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L. n. 47 del 7 / 4 / 2017 - Disposizioni in materia di misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati

Pubblicato in Normativa Nazionale

Obiettivo: adattare il sistema scolastico a contesti multiculturali e prevenire il ritardo e la dispersione scolastica

Attività: formazione linguistica italiano L2; attività di coinvolgimento delle famiglie; attività di orientamento; azioni di peer-education; laboratori di socializzazione e educazione alla cittadinanza

Periodo: Aprile 2017 – Dicembre 2018 Concluso

Fonte di finanziamento: Fondo Asilo Migrazione Integrazione (FAMI) 2014 – 2020 – Ministero del Lavoro Avviso Multiazioni – Azione 1

Capofila: Regione Piemonte

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A seconda della tipologia di accoglienza in cui risulta inserito il MSNA, diverso sarà il trattamento a lui riservato al raggiungimento della maggiore età.
Per coloro che sono ospitati in strutture SAI e non sono richiedenti asilo, sono previsti ulteriori sei mesi di accoglienza dopo la maggiore età.
I MSNA richiedenti asilo presenti in strutture SAI al compimento dei 18 anni restano accolti in progetti SAI per maggiorenni o in CAS per adulti fino alla conclusione della procedura di riconoscimento della protezione e ancora per i 6 mesi successivi all’adozione del provvedimento finale di attribuzione della protezione.
Qualora invece i MSNA non siano richiedenti asilo e si trovino presso strutture non SAI, tendenzialmente perdono il diritto alle misure di accoglienza dopo i 18 anni. Per evitare la brusca interruzione di ogni forma di supporto e del percorso di autonomia, la L. 47/2017 ha previsto che, quando un MSNA, al compimento della maggiore età, pur avendo intrapreso un percorso finalizzato all’autonomia, necessita ancora di un supporto, il Tribunale per i Minorenni può disporne l’affidamento ai servizi sociali non oltre il compimento dei 21 anni, con possibile accoglienza all’interno del SAI, prolungandone così la presa in carico ed aumentando esponenzialmente le possibilità di un concreto e positivo inserimento socio-lavorativo. Per i per minori stranieri non accompagnati per i quali il Tribunale per i minorenni abbia ordinato il prosieguo amministrativo non è necessario il parere della DG Immigrazione, ai fini della conversione/rinnovo del permesso di soggiorno al compimento dei 18 anni e, qualora non abbiano i requisiti per accedere alla conversione, la Questura dovrà procedere al rilascio o al rinnovo di un permesso di soggiorno per affidamento.

Specifiche misure di accoglienza sono infine previste per i minori vittime di tratta o sfruttamento, affinché venga loro garantita adeguata protezione anche dopo il raggiungimento della maggiore età.

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Il sistema di accoglienza per i MSNA (richiedenti e non richiedenti asilo) è articolato in due fasi. Nella prima fase, i minori sono accolti, per le esigenze di soccorso e di protezione immediata, presso strutture governative di prima accoglienza per minori, istituite e gestite dal Ministero dell’Interno, per un periodo non superiore a 30 giorni durante i quali si procede all’identificazione, all’eventuale accertamento dell’età e a fornire le informazioni sui diritti riconosciuti (compreso quello di richiedere la protezione internazionale) e sulle modalità di esercitarli. Questi centri di accoglienza (detti “centri FAMI”) sono tenuti a garantire ai minori una serie di servizi, tra cui la mediazione culturale, l’orientamento legale, l’assistenza sanitaria e psicologica.

La seconda fase prevede il trasferimento dei minori in strutture di seconda accoglienza, predisposte dai comuni nell’ambito del SAI – Sistema di Accoglienza e Integrazione (dal 2002 al 2018 denominato SPRAR e, dal 2018 al 2020, SIPROIMI).

Tali strutture devono soddisfare gli standard minimi dei servizi e dell’assistenza forniti dalle strutture residenziali per minorenni ed essere autorizzate o accreditate ai sensi della normativa in materia; rispetto ai centri FAMI (ed ai CAS per minori, v. infra) devono anche garantire i servizi volti all’inclusione sociale e all’autonomia del minore, quali l’inserimento scolastico e la formazione professionale, nonché l’orientamento e l’accompagnamento all’inserimento lavorativo.
Qualora non siano disponibili posti nelle strutture di prima accoglienza e nel SAI, l’accoglienza del minore è temporaneamente assicurata dal comune in cui il minore si trova. Se l’accoglienza non può essere assicurata neanche dal comune, dall’agosto del 2016, nel caso di arrivi consistenti e ravvicinati di MSNA, è disposta dal Prefetto l’attivazione di strutture ricettive temporanee (c.d. CAS per MSNA) per i minori ultraquattordicenni, per il tempo necessario al trasferimento nelle strutture di cui sopra.

