Lo straniero irregolarmente presente sul territorio per ottenere l’assistenza sanitaria deve rivolgersi presso i centri I.S.I. istituiti presso l’A.S.L. e chiedere il codice STP (Straniero Temporaneamente Presente).

L’accesso alle strutture sanitarie da parte dello straniero irregolare non può comportare alcun tipo di segnalazione all’autorità amministrativa salvo il caso di referto obbligatorio (es. ferita da arma da fuoco) in cui dovrà essere effettuata la segnalazione all’autorità giudiziaria.

Le cure urgenti sono quelle che non possono essere differite senza pericolo per la vita o danno per la salute della persona. Le cure essenziali sono le prestazioni sanitarie, diagnostiche e terapeutiche che non erogate nel tempo potrebbero determinare maggiore danno alla salute o rischi per la vita.

Ai cittadini stranieri presenti sul territorio nazionale, non in regola con le norme relative all’ingresso ed al soggiorno, sono assicurate, nei presidi pubblici ed accreditati, le cure ambulatoriali ed ospedaliere urgenti o comunque essenziali, ancorché continuative, per malattia ed infortunio e sono estesi i programmi di medicina preventiva a salvaguardia della salute individuale e collettiva. Sono, in particolare garantiti:

  1. la tutela sociale della gravidanza e della maternità, a parità di trattamento con le cittadine italiane, ai sensi della L. 29 luglio 1975, n. 405, e della L. 22 maggio 1978, n. 194, e del decreto 6 marzo 1995 del Ministro della sanità, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 87 del 13 aprile 1995, a parità di trattamento con i cittadini italiani;
  2. la tutela della salute del minore in esecuzione della Convenzione sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989, ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 27 maggio 1991, n. 176;
  3. le vaccinazioni secondo la normativa e nell’ambito di interventi di campagne di prevenzione collettiva autorizzati dalle regioni;
  4. la profilassi, la diagnosi e la cura delle malattie infettive e bonifica dei relativi focolai.
  1. Il permesso di soggiorno per cure mediche viene rilasciato a chi ha un visto di ingresso per cure mediche. Il medesimo permesso di soggiorno viene rilasciato all’accompagnatore. Per ottenere un visto di ingresso ed un successivo permesso di soggiorno per cure mediche lo straniero deve possedere: la dichiarazione della struttura italiana prescelta che indica il tipo di cura, la data di inizio e la durata presumibile della cura e della degenza, l’attestazione del deposito di una somma a titolo cauzionale sulla base del costo presunto delle prestazioni richieste (almeno il 30%); la disponibilità in Italia di risorse a copertura delle intere spese sanitarie, vitto, alloggio e rimpatrio sia del soggetto che dovrà essere curato che dell’eventuale accompagnatore; la certificazione sanitaria del Paese di origine, tradotta e legalizzata presso il Consolato italiano, che attesti la patologia.
  2. Il permesso di soggiorno per cure mediche rilasciato agli stranieri che si trovano già sul territorio nazionale e che versano in condizione di salute di particolare gravità, non adeguatamente curabili nel Paese di origine, accertate da idonea documentazione rilasciata una struttura sanitaria pubblica o da un medico convenzionato con il Servizio Sanitario Nazionale. Il permesso ha durata di un anno e può essere rinnovato se permangono le condizioni.
  3. Il permesso di soggiorno per cure mediche rilasciato alla donna in gravidanza e fino al compimento dei sei mesi di vita del figlio. Stesso tipo di permesso viene rilasciato anche al marito convivente e padre del bambino.

Sì, sono gli stranieri che effettuano dei soggiorni di breve durata inferiore ai tre mesi (tranne che i soggetti cd. alla pari) e coloro che hanno un titolo di soggiorno per cure mediche. Si ricorda che alla donna in gravidanza e fino a sei mesi di vita del bambino viene rilasciato un permesso per “cure mediche” che invece consente l’iscrizione al SSN.

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