Ingresso e soggiorno per studio

A chi viene rilasciato il permesso di soggiorno per studio?

Il permesso di soggiorno per studio può essere rilasciato:

  • a coloro che hanno ottenuto un visto d'ingresso per studio;
  • al compimento dei 18 anni, ai minori già titolari di un permesso per motivi familiari, per affidamento o per minore età.

Che cos’è il visto di ingresso per studio?

Il visto di ingresso per studio consente l’ingresso in Italia per soggiorni a tempo determinato, allo straniero che intenda seguire corsi universitari, corsi di studio o di formazione professionale presso istituti riconosciuti o comunque qualificati, o allo straniero che sia chiamato a svolgere attività culturali e di ricerca.
Il visto per studio è altresì rilasciato, per il periodo necessario, allo straniero che, conseguito il diploma di laurea presso un’Università italiana, deve sostenere gli esami di abilitazione all’esercizio professionale.
Un cittadino straniero residente all’estero che intende frequentare in Italia un qualsiasi corso di studio può richiedere il visto di ingresso all’Ambasciata o al Consolato italiano presente nel suo paese di residenza.
Il visto viene rilasciato entro 90 giorni ed ha una durata uguale a quella del corso che si intende seguire, ma in ogni caso non superiore ad un anno.

Quali sono i requisiti per il rilascio del visto di ingresso per studio?

Per ottenere il visto per studio è necessario avere:

  • un’età superiore a 14 anni (ai minori di 14 anni può essere concesso solo eccezionalmente un visto per studio di durata fino a 45 giorni, per la frequenza di corsi brevi di indirizzo culturale-linguistico, organizzati da Associazioni o Istituti di provata e nota affidabilità);
  • documentate garanzie circa il corso superiore di studio, il corso di formazione professionale o il corso finanziato dal governo italiano da seguire, oppure l’attività di ricerca da svolgere;
  • una polizza assicurativa per cure mediche e ricoveri ospedalieri di validità pari alla durata del soggiorno richiesto, se non si ha diritto all’assistenza sanitaria in Italia in presenza di accordi o convenzioni in vigore con il Paese d’origine;
  • documenti che provano che si hanno mezzi per il sostentamento non inferiori alla metà dell’importo annuo dell’assegno sociale (per l’anno 2022 l’importo annuo dell’assegno sociale è pari a € 6.085,43);
  • documenti che provano che si ha la somma necessaria per il viaggio di ritorno nel proprio Paese dopo aver seguito il corso di studio;
  • la disponibilità di un alloggio comprovata da una prenotazione alberghiera o dalla dichiarazione di ospitalità, prestata da cittadino italiano o straniero regolarmente residente in Italia.

Come si presenta la domanda di iscrizione all’Università o ad altro corso di studio?

Prima di richiedere il visto per studio occorre ora accedere e registrarsi sul portale UNIVERSITALY https://www.universitaly.it/  e compilare una domanda telematica di preiscrizione al corso di studio prescelto. La richiesta, una volta validata dall'Ateneo, deve essere presentata al consolato o all'ambasciata italiana nel Paese di provenienza insieme agli altri documenti.

I termini previsti per le procedure relative alle preiscrizioni ai corsi di Laurea e di Laurea Magistrale, ad eccezione di quelli a numero programmato, sono definiti da ogni singolo Ateneo e pubblicati nei rispettivi siti.

La vera e propria iscrizione (immatricolazione) all'Università verrà effettuata in Italia, una volta ottenuto il visto.

Quali documenti occorre allegare alla domanda di iscrizione?

  • Per l’iscrizione all’università: titolo finale degli studi secondari di secondo grado in originale (o attestato sostitutivo a tutti gli effetti di legge con traduzione curata o confermata (legalizzata) dalla Rappresentanza italiana del Paese di residenza. I titoli di studio stranieri sono validi ai fini dell’iscrizione se consentono l’accesso alle Università del Paese da cui sono rilasciati e se sono stati conseguiti dopo un periodo scolastico di almeno 12 anni: se il periodo di studi è inferiore, occorre un certificato universitario che attesti il superamento di tutti gli esami previsti per il numero di anni di studio mancanti per raggiungere i 12 anni di scolarità o il conseguimento, se si tratta di stranieri soggiornanti in Italia, di un diploma di maturità italiano. Gli stranieri provenienti da un Paese in cui è previsto un apposito esame di idoneità accademica per iscriversi all’Università devono presentare anche il certificato che ne attesta il superamento;
  • Per l’iscrizione ad altri corsi di studio: titolo che abilita alla prosecuzione degli studi (es. Laurea di I livello se si chiede l’iscrizione ad un corso di II livello, Laurea se si chiede l’iscrizione ad un Master o ad un dottorato di ricerca, ecc.) sempre tradotto e legalizzato;
  • 2 fotografie di cui una autenticata;
  • eventuali certificati di competenza in lingua italiana;
  • eventuali altri documenti richiesti per il corso di studio prescelto.

Che cosa fare se è prevista una prova di ammissione per il corso universitario?

Nel caso sia prevista una prova di ammissione, ciascuna Università esamina le domande e compila un elenco degli stranieri residenti all’estero ammessi alle prove di ammissione, inviandolo alle Ambasciate e ai Consolati italiani nel Paese di provenienza, insieme alle indicazioni riguardanti la sede, la data e l’orario delle prove.
Entro una data che può variare di anno in anno (in genere, all’inizio di agosto), le Ambasciate e i Consolati italiani all’estero pubblicano gli elenchi degli studenti ammessi alle prove. Gli elenchi sono consultabili anche sul sito del Ministero dell’Università e della Ricerca Scientifica. A partire dalla data di pubblicazione, gli studenti ammessi possono fare richiesta di visto d’ingresso all’Ambasciata o al Consolato italiano nel Paese di provenienza.

