Mediato e i progetti

Mediato

Questo portale è sostenuto da Compagnia di San Paolo e gestito da IRES Piemonte in collaborazione con le attività promosse dall'Osservatorio sull'Immigrazione e sul Diritto d'Asilo, dall'ASGI (Associazione per gli Studi Giuridici sull'Immigrazione) e A.M.M.I. (Associazione Multietnica Mediatori Interculturali).

Nato nel 2011 con il progetto Mediato è diventato un incubatore di iniziative centrate sulla in/formazione e capacity building degli/lle operatori/trici che si relazionano con utenza straniera e mediatori/trici interculturali.

 

Obiettivi

Migliorare la qualità e l'accessibilità delle informazioni per i/le cittadini/e stranieri/e e per gli/le operatori/trici che si relazionano con utenza straniera; accrescere la formazione tecnico giuridica e l'aggiornamento professionale dei/lle mediatori/trici interculturali e degli/lle operatori/trici attivi/e sul territorio della Città Metropolitana di Torino;
promuovere la creazione di una comunità di pratiche attraverso l'utilizzo di uno spazio virtuale di confronto, aggiornamento e consulenza (Forum).

 

Contenuti

Produzione di schede semplificate, raccolta di materiali utili, videolezioni e video pillole collegate ai percorsi di aggiornamento proposti; pubblicazione di segnalazioni sulle principali questioni giuridico-amministrative che riguardano i vari ambiti della vita quotidiana del/la cittadino/a straniero/a; aggiornamento continuo sulle novità legislative in materia di immigrazione e asilo a livello nazionale e consulenza continuativa da parte degli/le avvocati dell'ASGI e di referenti istituzionali a tutti i soggetti iscritti al Forum.

 

Il Forum

Uno spazio ad accesso riservato basato sul cooperative learning moderato da esperti dove proseguire la discussione e lo scambio sui temi affrontati durante gli incontri formativi e richiedere la consulenza di esperti (giuristi/e, mediatori/trici, psicologi/e, antropologi/e, referenti istituzionali quali Prefettura, Centri per l'Impiego, ASL, ecc.) e avere risposte qualificate rispetto a quesiti specifici, condividere materiali e buone prassi.

I progetti conclusi

I procedimenti amministrativi di riconoscimento dei titoli di studio esteri richiedono il rispetto di alcune formalità sotto il profilo della documentazione che occorre presentare alle amministrazioni competenti.

Occorre evidenziare che, nell’inoltrare l’istanza volta ad ottenere il riconoscimento del titolo di studio estero, è necessario presentare, tra l’altro, la copia autentica del titolo di studio, il permesso di soggiorno e la dichiarazione di valore. Quest’ultima è un documento ufficiale avente natura esclusivamente informativa in cui sono indicati l’istituzione erogante il titolo di studio e la sua ufficialità, i requisiti di accesso, la durata del corso, il voto ottenuto e la validità del titolo.

La dichiarazione di valore è redatta in lingua italiana e viene rilasciata dalle rappresentanze diplomatiche italiane all’estero competenti per zona[1] personalmente al richiedente, con la sola eccezione dei titolari di protezione internazionale, i quali, in considerazione della loro condizione, possono avvalersi della cooperazione del Ministero degli Affari Esteri per l’ottenimento della dichiarazione di valore[2].

Secondo la giurisprudenza maggioritaria, le disposizioni normative in materia di dichiarazione di valore, disciplinate dal regio decreto n. 1269 del 1938, devono ritenersi attualmente abrogate per effetto dell'entrata in vigore della legge n. 148 del 2002, la quale, avendo fortemente valorizzato il ruolo delle università in sede di riconoscimento dei cicli e dei titoli di studio stranieri, ha determinato il superamento del sistema fondato sulla dichiarazione di valore, attribuendo all’amministrazione il potere-dovere di compiere le proprie autonome valutazioni anche qualora la rappresentanza diplomatica interessata non abbia fornito il riscontro richiesto o l'abbia fornito in termini generici od insufficienti.

Per tali ragioni, come rilevato dalla giurisprudenza[3], l'omessa allegazione della dichiarazione di valore all'istanza di parte non costituisce un elemento ostativo allo svolgimento da parte dell'Ateneo di autonome valutazioni finalizzate al riconoscimento in Italia dei titoli di studio conseguiti presso le istituzioni statali straniere.

