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Sono minorenni privi di cittadinanza italiana o dell’Unione Europea che si trovano per qualsiasi causa in Italia, senza assistenza e rappresentanza da parte dei genitori o di altri adulti per loro legalmente responsabili in base alle leggi vigenti nell’ordinamento italiano. Non sono minori stranieri non accompagnati i minori presenti in Italia insieme a genitori irregolarmente soggiornanti.
Rientrano tra i minori stranieri non accompagnati i minori che vivono con adulti diversi dai genitori o che comunque non ne siano tutori o affidatari in base a un provvedimento formale, in quanto questi minori sono comunque privi di rappresentanza legale in base alla legge italiana.
È tuttora controverso se siano da considerare MSNA i minori affidati “di fatto” a parenti entro il quarto grado (fratello/sorella, nonno/a, zio/zia, cugino/a) poiché la legge italiana non richiede alcuna formalizzazione dell’affidamento da parte dell’autorità giudiziaria.

Con le ordinanze n. 9199/19 e 41930/21, la Corte di Cassazione è intervenuta sul tema, ritenendo necessaria la nomina di un tutore da parte del Tribunale per i Minorenni nel caso di minori stranieri affidati a parenti entro il quarto grado, ritenuti privi di poteri di rappresentanza e responsabilità legale.

I diritti in materia di protezione dei minori vanno riconosciuti a tutti i minori senza discriminazioni, conformemente a quanto espressamente previsto dalla legge italiana e dalla Convenzione ONU sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza del 1989, che ha stabilito che in tutte le decisioni riguardanti i minori deve essere tenuto in considerazione il loro superiore interesse.

Inoltre, il minore straniero non accompagnato ha diritto di partecipare per mezzo di un suo rappresentante legale a tutti i procedimenti giurisdizionali e amministrativi che lo riguardano e di essere ascoltato nel merito. A tale fine è assicurata la presenza di un mediatore culturale. Il diritto all’ascolto è principio fondamentale che ha trovato ulteriore riconoscimento in Italia a seguito dell’entrata in vigore d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 149 (c.d. “riforma Cartabia”), secondo cui in tutti i procedimenti relativi allo stato delle persone, ai minorenni e alle famiglie attribuiti alla competenza del tribunale ordinario, del giudice tutelare e del tribunale per i minorenni, il minore che ha compiuto i dodici anni e anche di età inferiore, se in grado di sostenere l’audizione, è ascoltato dal giudice nei procedimenti nei quali devono essere adottati provvedimenti che lo riguardano. Le sue opinioni devono essere tenute in considerazione avuto riguardo alla sua età e al suo grado di maturità.

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Il Tribunale per i minorenni può su richiesta degli interessati autorizzare il soggiorno temporaneo di un parente del minore per gravi motivi connessi al suo sviluppo psicofisico. La norma in esame può trovare applicazione non solo in favore dei genitori, ma altresì di tutte le figuri parentali – nonni, zii, fratelli o sorelle maggiori – la cui presenza in Italia risulti assolutamente necessaria per evitare un significativo pregiudizio al minore.

La norma non esplicita quali possano essere i gravi motivi connessi allo sviluppo psicofisico del minore tali da giustificare una deroga alle regole in materia di ingresso e soggiorno dei cittadini stranieri sul territorio nazionale, ma si limita a fornire due parametri di riferimento, non esaustivi, quali l’età e le condizioni di salute del minore.

La loro individuazione, pertanto, è rimessa al Tribunale per i Minorenni, che potrà concederla in tutti quei casi in cui l’allontanamento del minore o di uno dei suoi genitori dal territorio nazionale rappresenti un grave pregiudizio al suo sviluppo psicofisico del minore, ad esempio in caso di gravi patologie fisiche.

Allo stesso modo anche la durata della predetta autorizzazione è decisa dal Tribunale per i Minorenni con decreto, al quale consegue il rilascio di un permesso di soggiorno per assistenza minori.

Tale permesso non è rinnovabile, se non attraverso un nuovo procedimento giudiziale, può essere convertito in un titolo di soggiorno per motivi di lavoro o per motivi familiari attraverso l’istituto della coesione familiare.

