L’art. 104 del D.L. n. 18 del 17 marzo 2020 ha prorogato la validità ad ogni effetto dei documenti di riconoscimento e di identità scaduti o in scadenza successivamente al 17 marzo 2020. Per documento di riconoscimento si intende ogni documento munito di fotografia del titolare e rilasciato, su supporto cartaceo, magnetico o informatico, da una pubblica amministrazione italiana o di altri Stati, che consenta l'identificazione personale del titolare. Per documento di identità si intende la carta d'identità ed ogni altro documento munito di fotografia del titolare e rilasciato, su supporto cartaceo, magnetico o informatico, da una pubblica amministrazione competente dello Stato italiano o di altri Stati, con la finalità prevalente di dimostrare l'identità personale del suo titolare. La validità ai fini dell’espatrio resta limitata alla data di scadenza indicata nel documento.