A questo proposito, si evidenzia che il riconoscimento dei titoli di studio esteri non dovrebbe basarsi solamente sulla corrispondenza effettiva tra aspetti estrinseci quali le competenze e le abilità professionali attestate dal titolo. L’amministrazione, nel decidere circa la corrispondenza tra i titoli di studio, dovrebbe verificare la congruità tra i contenuti formativi, privilegiando una valutazione sostanziale, la quale richiede l'impiego di tutti gli strumenti istruttori normalmente disponibili, inclusa la corrispondenza diretta, la quale dovrebbe, tuttavia, essere considerata nel suo aspetto ordinario di fonte di informazioni non aventi carattere esclusivo o infungibile.

Secondo la giurisprudenza maggioritaria, alla dichiarazione di valore non può, quindi, essere riconosciuto un ruolo decisivo e discriminante nei procedimenti di riconoscimento dei titoli conseguiti all'estero.

Una giurisprudenza isolata[4] ritiene, al contrario, che l’obbligo per le università di acquisire la dichiarazione di valore sia ancora formalmente esistente nel nostro ordinamento, non essendo intervenuta in materia alcuna abrogazione normativa.

Tale giurisprudenza evidenzia come la dichiarazione di valore non comporti antinomie e duplicazioni sistematiche rispetto al potere discrezionale di riconoscimento attribuito alle università per effetto della legge n. 148 del 2002.

In questa prospettiva, il Consiglio di Stato ha precisato che l'attività valutativa svolta dalle università ai sensi della legge n. 148 del 2002 concerne il dato "sostanziale" relativo alla completezza, esaustività e corrispondenza dei cicli di studio svolti all'estero rispetto agli omologhi parametri nazionali; al contrario, le valutazioni trasfuse nella dichiarazione di valore attengono al dato "formale ed estrinseco" relativo all'esattezza, genuinità, veridicità ed affidabilità degli studi in concreto svolti dal richiedente perseguendo finalità di interesse generale che più adeguatamente possono essere svolte dalle sedi diplomatiche presso i Paesi in cui i titoli oggetto di esame sono stati conseguiti.

Per una visione complessiva della normativa di riferimento, consulta pdfla tabella sinottica.

 

[1] Per competenza per zona, si intende che la competenza al rilascio della dichiarazione di valore spetta alla rappresentanza diplomatica più vicina alla città in cui ha sede l’istituzione che ha rilasciato il titolo di studio straniero.

[2] In questa ipotesi, il Ministero degli Affari Esteri trasmette all’autorità consolare italiana competente, tramite corriere diplomatico, la documentazione originale presentata dal richiedente e, laddove ne ricorrano i presupposti e le condizioni, riceverà la conseguente dichiarazione di valore.

[3] Ex multis Consiglio di Stato, sez. VI, 4 settembre 2007, n. 4613 e Consiglio di Stato , sez. VI, 22 agosto 2006, n. 4932.

[4] Consiglio di Stato sez. VI, 16 febbraio 2011, n.969.

I cittadini italiani e dell'Unione Europea possono autocertificare, ai sensi del D.P.R. n. 445 del 2000, i titoli di studio, gli esami sostenuti, la qualifica professionale posseduta, il titolo di specializzazione, di abilitazione, di formazione, di aggiornamento e di qualificazione tecnica. Al contrario, i cittadini di Stati non appartenenti all'Unione regolarmente soggiornanti in Italia possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive limitatamente agli stati, alle qualità personali e ai fatti certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani, fatte salve le speciali disposizioni contenute nelle leggi e nei regolamenti concernenti la disciplina dell'immigrazione e la condizione dello straniero.

Discende da questo inquadramento che, laddove il procedimento amministrativo per il riconoscimento del titolo di studio o della qualifica professionale non si sia concluso positivamente, i cittadini provenienti da Paesi terzi non possono autocertificare il possesso di tale titolo o di tale qualifica in quanto trattasi di qualità e fatti non certificabili e attestabili da amministrazioni dello Stato.

I cittadini provenienti da Paesi terzi possono autocertificare i titoli di studio, gli esami sostenuti, la qualifica professionale posseduta, il titolo di specializzazione, di abilitazione, di formazione, di aggiornamento e di qualificazione tecnica solo nei casi in cui vi siano convenzioni internazionali tra l’Italia e il Paese di provenienza del dichiarante.

