Questo portale è sostenuto da Compagnia di San Paolo e gestito da IRES Piemonte in collaborazione con le attività promosse dall'Osservatorio sull'Immigrazione e sul Diritto d'Asilo, dall'ASGI (Associazione per gli Studi Giuridici sull'Immigrazione) e A.M.M.I. (Associazione Multietnica Mediatori Interculturali).
Nato nel 2011 con il progetto Mediato è diventato un incubatore di iniziative centrate sulla in/formazione e capacity building degli/lle operatori/trici che si relazionano con utenza straniera e mediatori/trici interculturali.
Obiettivi
Migliorare la qualità e l'accessibilità delle informazioni per i/le cittadini/e stranieri/e e per gli/le operatori/trici che si relazionano con utenza straniera; accrescere la formazione tecnico giuridica e l'aggiornamento professionale dei/lle mediatori/trici interculturali e degli/lle operatori/trici attivi/e sul territorio della Città Metropolitana di Torino;
promuovere la creazione di una comunità di pratiche attraverso l'utilizzo di uno spazio virtuale di confronto, aggiornamento e consulenza (Forum).
Contenuti
Produzione di schede semplificate, raccolta di materiali utili, videolezioni e video pillole collegate ai percorsi di aggiornamento proposti; pubblicazione di segnalazioni sulle principali questioni giuridico-amministrative che riguardano i vari ambiti della vita quotidiana del/la cittadino/a straniero/a; aggiornamento continuo sulle novità legislative in materia di immigrazione e asilo a livello nazionale e consulenza continuativa da parte degli/le avvocati dell'ASGI e di referenti istituzionali a tutti i soggetti iscritti al Forum.
Il Forum
Uno spazio ad accesso riservato basato sul cooperative learning moderato da esperti dove proseguire la discussione e lo scambio sui temi affrontati durante gli incontri formativi e richiedere la consulenza di esperti (giuristi/e, mediatori/trici, psicologi/e, antropologi/e, referenti istituzionali quali Prefettura, Centri per l'Impiego, ASL, ecc.) e avere risposte qualificate rispetto a quesiti specifici, condividere materiali e buone prassi.
Con la sentenza n. 444 del 30 novembre 2016 la Corte d’Appello di Brescia ha stabilito il carattere discriminatorio della condotta dell’INPS che nelle disposizioni della legge 190 del 2014 esclude dal cd. bonus-bebè i cittadini non comunitari non titolari di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo. Ciò in quanto in base disposizioni comunitarie tale beneficio deve essere garantito a tutti coloro che soggiornano per lavoro. Con la Circolare n. 214 del 6 dicembre 2016, l'INPS ha invece chiarito l’estensione dell’assegno di natalità anche ai titolari di carta di soggiorno per familiare di cittadino dell’Unione europea (italiano o comunitario) non avente la cittadinanza di uno Stato membro e carta di soggiorno permanente per i familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato Membro.
Si, a partire dal 23 luglio 2016 sono entrate in vigore le disposizioni contenute nella Legge n. 122 del 7 luglio 2016, che prevedono il rilascio del permesso di soggiorno individuale per minori stranieri. Il Ministero dell'Interno con la circolare n. 33530 del 3 agosto 20116 ha precisato che il costo pari ad euro 30,46 per la produzione del permesso di soggiorno elettronico è posto a carico di ogni singolo utente, ancorchè minore. Sul punto è necessario provvedere al pagamento con l'apposito bollettino, indicando nella sezione "Eseguito da" il nome ed il cognome del minore.
Il Ministero dell'Interno ha emanato la Circolare del 24 novembre 2016 contenente le indicazioni operative relative alle modifiche intervenute con il Decreto Legislativo n. 203/2016. Tra l'altro, l'Amministrazione specifica che gli stagionali stranieri possono essere impiegati solo nel settore agricolo ed in quello turistico-alberghiero. Inoltre sottolinea la previsione relativa alla conversione del permesso di soggiorno stagionale in permesso di soggiorno per lavoro subordinato a tempo indeterminato e determinato già dopo il primo ingresso stagionale a condizione che il lavoratore sia stato effettivamente assunto con il contratto stagionale e che siano previste quote nel decreto flussi. Infine, a proposito del nulla osta pluriennale, autorizzazione che consente più ingressi al di fuori del decreto flussi da rilasciarsi in favore del lavoratore che sia entrato in Italia come stagionale almeno una volta negli ultimi cinque anni, l'Amministrazione dà conto della sussistenza di posti dispobinili nelle quote del decreto flussi del 2016. Le stesso potranno essere ancora utilizzate, con i nuovi requisti, entro il 31.12.16.
Circolare Ministero Interno stagionali
E’ entrata in vigore il 4 novembre scorso, la legge n. 199 del 29 ottobre 2016 che contiene le nuove disposizioni in materia di contrasto ai fenomeni del lavoro nero e dello sfruttamento del lavoro in agricoltura. Le modifiche prevedono la rimodulazione del reato di caporalato che punisce il datore di lavoro che utilizza, assume o impiega manodopera reclutata anche, ma non necessariamente, mediante l'attività di intermediazione, attraverso lo sfruttamento dei lavoratori ed approfittando del loro stato di bisogno.
Con il Decreto Legislativo n. 203 del 29 ottobre 2016 in attuazione della direttiva 2014/36/UE, sono state apportate alcune modifiche alla disciplina dell’ingresso e del soggiorno dei lavoratori stagionali. In particolare, il provvedimento conferma la possibilità di convertire il permesso di soggiorno stagionale in permesso di soggiorno per lavoro subordinato a tempo indeterminato e determinato già dopo il primo ingresso stagionale. Questo a condizione che il lavoratore sia stato effettivamente assunto con il contratto stagionale e che vi siano quote disponibili nel decreto flussi.
Il decreto specifica che gli stagionali stranieri possono essere impiegati solo nel settore agricolo ed in quello turistico-alberghiero. Si stabilisce, inoltre, che il nulla osta pluriennale, autorizzazione che consente più ingressi in anni successivi al di fuori del decreto flussi, potrà essere rilasciato al lavoratore che è entrato in Italia come stagionale almeno una volta negli ultimi cinque anni. Anche la regola del silenzio assenso dopo 20 giorni dalla richiesta del nulla osta viene ampliata a favore del lavoratore che abbia già lavorato come stagionale almeno una volta negli ultimi cinque anni.
Ai titolari di permesso soggiorno di lungo periodo, ai familiari non UE di cittadini comunitari, ai titolari di protezione internazionale (previsto dalla circolare INPS n. 9 del 22/01/2010).
RImangono, quindi, esclusi i titolari di permesso unico lavoro e titolari di carta blu. L’esclusione dei titolari di permesso unico lavoro è attualmente al giudizio della Corte di Giustizia Europea nel frattempo i titolari di permesso unico lavoro possono rivolgersi al Giudice.