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Al momento del raggiungimento della maggiore età, lo straniero titolare di un permesso di soggiorno per motivi familiari ha diritto al rilascio di un permesso di soggiorno per motivi di studio, di accesso al lavoro, di esigenze sanitarie, di lavoro subordinato o autonomo. Tuttavia, una applicazione rigida della predetta normativa escluderebbe tutti quei casi, assai frequenti nella realtà odierna, in cui il giovane appena maggiorenne non abbia ancora reperito una attività lavorativa e non sia, al contempo, iscritto ad un corso di studi universitario o professionalizzante, vanificando, in questo modo, anni di integrazione sul territorio nazionale. Per tale ragioni le prassi amministrative delle singole Questure, armonizzate con la Circolare del Ministero dell’Interno del 28 marzo 2008, prot. n. 17272/7, si sono orientate verso il riconoscimento del diritto del figlio maggiorenne, ancora a carico dei genitori, a rinnovare il proprio permesso di soggiorno per motivi familiari, a fronte della sussistenza dei requisiti di reddito ed alloggiativi

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Il minore straniero che è presente sul territorio nazionale con uno o entrambi i genitori – oppure con una persona che lo rappresenta legalmente, ad esempio l’affidatario o il tutore – ne segue la condizione giuridica.
Nel caso in cui il genitore o il suo rappresentante legale siano regolarmente residenti sul territorio nazionale al minore è rilasciato un permesso di soggiorno per motivi familiari sino alla maggiore età. La predetta disciplina trova applicazione in favore sia dei minori che sono entrati in Italia con il ricongiungimento familiare prima dei 14 anni sia dei figli di cittadini stranieri nati in Italia, mentre ne sono esclusi i minori stranieri che hanno fatto ingresso sul territorio nazionale ormai ultraquattordicenni. In tal caso, infatti, sarà loro rilasciato un permesso di soggiorno per motivi familiari con durata pari a quella del titolo di soggiorno detenuto dal familiare già residente in Italia.

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Il genitore di un minore cittadino italiano può ottenere un permesso di soggiorno in ragione della condizione di non espellibilità derivante dalla convivenza con il figlio ovvero un permesso di soggiorno per motivi familiari a fronte della dimostrazione della non decadenza dalla potestà genitoriale.
In tal caso il rilascio del titolo di soggiorno prescinde sia dalla pregressa regolarità del soggiorno del genitore sia dalla effettiva convivenza di quest’ultimo con il figlio minore.

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La domanda presentata da un genitore si estende anche ai figli minori non coniugati presenti sul territorio nazionale con il genitore, al momento della presentazione della richiesta.
La domanda può essere presentata dal minore anche in un momento diverso, per il tramite del genitore.
Il minore non accompagnato che voglia accedere alla domanda di protezione internazionale ha diritto di ricevere ogni informazione necessaria nonché di partecipare a tutti i procedimenti giurisdizionali e amministrativi che lo riguardano, e di essere ascoltato, alla presenza di un mediatore culturale e linguistico. L’autorità che riceve la domanda dà immediata comunicazione al Tribunale per i minorenni per l’apertura della tutela e per la nomina del tutore che assiste il minore in ogni fase della procedura. La domanda può essere presentata personalmente dal minore o dal suo tutore. Il colloquio del minore si svolge innanzi ad un componente della Commissione con specifica formazione, alla presenza del genitore che esercita la responsabilità genitoriale o del tutore. In presenza di giustificati motivi, la Commissione territoriale può procedere nuovamente all’ascolto del minore anche senza la presenza del genitore o del tutore, fermo restando la presenza del personale di sostegno, tenuto conto del suo grado di maturità e di sviluppo, nell’esclusivo interesse del minore.

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In Italia chiunque intenda iscriversi al SSN deve possedere il codice fiscale.
Se il minore possiede il codice fiscale l’iscrizione viene effettuata immediatamente.
Se il minore non possiede il codice fiscale può essere iscritto con il codice STP (straniero temporaneamente presente) oppure con il codice ENI (europeo non iscritto).
In Piemonte esiste la circolare regionale del 28/5/2015 prot. 10717 che stabilisce che per il minore irregolarmente presente si può richiedere il codice fiscale direttamente all’A.S.L.

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Il minore straniero non accompagnato deve essere iscritto al SSN anche nelle more del rilascio del permesso di soggiorno, a seguito delle segnalazioni di legge dopo il ritrovamento nel territorio nazionale.

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Sì, è iscritto obbligatoriamente. In ogni caso in attesa dell’iscrizione, ai minori figli di stranieri iscritti al SSN è assicurato fin dalla nascita il medesimo trattamento dei minori iscritti.

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Il cittadino straniero nato in Italia puo' fare la dichiarazione di elezione (cioè dichiarare di voler acquistare la cittadinanza italiana) al compimento dei 18 anni a condizione che abbia mantenuto ininterrottamente la residenza in Italia fino alla maggiore età. La dichiarazione di elezione deve essere fatta davanti all’ufficiale di stato civile entro il compimento dei 19 anni. In relazione al mantenimento della residenza in Italia fino alla maggiore età non è obbligatoria la mancanza di interruzioni dell’iscrizione anagrafica ma l’interessato puo' provare in altro modo la continuità della sua presenza in Italia.
Il Comune di residenza ha l’obbligo di inviare comunicazione scritta ai residenti che si trovino nelle condizioni di presentare la dichiarazione di elezione.

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