Al di fuori di questa ipotesi, i cittadini provenienti da paesi non europei possono documentare le qualità personali e i fatti mediante certificati o attestazioni rilasciati dalla competente autorità dello Stato estero, corredati di traduzione in lingua italiana autenticata dall'autorità consolare italiana che ne attesta la conformità all'originale.

In conclusione, per effetto del D.P.R. 445 del 2000, nel nostro ordinamento, il potere di autocertificazione introduce un regime di differenziazione tra i cittadini dell’Unione Europea e i cittadini provenienti da Paesi terzi in ragione del quale, mentre i cittadini europei possono presentare delle dichiarazioni sostitutive di certificati rilasciati dallo Stato europeo, i cittadini provenienti da Paesi terzi sono obbligati a produrre certificati originali corredati da traduzione in italiano, a meno che non vi siano specifici accordi in materia tra l’Italia e lo Stato terzo[1].

 

[1] In assenza di una pronuncia giurisprudenziale in materia di potere di autocertificazione dei titoli di studio esteri, si rinvia ad una sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, il quale ha sancito la possibilità per un’impresa avente sede legale in un Stato dell’Unione Europea di autocertificare ai fini della partecipazione alla gara determinati stati e qualità. Il giudice ha riconosciuto all’impresa la possibilità di presentare la documentazione assistita dalle stesse formalità richieste ad una impresa italiana, senza aggravio di procedura, sia in relazione alle dichiarazioni sostitutive di certificati rilasciati dallo Stato italiano, sia in relazione a quelle sostitutive di certificati rilasciati dallo stato ove il concorrente ha sede, non potendo operarsi ragionevolmente una contraria distinzione. Per un approfondimento, si rinvia a T.A.R. Napoli, (Campania) sez. II, 21 marzo 2007, n. 2600.

I cittadini dell’Unione Europea, dello Spazio Economico Europeo e della Confederazione Svizzera che possiedono un titolo professionale in ambito sanitario conseguito in un Paese dell'Unione, dello Spazio Economico Europeo o della Confederazione Svizzera ed intendono svolgere stabilmente la loro professione in Italia, possono presentare domanda per il riconoscimento del loro titolo ai fini dell'esercizio del diritto di stabilimento.

Per le professioni di medico chirurgo, medico specialista, medico di medicina generale, medico veterinario, farmacista, odontoiatra, odontoiatra specialista, infermiere e ostetrica, la normativa europea ha fissato regole di armonizzazione tra i Paesi dell'Unione, dello Spazio Economico Europeo e della Confederazione Svizzera per effetto delle quali la procedura di riconoscimento consiste in una verifica documentale della sussistenza dei titoli posseduti oltre ad un accertamento della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia, con modalità stabilite dal Ministero della sanità.

Tutti i cittadini europei, dello Spazio Economico Europeo e della Confederazione Svizzera e non ceuropei, in possesso di titoli conseguiti in un Paese non europeo, per ottenere l'autorizzazione all'esercizio della professione in Italia, devono presentare domanda di riconoscimento del loro titolo al Ministero della sanità producendo, tra l'altro, copia autenticata del titolo di abilitazione specifica, copia autenticata dell'iscrizione all'Albo professionale del Paese extracomunitario in cui il titolo è stato conseguito, dichiarazione di valore in originale rilasciata dall’ambasciata o consolato italiano presente nel Paese dove è stato rilasciato il titolo di cui si chiede il riconoscimento.
I decreti di riconoscimento rilasciati a cittadini extracomunitari perdono efficacia trascorsi due anni dal loro rilascio qualora il professionista non si iscriva al relativo albo professionale, ai sensi dell’art. 50, comma 8 bis, del D.P.R. 394 del 1999.

Presso il Ministero della sanità sono istituiti elenchi speciali per gli esercenti le professioni sanitarie sui quali, annualmente, sono pubblicati i nominativi di coloro che hanno ottenuto il riconoscimento dei titoli abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria. L'iscrizione negli albi professionali e quella negli elenchi speciali sono disposte previo accertamento della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia, con modalità stabilite dal Ministero della sanità.

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I cittadini stranieri, regolarmente soggiornanti in Italia che intendono iscriversi agli ordini, collegi ed elenchi speciali istituiti presso le amministrazioni competenti, se in possesso di un titolo abilitante all'esercizio di una professione, conseguito in un Paese non appartenente all'Unione europea, possono richiederne il riconoscimento ai fini dell'esercizio in Italia delle professioni corrispondenti.

