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scheda ddl113Scheda rivolta ai tutori e gli operatori che lavorano con minori non accompagnati, riguardante le conseguenze dell'abrogazione del permesso per motivi umanitari ad opera del d.l. 113/18 e i possibili percorsi per ottenere un permesso di soggiorno rinnovabile anche dopo il compimento dei 18 anni. Strumento utile soprattutto per affrontare la situazione dei molti MSNA che stanno per compiere 18 anni e che hanno presentato domanda d'asilo senza che vi fossero i presupposti per il riconoscimento della protezione internazionale, sperando in una protezione umanitaria.

Questi minori, infatti, in seguito all'abrogazione della protezione umanitaria, rischiano di ricevere un diniego della domanda di protezione internazionale dopo il compimento della maggiore età. In molti casi, tuttavia, si possono intraprendere percorsi che consentano di evitare questo esito negativo, ad esempio optando per la richiesta di permesso per minore età, se il minore è in grado di soddisfare i requisiti per ottenere un permesso di soggiorno per studio, lavoro o attesa occupazione al compimento dei 18 anni, oppure evidenziando nell'ambito della procedura d'asilo elementi spesso non adeguatamente considerati, come le forme di persecuzione nei confronti dell'infanzia e dell'adolescenza, che potrebbero consentire al minore di ottenere la protezione internazionale.
La scheda è disponibile pdfQUI
 
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90 clip tematiche in cui gli esperti intervistati affrontano questioni legate al processo di accoglienza dei richiedenti asilo, le sue problematiche, le ricadute sui territori, alcuni esempi locali di sviluppo positivo attraverso vari approcci (giuridico, amministrativo, sociale, antropologico, ecc.).

Tratte dalle interviste realizzate per il cortometraggio FUORI EMERGENZA: La complessità dell'accoglienza all'interno del progetto Ve.S.T.A - Verso Servizi Territoriali Accoglienti promosso da Regione Piemonte in collaborazione con l’Associazione per gli Studi Giuridici sull’Immigrazione (ASGI), il Dipartimento di Giurisprudenza e Scienze Politiche Economiche e Sociali (UPO) e l’Istituto di Ricerche Economico Sociali del Piemonte (IRES).

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Con la D.D 16 febbraio 2018, n. 117, la Regione Piemonte aveva approvato la scheda informativa riassuntiva sulle procedure per l'accertamento dell'eta dei minori stranieri non accompagnati in Piemonte contenente le finalità e tipologia degli accertamenti medici ai quali il minore straniero non accompagnato sarà sottoposto ai fini dell'accertamento della propria età, sulle conseguenze giuridiche delle risultanze e su quelle di un eventuale rifiuto a sottoporsi all'indagine. Come disposto nella stessa determina le schede sono state ora tradotte in albanese, arabo, francese, inglese e spagnolo.

pdfDetermina Accertamento Età

Albanese, Arabo, Francese, Inglese, Spagnolo

Pubblicato in Novità legislative

scheda accertamento etaScheda informativa riassuntiva sulle procedure per l'accertamento dell'eta dei  minori stranieri non accompagnati, in attuazione della DGR n. 68-6173 del 15.12.2017 avente
ad oggetto l'approvazione del protocollo d'intesa in materia di "valutazioni finalizzate all'accertamento dell'eta dei sedicenti minori non accompagnati: modalita comuni per il
territorio della Regione Piemonte".

La scheda in italiano, approvata con D.D. 16 febbraio 2018, n. 117 è scaricabile al link: pdfQUI

Sono disponibili le versioni in: pdfalbanese, pdffrancese, pdfinglese, pdfspagnolo, pdfarabo

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L. n. 47 del 7 / 4 / 2017 - Disposizioni in materia di misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati

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Obiettivo: adattare il sistema scolastico a contesti multiculturali e prevenire il ritardo e la dispersione scolastica

Attività: formazione linguistica italiano L2; attività di coinvolgimento delle famiglie; attività di orientamento; azioni di peer-education; laboratori di socializzazione e educazione alla cittadinanza

Periodo: Aprile 2017 – Dicembre 2018 Concluso

Fonte di finanziamento: Fondo Asilo Migrazione Integrazione (FAMI) 2014 – 2020 – Ministero del Lavoro Avviso Multiazioni – Azione 1

Capofila: Regione Piemonte

pdfscheda di progetto

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A seconda della tipologia di accoglienza in cui risulta inserito il MSNA, diverso sarà il trattamento a lui riservato al raggiungimento della maggiore età.

