Questo portale è sostenuto da Compagnia di San Paolo e gestito da IRES Piemonte in collaborazione con le attività promosse dall'Osservatorio sull'Immigrazione e sul Diritto d'Asilo, dall'ASGI (Associazione per gli Studi Giuridici sull'Immigrazione) e A.M.M.I. (Associazione Multietnica Mediatori Interculturali).
Nato nel 2011 con il progetto Mediato è diventato un incubatore di iniziative centrate sulla in/formazione e capacity building degli/lle operatori/trici che si relazionano con utenza straniera e mediatori/trici interculturali.
Obiettivi
Migliorare la qualità e l'accessibilità delle informazioni per i/le cittadini/e stranieri/e e per gli/le operatori/trici che si relazionano con utenza straniera; accrescere la formazione tecnico giuridica e l'aggiornamento professionale dei/lle mediatori/trici interculturali e degli/lle operatori/trici attivi/e sul territorio della Città Metropolitana di Torino;
promuovere la creazione di una comunità di pratiche attraverso l'utilizzo di uno spazio virtuale di confronto, aggiornamento e consulenza (Forum).
Contenuti
Produzione di schede semplificate, raccolta di materiali utili, videolezioni e video pillole collegate ai percorsi di aggiornamento proposti; pubblicazione di segnalazioni sulle principali questioni giuridico-amministrative che riguardano i vari ambiti della vita quotidiana del/la cittadino/a straniero/a; aggiornamento continuo sulle novità legislative in materia di immigrazione e asilo a livello nazionale e consulenza continuativa da parte degli/le avvocati dell'ASGI e di referenti istituzionali a tutti i soggetti iscritti al Forum.
Il Forum
Uno spazio ad accesso riservato basato sul cooperative learning moderato da esperti dove proseguire la discussione e lo scambio sui temi affrontati durante gli incontri formativi e richiedere la consulenza di esperti (giuristi/e, mediatori/trici, psicologi/e, antropologi/e, referenti istituzionali quali Prefettura, Centri per l'Impiego, ASL, ecc.) e avere risposte qualificate rispetto a quesiti specifici, condividere materiali e buone prassi.
Il Consiglio di Stato, con la sentenza del 26 ottobre 2016 n. 44087, ha respinto il ricorso proposto dal Governo contro la sentenza del T.A.R. Lazio che aveva ritenuto sproporzionato e quindi illegittimo il carico del contributo per la richiesta del permesso di soggiorno. Il 27 ottobre il Ministero ha, dunque, emanato una circolare per confermare il blocco delle richieste di pagamento.
Il contributo da 80 a 200 euro per il rilascio ed il rinnovo del permesso di soggiorno era stato cancellato dal Tar del Lazio lo scorso maggio in ossequio alla sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea del settembre 2015 che aveva ritenuto sproprorzionato il carico del contributo sul richiedente. Per un certo periodo, dunque, il contributo non veniva più richiesto. Successivamente però il governo ha presentato ricorso al Consiglio di Stato contro la sentenza del Tar, chiedendo anche la sospensione della decisione che bloccava i pagamenti. Questa richiesta è stata accolta e, quindi, i richiedenti sono nuovamente tenuti a pagare. La decisione del Consiglio di Stato sulla conferma della sospensione era prevista per 13 ottobre ma è stata nuovamente rinviata. Attualmente, dunque, l’Amministrazione continua a richiedere il pagamento del contributo.
Sono organi amministrativi istituiti nell’ambito delle Prefetture con il compito di decidere sulle domande di protezione internazionale. Sono composte da 4 figure: 1) il presidente, funzionario di carriera prefettizia;2) un funzionario della Polizia di Stato; 3) un rappresentante dell'ente locale; 4) un rappresentante dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati (UNHCR). Le Commissioni territoriali sono sono attualmente 20 titolari più le sottosezioni. La Commissione di Torino ha una sezione a Torino (competente le provincia di Torino, Cuneo e Asti e per la Valle d’Aosta); una a Novara (competente per le province di Novara, Vercelli, Biella e Verbania) ed una a Genova (competente per la Liguria e per la provincia di Alessandria). Al vertice opera la Commissione Nazionale che ha funzioni di raccordo, coordinamento, raccolta dati ed è competente per le procedure di revoca e cessazione degli status riconosciuti.
Elenco Commissioni e Sezioni
Con la Circolare n. 40579 del 3 ottobre 2016, il Ministero dell’Interno ha fornito importanti indicazioni in relazione al rilascio ed al rinnovo del permesso di soggiorno per attesa occupazione. In particolare, ha precisato che l’art. 22, co. 11 D.Lgs. 286/98 prevede un termine minimo di validità del permesso per attesa occupazione non inferiore ad un anno. Questo, dunque, non impedisce che il permesso di soggiorno possa essere rilasciato per un periodo più lungo o che lo stesso possa essere rinnovato con la stessa motivazione. L’Amministrazione, inoltre, ha affermato che al momento del rilascio o del rinnovo del permesso di soggiorno deve sempre tenersi in considerazione il grado di integrazione sociale del richiedente e la presenza di altri redditi in capo ai suoi familiari.
Il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 3884 del 2016, ha affermato la possibilità di procedere alla conversione del permesso di soggiorno stagionale in permesso di soggiorno per lavoro anche oltre la scadenza. Ciò in quanto nessuna disposizione prevede esplicitamente la perentorietà dei termini previsti per il rinnovo e, dunque, tale considerazione deve essere estesa anche ai casi di conversione. Inoltre, in base all’art. 5, l’Amministrazione deve tenere in considerazione anche gli elementi sopravvenuti nonché superare le irregolarità amministrative sanabili, quale deve essere considerato il mero dato cronologico.
La Corte di Giustizia dell’Unione Europea, con una sentenza n. C-304/14 del 13 settembre 2016, ha confermato un principio già presente nelle disposizioni comunitarie e nella giurisprudenza che garantisce il diritto al soggiorno allo straniero non comunitario che abbia legami familiari importanti nel territorio di uno stato dell’Unione Europea, anche nel caso di commissione di reati. In particolare, si trattava di uno straniero genitore ed unico affidatario di un minore cittadino comunitario che avrebbe dovuto lasciare il territorio dell’Unione Europea e rinunciare ai diritti connessi al suo status di cittadino europeo nel caso di allontanamento del genitore. L’allontanamento del soggetto, ribadisce la Corte, potrà avvenire solo nel caso in cui la sua condotta costituisca una minaccia effettiva, reale e sufficientemente grave per lo Stato membro.