La domanda di riconoscimento deve essere presentata al Ministero competente, indicando la professione o le professioni in relazione alle quali il riconoscimento è richiesto. Entro trenta giorni dal ricevimento della domanda, il Ministero accerta la completezza della documentazione esibita, comunicando all'interessato le eventuali necessarie integrazioni. Per la valutazione dei titoli acquisiti, il Ministero competente indice una conferenza di servizi ai sensi della legge 241 del 1990[1].

Sul riconoscimento provvede il Ministro competente con decreto da emettersi nel termine di quattro mesi dalla presentazione della domanda o della sua integrazione. Il Ministro può stabilire, con proprio decreto, che il riconoscimento sia subordinato ad una misura compensativa, consistente nel superamento di una prova attitudinale o di un tirocinio di adattamento. Con il medesimo decreto sono definite le modalità di svolgimento della predetta misura compensativa, nonchè i contenuti della formazione e le sedi presso le quali la stessa deve essere acquisita, per la cui realizzazione ci si può avvalere delle Regioni e delle Province autonome. Il decreto di riconoscimento attribuisce al beneficiario il diritto di accedere alla professione e di esercitarla, nel rispetto delle condizioni richieste dalla normativa vigente ai cittadini italiani, diverse dal possesso della formazione e delle qualifiche professionali.

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[1] Alla conferenza dei servizi partecipano i rappresentanti degli altri Ministeri, del Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie, del Ministero degli affari esteri, del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e del Dipartimento per la funzione pubblica. Nella conferenza sono sentiti un rappresentante dell'ordine o della categoria professionale ed un docente universitario in rappresentanza delle università designato dal Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.

Sin dalle origini della Comunità Economica Europea il principio del riconoscimento reciproco dei titoli di studio e delle qualifiche professionali tra gli Stati membri si è imposto come strumento essenziale per la creazione del mercato unico[1]. Attraverso il mutuo riconoscimento dei diplomi e delle qualifiche professionali, il legislatore europeo ha introdotto il principio della reciproca fiducia nell’equivalenza dei percorsi di studio incoraggiando una migrazione del sapere volta ad armonizzare i diversi ambiti professionali.

Tale principio risulta espressamente riconosciuto dall'art. 13 della direttiva 2013/55/UE, il quale occupandosi delle condizioni di riconoscimento dei titoli di studio, dispone che se, in uno Stato membro, l'accesso a una professione regolamentata o il suo esercizio sono subordinati al possesso di determinate qualifiche professionali, l'autorità competente di tale Stato membro permette l'accesso alla professione e ne consente l'esercizio, alle stesse condizioni previste per i suoi cittadini, ai richiedenti in possesso dell'attestato di competenza o del titolo di formazione prescritto da un altro Stato membro per accedere alla stessa professione ed esercitarla sul suo territorio.

Nell’ipotesi in cui un richiedente voglia esercitare nello Stato ospite una professione regolamentata, la quale, tuttavia, non sia regolamentata nel Paese di provenienza, deve dimostrare di essere in possesso di uno o più attestati di competenza o uno o più titoli di formazione rilasciati da un altro Stato membro che non regolamenta tale professione e deve provare di aver esercitato a tempo pieno tale professione per un anno, o per una durata complessiva equivalente a tempo parziale, in un altro Stato membro che non regolamenta detta professione[2].

Gli attestati di competenza e i titoli di formazione sono valutati positivamente dalle amministrazioni competenti se soddisfano le seguenti condizioni:

  • sono rilasciati da un'autorità competente di uno Stato membro, nel rispetto delle disposizioni legislative, regolamentari o amministrative di detto Stato;
  • attestano la preparazione del titolare all'esercizio della professione in questione.

In tema di attestati di competenza e titoli di formazione, la Corte di Giustizia dell’Unione Europea ha sancito il principio secondo cui le amministrazioni devono prendere in considerazione l’insieme dei diplomi, certificati e altri titoli nonché l’esperienza professionale pertinente dell’interessato, effettuando un confronto tra le qualifiche professionali attestate da questi ultimi e quelle richieste da detta normativa e verificando mediante un'indagine empirica che vi sia la corrispondenza richiesta[3].

