- cambio della provincia di residenza;
- inserimento figlio minore nato in Italia o del figlio infraquattordicenne entrato per ricongiungimento familiare;
- rilascio di nuovo passaporto;
- rettifica di dati anagrafici come nome cognome luogo e data di nascita;
- cambio di cittadinanza.
Inoltre se il documento viene aggiornato con nuove fotografie ogni 5 anni ha anche validità di documento di identità.
d) in caso di assenza dal territorio dell'Unione Europea per un periodo di dodici mesi consecutivi; e) in caso di conferimento di permesso di soggiorno di lungo periodo da parte di altro Stato membro dell'Unione Europea, previa comunicazione da parte di quest'ultimo, e comunque in caso di assenza dal territorio dello Stato per un periodo superiore a sei anni. Non è prevista invece la revoca del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo per mancanza di reddito o per disoccupazione.
b) un anno in relazione ad un contratto di lavoro subordinato a tempo
determinato;
c) due anni in relazione ad un contratto di lavoro subordinato a tempo
indeterminato.
Ai sensi dell'art. 14, c. 5 D.P.R. 394/99 coloro che hanno conseguito in Italia il diploma di laurea o la laurea specialistica dopo aver frequentato il corso di studio in Italia, convertono il permesso di soggiorno da studio a lavoro senza attendere il “decreto flussi”.
Per tutti gli altri, trova applicazione l'art. 14, co. 6 D.P.R. 394/99 che prevede, invece, la conversione del permesso di soggiorno per studio a lavoro nell'ambito delle quote stabilite a tale scopo nel "decreto - flussi". La conversione deve essere richiesta prima della scadenza del titolo di soggirno e previa sottoscrizione del contratto di soggiorno allo Sportello Unico. Con la legge n. 99 del 2013 (di conversione del D.L. n. 76 del 2013) è stata introdotta anche per agli studenti stranieri non comunitari che abbiano conseguito in Italia la laurea triennale o la laurea specialistica la possibilità di prorogare per un ulteriore anno il soggiorno in Italia (in attesa di una occupazione) e/o di convertire il permesso di soggiorno in permesso per motivi di lavoro, in caso di reperimento di un’occupazione entro questo termine.Finora tale possibilità era limitata agli stranieri che conseguivano in Italia il dottorato o un master universitario di secondo livello.
Tuttavia, nel caso di presenza sul territorio nazionale di familiari ricongiunti o di figli nati in Italia, anche in mancanza di uno dei requisiti richiesti per il rinnovo del permesso di soggiorno (in questo caso il contratto di lavoro) l'Amministrazione non può pervenire al rigetto del rinnovo del permesso di soggiorno ritiene prevelente la sussistenza di effettivi e pregnanti legami familiari.
Con la Circolare n. 40579 del 3 ottobre 2016, il Ministero dell’Interno ha fornito importanti indicazioni in relaziona al rinnovo del permesso di soggiorno per attesa occupazione, precisando che l’art. 22, co. 11 D.Lgs. 286/98 prevede un termine minimo di validità del permesso per attesa occupazione non inferiore ad un anno. Questo, dunque, non impedisce che il permesso di soggiorno possa essere rilasciato per un periodo più lungo o che lo stesso possa essere rinnovato con la stessa motivazione. L’Amministrazione, inoltre, ha affermato che al momento del rilascio o del rinnovo del permesso di soggiorno deve sempre tenersi in considerazione il grado di integrazione sociale del richiedente e la presenza di altri redditi in capo ai suoi familiari
Si segnala, infine, che il permesso di soggiorno può essere rinnovato anche nel caso di stipula di un contratto di lavoro durante la fase di rinnovo del permesso di soggiorno.
Chi invece attende il rinnovo del permesso di soggiorno potrà rientrare nel Paese di origine ma il viaggio di andata o di ritorno non dovrà prevedere il passaggio in un Paese dell'area Schengen. L’interessato dovrà portare con sé il passaporto, il permesso di soggiorno scaduto e la ricevuta dell'ufficio postale (cedolino) per dimostrare l’avvenuta richiesta di rinnovo.
Coloro che sono in attesa del primo permesso di soggiorno per lavoro o per ricongiungimento familiare possono muoversi nell’Area Schengen per tutta la durata del visto se sono in possesso di un visto Schengen uniforme valido. Se, invece, intendono recarsi nel Paese di origine dovranno viaggiare con il volo diretto senza transitare in un altro Paese dell'area Schengen. In ogni caso, insieme alla ricevuta della presentazione dell’istanza di rilascio ed al passaporto, dovranno esibire il visto di ingresso.Nel caso invece di presentazione di richiesta di regolarizzazione, si segnala che la ricevuta dell’inoltro telematico dell’istanza non è un documento valido per rientrare in Italia e che, quindi, non è consigliabile per costoro lasciare l’Italia quando la procedura è ancora pendente.
Nel caso in cui il genitore soddisfi le condizioni di reddito e di alloggio richieste per il ricongiungimento familiare dal comma 3 dell’art. 29 D.Lgs. 286/98, il figlio maggiorenne potrà ottenere il rinnovo del proprio titolo di soggiorno per la stessa durata di quello del genitore.
Tali considerazioni si allineano alla prevalente giurisprudenza della Corte di Cassazione che ha più volte precisato l’obbligo dei genitori al mantenimento del figlio che, seppur maggiorenne, rimanga nell’abitazione dei genitori e non abbia ancora raggiunto una propria indipendenza economica.
In base a tali modifiche, il lavoratore che perde il posto di lavoro otterrà un permesso per attesa occupazione "per un periodo non inferiore ad un anno ovvero per tutto il periodo di durata della prestazione di sostegno al reddito percepita dal lavoratore straniero, qualora superiore. Decorso il termine di cui al secondo periodo, trovano applicazione i requisiti reddituali di cui all'articolo 29, comma 3, lettera b)».
La più recente giurisprudenza ha affermato che il reddito in questione può derivare anche da contratti di lavoro a tempo determinato o cd. "contratti atipici".
Richiedente : 5.824,91 annui
Richiedente e 1 familiare : 8.737,36 € annui
Richiedente 3 2 familiari - 11.649,82 € annui
Più familiari aumento di € 2.912,45 per ogni familiare
Richiedente e 2 o più minori di 14 anni - 11.649,82 € annui
Richiedente e 2 o più minori di 14 anni e un familiare - 14.562,27 € annui

