

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 4890/2019, ha affermato che le nuove disposizioni del D.L. 113/2018 (convertito in L. 132/2018) relative all’abrogazione della protezione umanitaria e del permesso per motivi umanitari non si applicano alle domande di protezione internazionale formulate prima dell’entrata in vigore del decreto quindi prima del 5 ottobre 2018. Tali domande dovranno essere valutate in base alla normativa in vigore al momento della loro presentazione e quindi sia le Commissioni Territoriali che i Tribunali di merito potranno ancora riconoscere la protezione umanitaria con conseguente rilascio di un permesso di soggiorno per “casi speciali” in base all’art. 1, co. 9 L. 132/2019.

pdfCassazione n. 4890/2019

Con la circolare del 25 gennaio 2019 n. 666, il Ministero dell’Interno fornisce ulteriori indicazioni sui profili applicativi delle disposizioni introdotte in materia di acquisito della cittadinanza italiana con la L. 132/2018.

In particolare si ribadisce che il nuovo termine di 48 mesi per la definizione delle domande si applica a tutti i procedimenti in corso e non ancora definiti con un provvedimento espresso al 5 ottobre 2018. Dalla stessa data è previsto il versamento del contributo maggiorato di euro 250,00. Invece, è in vigore per le domande presentate dal 4 dicembre 2018, la disposizione che prevede una adeguata conoscenza della lingua italiana. Sul punto, i richiedenti devono attestare il possesso di un titolo di studio oppure produrre idonea certificazione attestante il livello B1 del QCER. Sono esclusi coloro che hanno sottoscritto l’accordo di integrazione ed i titolari di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo. Nella Circolare si specifica che le domande già inoltrate prive della documentazione dovranno essere dichiarate inammissibili previo avviso al richiedente che potrà provvedere entro un breve termine ad integrare la pratica con l’attestazione o la certificazione richiesta.pdfCircolare Ministero Interno n.666 del 25 gennaio 2019.pdf

Con la Circolare del 3 gennaio 2019, il Ministero dell’Interno fornisce indicazioni sui profili applicativi delle nuove disposizioni in tema di accoglienza previste dalla L. 132/2018. In particolare, l’Amministrazione chiarisce che i MSNA anche non richiedenti asilo sono accolti nel SIPROIMI (ex SPRAR) e coloro che hanno presentato domanda di protezione internazionale rimangono in accoglienza anche oltre il raggiungimento della maggiore età fino alla definizione della loro istanza.
Inoltre, rimangono in accoglienza anche i neomaggiorenni che ottengano il “prosieguo amministrativo”. Nella Circolare si prospetta, infine, la graduale chiusura dei Centri “FAMI” e del “CAS” per minori con trasferimenti dei minori ivi presenti nel SIPROIMI.

pdfCircolare Accglienza SIPROIMI

SPID è il sistema di autenticazione che permette a cittadini ed imprese di accedere ai servizi telematici della Pubblica Amministrazione con un’unica identità digitale tramite credenziali rilasciate da un ID (Identity Provider) che consentono l’accesso a più sportelli on line. Con la Circolare n. 3738 del 4.12.2018, il Ministero dell’Interno informa che anche per accedere alle attività gestite dagli Sportelli Unici per l’Immigrazione è ora necessaria l’identità digitale SPID. Pertanto per quanto riguarda il portale https://nullaostalavoro.dlci.interno.it sia i privati che gli enti già accreditati dovranno preliminarmente effettuare la registrazione SPID. Enti, patronati, associazioni di categoria e/o datoriali potranno continuare ad agire sul sistema seguendo le modalità indicate nella Circolare cioè associando la nuova registrazione SPID con l’utenza precedente utilizzata in modo tale da non perdere lo storico delle domande già presentate.

pdfCircolare Attivazione SPID

 pdfIntegrazione Circolare SPID

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