Il quadro descritto dalla normativa europea è stato recepito dal legislatore italiano con il d. lgs. 206 del 2007, il quale riprendendo il contenuto della direttiva, ha ribadito il principio del mutuo riconoscimento delle qualifiche professionali stabilendo che il richiedente ha diritto al riconoscimento, qualora abbia conseguito un titolo idoneo in altro Stato membro, per una professione regolamentata. A questo proposito, il Consiglio di Stato ha specificato che, in queste ipotesi, la pubblica amministrazione deve riconoscere in modo automatico i titoli di formazione previsti da tale direttiva e rilasciati in un altro Stato membro al termine di formazioni in parte concomitanti[4].

In ipotesi di professione non regolamentata, ai fine del riconoscimento in Italia, per il richiedente non è sufficiente il titolo conseguito all'estero, ma occorre anche lo svolgimento a tempo pieno di tale professione, per un anno negli ultimi dieci, nello stato che non la regolamenti. In linea con il contenuto della direttiva il legislatore italiano stabilisce che non è necessario l'anno di esperienza pratica se i titoli posseduti dal richiedente sanciscano una formazione e un'istruzione regolamentata[5].

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[1] Il riconoscimento reciproco dei titoli di studio è un istituto centrale per la garanzia della mobilità degli individui a fini educativi e professionali. Una diversità troppo accentuata delle discipline ostacola la piena operatività del sistema. In questo senso, si rinvia a D. FISICHELLA, Il principio del mutuo riconoscimento e la libera circolazione delle professioni nell’Unione europea, in Il diritto dell’Unione Europea, 1999, 53 e ss.

[2] Tuttavia, l'anno di esperienza professionale di cui al primo comma non può essere richiesto se i titoli di formazione posseduti dal richiedente sanciscono una formazione e un'istruzione regolamentata.

[3] Si rinvia a CGUE C-298-14. In tale sentenza si sancisce che la commissione giudicatrice di un concorso per l’assunzione di referendari presso un organo giurisdizionale di uno Stato membro, quando esamina una domanda di partecipazione a tale concorso presentata da un cittadino di tale Stato membro, non deve subordinare tale partecipazione al possesso dei diplomi richiesti dalla normativa di detto Stato membro o al riconoscimento dell’equipollenza accademica di un diploma di master rilasciato dall’università di un altro Stato membro, ma deve prendere in considerazione l’insieme dei diplomi, certificati e altri titoli nonché l’esperienza professionale pertinente dell’interessato, effettuando un confronto tra le qualifiche professionali attestate da questi ultimi e quelle richieste da detta normativa.

[4] Consiglio di Stato sez. VI, 17 febbraio 2020, n.1198. Si veda, inoltre, Corte giustizia UE sez. II, 6 ottobre 2015, n. 298.

[5] Tar Lazio, sentenza n. 1232 del 29 gennaio 2020. In tale sentenza, si sancisce che l’accesso a una professione regolamentata è consentito anche ai richiedenti che, nel corso dei precedenti dieci anni, abbiano esercitato a tempo pieno tale professione per un anno, o per una durata complessiva equivalente a tempo parziale, in un altro Stato membro che non regolamenta detta professione e che abbiano uno o più attestati di competenza o uno o più titoli di formazione rilasciati da un altro Stato membro che non regolamenta tale professione.

In materia di riconoscimento professionale occorre distinguere tra professioni regolamentate, le quali, secondo quanto disposto dalla Direttiva 2005/36/UE all’art. 3, par. 1 lettera a), comprendono le attività, o insieme di attività professionali, il cui accesso ed esercizio sono subordinati, in forza di disposizioni legislative o regolamentari, al possesso di determinate qualifiche professionali (esempio avvocato, medico, ingegnere, architetto, veterinario, geometra, agronomo ecc…), e professioni non regolamentate il cui accesso non è subordinato al preventivo superamento di un esame di abilitazione. (esempio arredatore, attore, ballerino, cantante, compositore, direttore d’orchestra, musicista, strumentista, designer, stilista di moda, pittore, regista, scenografo, scultore, interpreti, traduttori ecc…).

