Con la sentenza n. 202/2013, la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 5 co. 5 D. Lgs. 286/1998, nella parte in cui prevede che la valutazione discrezionale relativa alla presenza di legami familiare sul Territorio Nazionale al momento del rilascio o rinnovo del permesso di soggiorno si applichi solo allo straniero che "ha esercitato il diritto al ricongiungimento familiare" o al "familiare ricongiunto", e non anche allo straniero "che abbia legami familiari nel territorio dello Stato". La disposizione in questione prevede che: "Nell'adottare il provvedimento di rifiuto del rilascio, di revoca o di diniego di rinnovo del permesso di soggiorno dello straniero che ha esercitato il diritto al ricongiungimento familiare ovvero del familiare ricongiunto, ai sensi dell'articolo 29, si tiene anche conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato e dell'esistenza di legami familiari e sociali con il suo Paese d'origine, nonché, per lo straniero già presente sul territorio nazionale, anche della durata del suo soggiorno nel medesimo territorio nazionale." Alla luce della sentenza della Consulta essa dovrà trovare applicazione in tutti i casi in cui lo straniero vanti legami familiari nel territorio dello Stato, anche e soprattutto in relazione ai nuclei familiari che si sono formati in Italia ed ai figli nati sul Territorio Nazionale.