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Quando la domanda di protezione internazionale è presentata da un MSNA, la Questura competente in relazione al luogo in cui dimora sospende il procedimento e ne dà immediata comunicazione al Tribunale per i Minorenni, che nelle 48 successive alla comunicazione ricevuta dovrebbe provvedere alla nomina del tutore. Il tutore o, se questo non è stato ancora nominato, il responsabile della struttura di accoglienza in cui si trova il minore, in quanto esercente i poteri tutelari in via provvisoria, prende immediato contatto con la Questura per la conferma della domanda ai fini dell’ulteriore corso del procedimento. Il MSNA ha diritto all’esame prioritario della propria richiesta di asilo.
Nel corso del colloquio personale presso la Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale deve essere necessariamente presente un componente con specifica formazione, alla presenza del tutore, dell’avvocato eventualmente nominato e di eventuale personale di sostegno (ad es. un operatore della struttura in cui è accolto). Peraltro, il minore, dopo essere stato ascoltato alla presenza del tutore, può essere nuovamente ascoltato da solo se la Commissione ritiene che ciò sia necessario in relazione alla sua situazione personale e nel suo esclusivo interesse.

Ai fini del riconoscimento di una forma di protezione, non è comunque sufficiente la sola minore età, ma occorre fornire indicazioni aggiuntive in merito a specifiche ed ulteriori ragioni di vulnerabilità e/o a un percorso di integrazione particolarmente significativo, che possano giustificare quanto meno la sussistenza dei presupposti per l’ulteriore tipologia di protezione speciale introdotta dal D.L. 130/2020.

Per quanto riguarda la protezione internazionale, risulta invece fondamentale circostanziare approfonditamente le domande presentate, in modo da sottolineare la presenza di eventuali atti contro l’infanzia e l’adolescenza subiti che, se gravi, possono costituire forme di persecuzione rilevanti ai fini del riconoscimento dello status di rifugiato (violenza domestica, tratta, sfruttamento lavorativo, matrimoni forzati, l’aver vissuto nel Paese d’origine come minori di strada, ecc.).

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La Costituzione italiana, l’ordinamento comunitario, le Convenzioni internazionali ratificate dal nostro Paese garantiscono il diritto all’istruzione e alla formazione a tutti i minori, senza discriminazioni fondate sulla cittadinanza, sulla regolarità del soggiorno o su qualsiasi altra circostanza.
Tutti i minori stranieri presenti sul territorio sono comunque soggetti all’obbligo scolastico a parità di condizioni con il minore italiano (ed è inclusa la possibilità, quindi, di poter partecipare a tutte le attività dell’istituto che il minore frequenta). L’effettività del diritto allo studio deve inoltre essere garantita dallo Stato, dalle Regioni e dagli enti locali, anche mediante l’attivazione di corsi di apprendimento della lingua italiana.
Il minore privo di documenti va identificato ed iscritto sulla base dei dati forniti da lui stesso e dal genitore o da chi lo rappresenta, anche in mancanza di documentazione idonea a dimostrare l’identità del minore e dell’adulto. Se anche successivamente non viene fornita alcuna documentazione e pertanto vi è l’impossibilità di accertare la veridicità dei dati anagrafici, ciò non incide, comunque, sulla possibilità per il minore di proseguire gli studi e di conseguire il titolo finale.
Il diritto dello studente di portare a compimento il percorso di studi iniziato, anche se divenuto nel frattempo maggiorenne ed indipendentemente dalla sua posizione sul territorio, è stato espressamente sancito dalla L. 47/2017 con riferimento ai corsi di studio delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado; in tal caso, i titoli conclusivi sono rilasciati con i dati identificativi acquisiti al momento dell’iscrizione.

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L’iscrizione al SSN è garantita oggi a tutti i minori indipendentemente dalla loro posizione sul territorio e dalla Regione italiana in cui risiedono.
I minori presenti sul territorio nazionale non in regola con le norme relative all’ingresso e al soggiorno sono iscritti al SSN e usufruiscono dell’assistenza sanitaria in condizioni di parità con i cittadini italiani. I MSNA sono obbligatoriamente iscritti al SNN anche nelle more del rilascio del permesso di soggiorno.