Questa differenziazione risulta di particolare rilevanza in quanto solamente per l’esercizio delle professioni regolamentate è necessario il preventivo riconoscimento del titolo di studio e della qualifica professionale. Al contrario, in tema di professioni non regolamentate, poiché il nostro ordinamento non impone il possesso di alcun titolo di studio o qualifica specifica per il relativo esercizio, il riconoscimento del titolo conseguito all’estero è rimesso ad una valutazione discrezionale del datore di lavoro.

In tema di riconoscimento professionale, assume, inoltre, un ruolo determinante il luogo di conseguimento della qualifica o del diploma.

In questa disciplina, si afferma il principio secondo il quale il professionista che abbia legittimamente acquisito una qualificazione professionale in uno Stato membro dell'Unione Europea può esercitare temporaneamente la professione in tutti gli Stati membri. Tale disciplina è confermata dalla Direttiva 2005/36/Ce, la quale, all'art. 5, introduce un divieto per gli Stati membri di limitare la libera prestazione di servizi in un altro Stato membro per ragioni attinenti le qualifiche professionali.

L'interessato, previa dichiarazione da effettuarsi alle amministrazioni interessate ai sensi dell'art. 10 del d. lgs. 206 del 2007[1], può liberamente e temporaneamente prestare l'attività professionale regolamentata e della quale abbia ottenuto idoneo titolo in un altro Stato membro, con il solo obbligo di iscrizione provvisoria ad organizzazioni professionali[2] al fine di assicurare il rispetto delle regole professionali concernenti l'organizzazione, la deontologia, il controllo e la responsabilità.

Allo Stato ospite è riconosciuto un potere di verifica relativo ai requisiti del prestatore (ad esempio, la verifica che la professione svolta nei due Stati sia la medesima), la tipologia di professione (ad esempio, in materia di pubblica sicurezza e sanità pubblica, per le quali non vi è un riconoscimento automatico del diploma, occorrerà verificare quali siano le qualifiche professionali per le quali il prestatore abbia ottenuto il titolo di studio), i caratteri della professione (temporaneità e occasionalità).

Il professionista che abbia ottenuto un titolo di studio nell'Unione Europea ed intenda svolgere permanentemente la propria attività in Italia necessita, al di fuori delle ipotesi di riconoscimento automatico, di un titolo abilitativo ottenuto al termine di un procedimento articolato con il quale si accerti l'equivalenza tra i diplomi.

Parimenti, la qualifica professionale ottenuta da un cittadino proveniente da un Paese terzo, il quale temporaneamente o permanentemente intenda stabilirsi in Italia, è soggetta ad una verifica operata di volta in volta dalle amministrazioni dello Stato al fine di verificare l'equipollenza dei diplomi.

Il procedimento amministrativo volto all'ottenimento di un giudizio di equipollenza tra le qualifiche professionali può avere un esito negativo comportando la definizione di misure compensative (tirocinio di adattamento o prova attitudinale) necessarie per colmare le differenze di formazione e di professionalità.

Ove la verifica dell'equipollenza dia esito positivo, il procedimento si conclude con l'adozione del provvedimento amministrativo di riconoscimento della qualifica adottato dal Ministero che vigila sulla professione e con la conseguente autorizzazione all'esercizio dell'attività professionale alle stesse condizioni previste dalla legislazione dello Stato ospite per i propri cittadini.

Il predetto provvedimento costituisce titolo per l'iscrizione in albi, registri o elenchi per l'esercizio delle professioni regolamentate, oltre ad offrire il beneficio dell'esercizio della professione con la denominazione del titolo professionale previsto dalla legislazione dello Stato di stabilimento.

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[1] L'adempimento in questione è richiesto solamente nel caso in cui il prestatore di servizi si sposti per la prima volta nello Stato ospite ovvero in caso di mutamento oggettivo di una situazione già comunicata all'Amministrazione oltre alle ipotesi di rinnovo della dichiarazione.

[2] L’obbligo di iscrizione provvisoria ad organizzazioni professionali assicura che l’interessato rispetti le regole professionali concernenti l'organizzazione, la deontologia, il controllo e la responsabilità.

L'articolo 12 della legge 25 gennaio 2006, n. 29 consente sia a enti con natura giuridica privatistica, che abbiano interesse a reclutare, tramite corso o concorso, personale con titolo di studio europeo sia ad amministrazioni pubbliche, con riferimento ai casi non disciplinati dall'art. 38 del d.lgs. n. 165/2001 di valutare qualifiche rilasciate da istituzioni di un paese dell’Unione Europea, nei casi di procedimento nel quale è richiesto il possesso di un titolo di studio, corso di perfezionamento, certificazione di esperienza professionale e ogni altro attestato per la certificazione di competenze acquisite.

