Se non si è ancora terminato il corso di studi, il permesso di soggiorno per motivi di studio può essere convertito in permesso di soggiorno per motivi di lavoro soltanto nei limiti delle quote annuali fissate a norma del “Decreto Flussi”.
La richiesta di conversione deve essere presentata quando il permesso per studio è ancora in corso di validità ed occorre ottenere il nulla osta presso lo presso lo Sportello Unico per l’Immigrazione competente.
La stessa procedura si applica anche agli stranieri ammessi a frequentare corsi di formazione ovvero a svolgere tirocini formativi in Italia. In tale caso, la conversione è possibile soltanto dopo la conclusione del corso di formazione frequentato o del tirocinio svolto.
Se invece lo straniero ha terminato il corso di studi ed ha conseguito in Italia il dottorato o il master universitario ovvero la laurea triennale o la laurea specialistica, può richiedere la conversione per lavoro, senza necessità di rientrare nelle quote fissate dal “Decreto Flussi”. In alternativa può iscriversi al Centro per l’Impiego ed ottenere un permesso di soggiorno per attesa occupazione e poi, entro un anno, richiedere la conversione per lavoro senza necessità di rientrare nelle quote fissate dal “Decreto Flussi”.
Nel caso di permesso per studio rilasciato a chi durante la minore età era titolare di un permesso per motivi familiari, per affidamento o per minore età la conversione può essere richiesta in qualunque momento senza necessità di rientrare nelle quote fissate dal Decreto Flussi.