Come si prova la disponibilità dei mezzi di sostentamento e della somma per il viaggio di ritorno?

La disponibilità di tali risorse può essere provata:

  • esibendo denaro contante, travel cheques, carte di credito;
  • presentando lettera di credito bancario di istituto estero che assicuri che si dispone della somma;
  • presentando una certificazione che provi che già si dispone presso una banca Italiana della suddetta somma, mediante bonifico o versamento proveniente dall’estero;
  • documentazione attestante l’ottenimento di borse di studio, prestiti d’onore o servizi abitativi forniti da pubbliche amministrazioni o da altri soggetti pubblici o privati italiani; se sono di importo inferiore all’importo stabilito come “mezzi di sussistenza”, possono essere utilizzati ad integrazione di altre documentazioni che provano la disponibilità di reddito, fino al raggiungimento dell’importo richiesto; non è sufficiente la semplice candidatura a una borsa di studio;
  • per quanto riguarda la somma occorrente per il rimpatrio può essere sufficiente esibire il biglietto di ritorno.

Come funziona la copertura assicurativa per le cure mediche?

La disponibilità della copertura assicurativa per cure mediche e ricoveri ospedalieri può essere dimostrata tramite:

  • la disponibilità della somma necessaria per l’iscrizione volontaria al Servizio Sanitario Nazionale;
  • la stipula di polizza assicurativa con un ente assicurativo estero o italiano.

Che cos’è il permesso di soggiorno per studio?

Il permesso di soggiorno per studio viene rilasciato a coloro che hanno ottenuto un visto d’ingresso per studio e deve essere richiesto entro 8 giorni lavorativi dall’ingresso in Italia presso la Questura del luogo di dimora.
Alla richiesta devono essere allegati, oltre alle foto in formato tessera, alla marca da bollo ed all’attestazione di versamento per il rilascio del permesso elettronico:

  • copia del passaporto con visto (esibendo l’originale);
  • copia certificato di iscrizione al corso di studi (esibendo l’originale);
  • certificazione comprovante la copertura assicurativa o l’iscrizione al servizio sanitario nazionale;
  • attestazione relativa al domicilio: contratto di affitto o dichiarazione di ospitalità. La dichiarazione di ospitalità deve essere accompagnata dalle fotocopie del contratto di affitto o dell’atto di acquisto e dalla copia del documento d’identità dell’affittuario o del proprietario;
  • polizza fideiussoria o altri documenti comprovanti il possesso dei mezzi economici di sussistenza.

Il permesso di soggiorno per studio viene rilasciato anche, al compimento dei 18 anni, ai minori già titolari di un permesso per motivi familiari, per affidamento o per minore età. In questo caso non occorrono né il visto, in quanto si tratta di persone già legalmente presenti in Italia, né la copertura assicurativa per le spese sanitarie, in quanto si mantiene l’iscrizione al servizio sanitario nazionale. Il domicilio e i mezzi economici di sussistenza possono essere forniti dai genitori o dagli affidatari.

Qual è la durata del permesso di soggiorno per studio?

La durata pari a quella del corso che si intende seguire.
Nel caso di iscrizione ad un corso pluriennale ha durata di un anno ed è rinnovabile.
Per gli studenti universitari il permesso può essere rinnovato al massimo per 3 anni oltre la durata legale del corso di Laurea prescelto.
È possibile rinnovare il permesso di soggiorno anche in caso di passaggio ad un corso universitario diverso da quello per cui si è fatto ingresso in Italia.
In ogni caso è necessario superare almeno una verifica di profitto (esame) il primo anno ed almeno 2 verifiche negli anni successivi.
Per gravi motivi di salute o di forza maggiore, debitamente documentati, il permesso di soggiorno può essere rinnovato anche allo studente che abbia superato una sola verifica di profitto nel corso dell’anno, fermo restando il numero complessivo di rinnovi.

È possibile lavorare con il permesso di soggiorno per studio?

Il permesso per studio consente l’esercizio di attività lavorativa subordinata per un tempo non superiore a 20 ore settimanali, anche cumulabili per 52 settimane, fermo restando il limite annuale di 1.040 ore.

È possibile convertire il permesso di soggiorno per studio?

Il permesso di soggiorno per motivi di studio e formazione può essere convertito in permesso di soggiorno per motivi di lavoro autonomo o subordinato al di fuori dei limiti delle quote fissate a norma dell’articolo 3 del T.U. Immigrazione (c.d. Decreto Flussi).

La richiesta di conversione deve essere presentata quando il permesso per studio è ancora in corso di validità.

Nel caso di lavoro subordinato, per richiedere la conversione occorre inviare allo Sportello Unico per l'Immigrazione competente una domanda di stipula del contratto di soggiorno (Mod VA).

Nel caso di lavoro autonomo, occore inviare allo Sportello Unico competente una domanda di rilascio di attestazione dei requisiti richiesti per il tipo di lavoro autonomo che si intende svolgere (Mod Z).

Le domande devono essere compilate on line ed inviate tramite l'apposito portale del Ministero dell'Interno https://portaleservizi.dlci.interno.it/AliSportello/ali/home.htm, accedendo all'area riservata con SPID o CIE.

Anche la conversione del  permesso per studio rilasciato a chi durante la minore età era titolare di un permesso per motivi familiari, per affidamento o per minore età può essere richiesta in qualunque momento, senza necessità di rientrare nelle quote fissate dal Decreto Flussi.

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