Il permesso di soggiorno per studio può essere rilasciato:
Il visto di ingresso per studio consente l’ingresso in Italia per soggiorni a tempo determinato, allo straniero che intenda seguire corsi universitari, corsi di studio o di formazione professionale presso istituti riconosciuti o comunque qualificati, o allo straniero che sia chiamato a svolgere attività culturali e di ricerca.
Il visto per studio è altresì rilasciato, per il periodo necessario, allo straniero che, conseguito il diploma di laurea presso un’Università italiana, deve sostenere gli esami di abilitazione all’esercizio professionale.
Un cittadino straniero residente all’estero che intende frequentare in Italia un qualsiasi corso di studio può richiedere il visto di ingresso all’Ambasciata o al Consolato italiano presente nel suo paese di residenza.
Il visto viene rilasciato entro 90 giorni ed ha una durata uguale a quella del corso che si intende seguire, ma in ogni caso non superiore ad un anno.
Per ottenere il visto per studio è necessario avere:
Prima di richiedere il visto per studio occorre ora accedere e registrarsi sul portale UNIVERSITALY https://www.universitaly.it/ e compilare una domanda telematica di preiscrizione al corso di studio prescelto. La richiesta, una volta validata dall'Ateneo, deve essere presentata al consolato o all'ambasciata italiana nel Paese di provenienza insieme agli altri documenti.
I termini previsti per le procedure relative alle preiscrizioni ai corsi di Laurea e di Laurea Magistrale, ad eccezione di quelli a numero programmato, sono definiti da ogni singolo Ateneo e pubblicati nei rispettivi siti.
La vera e propria iscrizione (immatricolazione) all'Università verrà effettuata in Italia, una volta ottenuto il visto.
Nel caso sia prevista una prova di ammissione, ciascuna Università esamina le domande e compila un elenco degli stranieri residenti all’estero ammessi alle prove di ammissione, inviandolo alle Ambasciate e ai Consolati italiani nel Paese di provenienza, insieme alle indicazioni riguardanti la sede, la data e l’orario delle prove.
Entro una data che può variare di anno in anno (in genere, all’inizio di agosto), le Ambasciate e i Consolati italiani all’estero pubblicano gli elenchi degli studenti ammessi alle prove. Gli elenchi sono consultabili anche sul sito del Ministero dell’Università e della Ricerca Scientifica. A partire dalla data di pubblicazione, gli studenti ammessi possono fare richiesta di visto d’ingresso all’Ambasciata o al Consolato italiano nel Paese di provenienza.
La disponibilità di tali risorse può essere provata:
La disponibilità della copertura assicurativa per cure mediche e ricoveri ospedalieri può essere dimostrata tramite:
Il permesso di soggiorno per studio viene rilasciato a coloro che hanno ottenuto un visto d’ingresso per studio e deve essere richiesto entro 8 giorni lavorativi dall’ingresso in Italia presso la Questura del luogo di dimora.
Alla richiesta devono essere allegati, oltre alle foto in formato tessera, alla marca da bollo ed all’attestazione di versamento per il rilascio del permesso elettronico:
Il permesso di soggiorno per studio viene rilasciato anche, al compimento dei 18 anni, ai minori già titolari di un permesso per motivi familiari, per affidamento o per minore età. In questo caso non occorrono né il visto, in quanto si tratta di persone già legalmente presenti in Italia, né la copertura assicurativa per le spese sanitarie, in quanto si mantiene l’iscrizione al servizio sanitario nazionale. Il domicilio e i mezzi economici di sussistenza possono essere forniti dai genitori o dagli affidatari.
La durata pari a quella del corso che si intende seguire.
Nel caso di iscrizione ad un corso pluriennale ha durata di un anno ed è rinnovabile.
Per gli studenti universitari il permesso può essere rinnovato al massimo per 3 anni oltre la durata legale del corso di Laurea prescelto.
È possibile rinnovare il permesso di soggiorno anche in caso di passaggio ad un corso universitario diverso da quello per cui si è fatto ingresso in Italia.
In ogni caso è necessario superare almeno una verifica di profitto (esame) il primo anno ed almeno 2 verifiche negli anni successivi.
Per gravi motivi di salute o di forza maggiore, debitamente documentati, il permesso di soggiorno può essere rinnovato anche allo studente che abbia superato una sola verifica di profitto nel corso dell’anno, fermo restando il numero complessivo di rinnovi.
Il permesso per studio consente l’esercizio di attività lavorativa subordinata per un tempo non superiore a 20 ore settimanali, anche cumulabili per 52 settimane, fermo restando il limite annuale di 1.040 ore.
Il permesso di soggiorno per motivi di studio e formazione può essere convertito in permesso di soggiorno per motivi di lavoro autonomo o subordinato al di fuori dei limiti delle quote fissate a norma dell’articolo 3 del T.U. Immigrazione (c.d. Decreto Flussi).
La richiesta di conversione deve essere presentata quando il permesso per studio è ancora in corso di validità.
Nel caso di lavoro subordinato, per richiedere la conversione occorre inviare allo Sportello Unico per l'Immigrazione competente una domanda di stipula del contratto di soggiorno (Mod VA).
Nel caso di lavoro autonomo, occore inviare allo Sportello Unico competente una domanda di rilascio di attestazione dei requisiti richiesti per il tipo di lavoro autonomo che si intende svolgere (Mod Z).
Le domande devono essere compilate on line ed inviate tramite l'apposito portale del Ministero dell'Interno https://portaleservizi.dlci.interno.it/AliSportello/ali/home.htm, accedendo all'area riservata con SPID o CIE.
Anche la conversione del permesso per studio rilasciato a chi durante la minore età era titolare di un permesso per motivi familiari, per affidamento o per minore età può essere richiesta in qualunque momento, senza necessità di rientrare nelle quote fissate dal Decreto Flussi.