Con la Circolare dell’11 maggio 2021, il Ministero dell’Interno chiarisce che nel caso di cessazione del rapporto di lavoro inizialmente dichiarato nella domanda di emersione, sarà possibile il subentro di un nuovo datore di lavoro, anche se non componente del nucleo familiare del precedente. Il subentro è consentito sia nel caso in cui il rapporto di lavoro si sia interrotto per scadenza del termine del contratto sia per altre cause non di forza maggiore. Tale disciplina è applicabile ai tre settori lavorativi previsti dall’emersione quindi il settore agricolo, il lavoro domestico e quello di assistenza alla persona. Nel caso in cui non vi sia un nuovo datore di lavoro disponibile all'assunzione del lavoratore, potrà essere rilasciato allo straniero, anche in considerazione del lasso temporale intercorso dall'invio dell'istanza iniziale, un permesso di soggiorno per attesa occupazione.
Con il D.L. n. 56 del 30 aprile 2021, è stata ulteriormente prorogata la validità dei permessi di soggiorno a causa dell’emergenza sanitaria, unitamente a quella dei documenti di identità e dei titoli di viaggio. L’attuale proroga è prevista fino al 31 luglio 2021. Il Decreto prevede, tuttavia, la possibilità degli interessati di presentare comunque istanza di rinnovo agli Uffici competenti.
Con la Circolare n. 400/C/2021 del 23 febbraio 2021, il Ministero dell’Interno chiarisce che i permessi di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo verranno rilasciati con una validità di anni 10 per gli adulti e di anni 5 per i minori, ciò in conformità alle nuove disposizioni dell’Unione Europea che prevedono sempre l’inserimento nel titolo di soggiorno di una data di scadenza. Si rammenta che la data di scadenza riguarda il documento fisico e non inficia in alcun modo il diritto di residenza permanente acquisito dal titolare.
Il Consiglio di Stato, con la sentenza del 25 marzo 2021 n. 2525, ha stabilito importanti principi in tema di conversione del permesso di soggiorno per minore età al compimento del 18° anno. Nella decisione viene ribadito che, nella procedura di conversione relativa al minore soggetto a tutela o affidamento, non è necessario richiedere il parere della Direzione Centrale dell’Immigrazione e delle Politiche di Integrazione e che lo stesso parere non presenta, comunque, natura vincolante. Tuttavia, la decisione della Questura può, discostarsi dal parere solo in presenza di nuovi elementi forniti direttamente dal richiedente e relativi alla scolarizzazione, alla formazione ed all’inserimento lavorativo ed alla sua condotta in Italia. Su tali elementi l’Amministrazione sarà chiamata ad eseguire approfondimenti istruttori prima di concludere il procedimento, mentre, in mancanza di partecipazione da parte dell’interessato, nessuna istruttoria ulteriore verrà svolta e la decisione si baserà, soltanto, sul parere.
Il Tribunale di Torino, con il decreto del 10 marzo 2021, ha riconosciuto la protezione speciale ai sensi dell’art. 19, co. 1.1 del D.Lgs. 286/98 come modificato dal D.L. 130/2020 (convertito in L. n. 173/2020) ad un richiedente asilo che, a parere dell’Autorità Giudiziaria, ha raggiunto “un notevole grado di integrazione nel tessuto socio - economico dell’Italia”. Il Giudice ha, infatti, valutato positivamente lo svolgimento, da diversi anni, di regolare attività lavorativa ed affermato che, in caso di rimpatrio, il soggetto sarebbe sottoposto “ad un sicuro pregiudizio, in quanto sarebbe coattivamente ricondotto a una situazione personale di precaritetà ed incertezza e costretto a rinunciare alla stabilità economica raggiunta”.
Con il comunicato che si allega la Prefettura di Torino fornisce un importante aggiornamento sull’andamento delle procedure di emersione del lavoro irregolare presentate ai sensi dell’art. 103, co. 1 del D.L. 34/2020.
Scarica qui l'
Avviso della Prefettura di Torino su emersione 2020