L'amministrazione responsabile valuta la corrispondenza dei titoli o certificati acquisiti in altri Stati membri dell'Unione europea o in Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo o nella Confederazione elvetica previo parere favorevole espresso dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

Per una visione complessiva della normativa di riferimento, consulta pdfla tabella sinottica.

In base a quanto stabilito dall’art. 4 comma 2 del DPR 30 luglio 2009, n. 189, è possibile ottenere il riconoscimento titoli di studio esteri per l'assegnazione di borse di studio e altri benefici erogati o riconosciuti dalle pubbliche amministrazioni.

La domanda deve essere presentata direttamente all’amministrazione interessata corredandola dei seguenti documenti:

  1. titolo di studio, tradotto e legalizzato;
  2. certificato analitico degli esami sostenuti, con relativa traduzione;
  3. documentazione comprovante la finalità per la quale è richiesto il riconoscimento del titolo;
  4. dichiarazione di valore (documento non richiesto per i titoli di paesi dell'Unione Europea, dello Spazio Economico Europeo e della Confederazione svizzera).

L’amministrazione interessata sarà competente della valutazione del titolo estero, acquisto il parere del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Nel caso la valutazione del titolo estero sia negativa, è possibile presentare un'istanza di riesame producendo ulteriore documentazione, entro 30 giorni dalla notifica del provvedimento conclusivo.

Questa procedura si applica ai soli titoli esteri rilasciati in uno dei paesi aderenti alla Convenzione di Lisbona.

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In base a quanto stabilito dall’art. 3 comma 1 lettera d) del DPR 189 del 2009, è possibile ottenere il riconoscimento di titoli di studio esteri per l’accesso al praticantato o al tirocinio richiesti come requisito per alcune professioni regolamentate. Tale valutazione è svolta dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentito il Consiglio universitario nazionale e il Consiglio o Collegio nazionale della relativa categoria professionale, nel caso esista.

La domanda deve essere presentata direttamente all’amministrazione interessata corredandola dei seguenti documenti:

  1. titolo di studio, tradotto e legalizzato;
  2. certificato analitico degli esami sostenuti, con relativa traduzione;
  3. documentazione comprovante la finalità per la quale è richiesto il riconoscimento del titolo.

L’amministrazione interessata invierà la documentazione al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, il quale emanerà, entro 90 giorni, il provvedimento conclusivo e lo comunicherà sia all’amministrazione, sia all’interessato. Nel caso la valutazione del titolo estero sia negativa, è possibile presentare un'istanza di riesame producendo ulteriore documentazione, entro 30 giorni dalla notifica del provvedimento conclusivo.

Questa procedura si applica ai soli titoli esteri rilasciati in paesi dell'Unione Europea, dello Spazio Economico Europeo e della Confederazione svizzera.

Per una visione complessiva della normativa di riferimento, consulta pdfla tabella sinottica.

In base a quanto stabilito dall’art. 3 comma 1 lettera c) del DPR 189 del 2009, è possibile ottenere il riconoscimento di titoli di studio esteri per l’iscrizione ai Centri per l’impiego.

La domanda deve essere presentata direttamente al centro per l’impiego corredandola dei seguenti documenti:

  1. titolo di studio, tradotto e legalizzato;
  2. certificato analitico degli esami sostenuti, con relativa traduzione;
  3. documentazione comprovante la finalità per la quale è richiesto il riconoscimento del titolo;
  4. dichiarazione di valore (documento non richiesto per i titoli di paesi dell'Unione Europea, dello Spazio Economico Europeo e della Confederazione svizzera).

L’amministrazione interessata invierà la documentazione al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, il quale emanerà, entro 90 giorni, il provvedimento conclusivo e lo comunicherà sia all’amministrazione, sia all’interessato. Nel caso la valutazione del titolo estero sia negativa, è possibile presentare un'istanza di riesame producendo ulteriore documentazione, entro 30 giorni dalla notifica del provvedimento conclusivo.

Questa procedura si applica ai soli titoli esteri rilasciati in uno dei paesi aderenti alla Convenzione di Lisbona.

Per una visione complessiva della normativa di riferimento, consulta pdfla tabella sinottica.

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