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Eventuali condanne penali non compromettono la permanenza regolare sul territorio del minore, a meno che si traducano in un pericolo per la sicurezza dello Stato.
Una volta raggiunta la maggiore età, però, la normativa esclude la possibilità di rilasciare o rinnovare il permesso di soggiorno in caso di condanne, anche non definitive, per alcuni tipi di reato, tra i quali figurano quelli per i quali la legge prevede l’arresto obbligatorio in flagranza (ad esempio: furto aggravato, rapina, violenza sessuale, ecc.), nonché tutti quelli inerenti gli stupefacenti, indipendentemente dalla gravità del fatto e dal tipo di sostanza. Nel caso di minori titolari di permesso di soggiorno per motivi familiari, la Questura nel decidere se rilasciare o meno il permesso di soggiorno, deve tenere conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell’interessato, dell’esistenza di legami familiari e sociali con il suo Paese d’origine, e della durata del suo soggiorno in Italia.
Qualora poi, per un reato commesso da minore, l’interessato abbia espiato una pena incarcere o attraverso misure alternative alla detenzione o, ancora, con messa alla prova, fornendo prova concreta di partecipazione a un programma di assistenza e integrazione sociale, vi è la possibilità che il Questore gli rilasci un permesso di soggiorno per casi speciali, su proposta del Procuratore della Repubblica o del Magistrato di Sorveglianza presso il Tribunale per i Minorenni.

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Il MSNA, nel caso in cui abbia ottenuto un permesso per motivi familiari, al compimento dei 18 anni potrà convertirlo automaticamente in un permesso di soggiorno per motivi di studio, di accesso al lavoro, di lavoro subordinato o autonomo, per esigenze sanitarie o di cura. Invece, in caso di permesso per minore età, il MSNA, per vedersi riconosciuta la conversione, dovrà soddisfare specifici requisiti:

  1. il possesso di un passaporto o di un documento equipollente in corso di validità;
  2. la presenza in Italia da almeno tre anni e l’ammissione per un periodo non inferiore a due anni ad un progetto di integrazione sociale e civile gestito da un ente pubblico o privato munito di caratteristiche precise (in questo caso viene anche richiesta la disponibilità di un alloggio);
    o, in alternativa, rispetto alla condizione n.2:
  3. il parere positivo della Direzione Generale dell’immigrazione e delle politiche di integrazione presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, che basa la propria decisione su un periodo di permanenza nel territorio dello Stato di almeno sei mesi prima del compimento della maggiore età, unitamente all’avvio di un percorso di integrazione sociale e civile (scuola, formazione, lavoro, ecc), fatta salva una valutazione caso per caso. Con il D.L. 130/2020 (“Decreto Lamorgese”) è stata nuovamente inserita la disposizione secondo cui il mancato rilascio del parere da parte della Direzione Generale non può legittimare il rifiuto del rinnovo del permesso di soggiorno da parte della Questura; in particolare, trascorso inutilmente il termine di 20 giorni dalla richiesta di parere, il silenzio della Direzione Generale equivale a parere positivo e dunque la Questura, in presenza degli altri requisiti, deve rilasciare il permesso di soggiorno.

La domanda di conversione del permesso di soggiorno va presentata alla Questura competente 60 giorni prima del compimento dei 18 anni o comunque non oltre i 60 giorni successivi a tale data, da parte del tutore, prima della maggiore età, dal diretto interessato dopo.

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Un MSNA può ottenere un permesso di soggiorno principalmente attraverso due percorsi: quello come MSNA non richiedente asilo oppure quello conseguente alla presentazione della domanda di protezione internazionale.
Al MSNA non richiedente asilo verrà rilasciato un permesso di soggiorno per minore età nei casi in cui non vi siano le condizioni per un altro tipo di permesso (es. per motivi familiari), su richiesta dello stesso minore, direttamente o attraverso l’esercente la responsabilità genitoriale, anche prima della nomina del tutore, ed è valido fino al compimento della maggiore età. Inoltre, in base alla Circolare del Ministero dell’Interno del 24.3.2017, va rilasciato indipendentemente dall’esibizione di un documento di identificazione o riconoscimento per tutelare l’esercizio di diritti fondamentali correlati al possesso del titolo di soggiorno (iscrizione anagrafica, assegnazione del pediatra/medico di base, inserimento scolastico).

Il MSNA ha invece diritto al permesso di soggiorno per motivi familiari qualora:

  1. sia sottoposto alla tutela di un cittadino italiano o di un cittadino straniero regolarmente soggiornante, a condizione che sussista il requisito della convivenza;
  2. sia formalmente affidato a un cittadino italiano o a un cittadino straniero regolarmente soggiornante;
  3. sia affidato “di fatto” a parente entro il quarto grado.

Su indicazione del Ministero dell’Interno, nel caso in cui venga adottato un provvedimento formale di affidamento o di tutela da parte dell’Autorità giudiziaria, al minore viene rilasciato un permesso di soggiorno per affidamento sostitutivo del permesso per minore età.

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