Per coloro che sono ospitati in strutture SAI e non sono richiedenti asilo, sono previsti ulteriori 6 mesi di accoglienza dopo la maggiore età.
I MSNA richiedenti asilo presenti in strutture SAI al compimento dei 18 anni restano accolti in progetti SAI per maggiorenni o in CAS per adulti fino alla conclusione della procedura di riconoscimento della protezione e ancora per i 6 mesi successivi all’adozione del provvedimento finale di attribuzione della protezione.

Qualora invece i MSNA non siano richiedenti asilo e si trovino presso strutture non SAI, tendenzialmente perdono il diritto alle misure di accoglienza dopo i 18 anni. Per evitare la brusca interruzione di ogni forma di supporto e del percorso di autonomia, la L. 47/2017 ha previsto che, quando un MSNA, al compimento della maggiore età, pur avendo intrapreso un percorso finalizzato all’autonomia, necessita ancora di un supporto, il Tribunale per i Minorenni possa disporne l’affidamento ai servizi sociali non oltre il compimento dei 21 anni, con possibile accoglienza all’interno del SAI, prolungandone così la presa in carico ed aumentando esponenzialmente le possibilità di un concreto e positivo inserimento socio-lavorativo. Per i per minori stranieri non accompagnati per i quali il Tribunale per i minorenni abbia ordinato il prosieguo amministrativo non è necessario il parere della DG Immigrazione, ai fini della conversione/rinnovo del permesso di soggiorno al compimento dei 18 anni e, qualora non abbiano i requisiti per accedere alla conversione, la Questura dovrà procedere al rilascio o al rinnovo di un permesso di soggiorno per integrazione.

Specifiche misure di accoglienza sono infine previste per i minori vittime di tratta o sfruttamento, affinché venga loro garantita adeguata protezione anche dopo il raggiungimento della maggiore età.

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Il sistema di accoglienza per i MSNA (richiedenti e non richiedenti asilo) è articolato in due fasi.
Nella prima fase, i minori sono accolti, per le esigenze di soccorso e di protezione immediata, presso strutture governative di prima accoglienza per minori, istituite e gestite dal Ministero dell’Interno, per un periodo non superiore a 45 giorni durante i quali si procede all’identificazione, all’eventuale accertamento dell’età e a fornire le informazioni sui diritti riconosciuti (compreso quello di richiedere la protezione internazionale) e sulle modalità di esercitarli. Questi centri di accoglienza (detti “centri FAMI”) sono tenuti a garantire ai minori una serie di servizi, tra cui la mediazione culturale, l’orientamento legale, l’assistenza sanitaria e psicologica.

La seconda fase prevede il trasferimento dei minori in strutture di seconda accoglienza, predisposte dai comuni nell’ambito del SAI – Sistema di Accoglienza e Integrazione (dal 2002 al 2018 denominato SPRAR e, dal 2018 al 2020, SIPROIMI).

Tali strutture devono soddisfare gli standard minimi dei servizi e dell’assistenza forniti dalle strutture residenziali per minorenni ed essere autorizzate o accreditate ai sensi della normativa in materia; rispetto ai centri FAMI (ed ai CAS per minori, v. infra) devono anche garantire i servizi volti all’inclusione sociale e all’autonomia del minore, quali l’inserimento scolastico e la formazione professionale, nonché l’orientamento e l’accompagnamento all’inserimento lavorativo.
Qualora non siano disponibili posti nelle strutture di prima accoglienza e nel SAI, l’accoglienza del minore è temporaneamente assicurata dal comune in cui il minore si trova. Se l’accoglienza non può essere assicurata neanche dal comune, dall’agosto del 2016, nel caso di arrivi consistenti e ravvicinati di MSNA, è disposta dal Prefetto l’attivazione di strutture ricettive temporanee (c.d. CAS per MSNA) per i minori ultraquattordicenni, per il tempo necessario al trasferimento nelle strutture di cui sopra.

A partire dal 6 ottobre 2023, in caso di momentanea indisponibilità delle strutture ricettive temporanee riservate a minori, il prefetto dispone la provvisoria accoglienza del minore di età non inferiore a sedici anni in una sezione dedicata (quindi separata da quelle riservate ai maggiorenni) all’interno di CAS per adulti, per un periodo non superiore a 90 giorni, prorogabile al massimo di ulteriori 60 giorni.
La permanenza del MSNA nei CAS per minori e nelle sezioni dedicate presso i CAS adulti è sempre finalizzata al trasferimento nel SAI; in attesa che questo avvenga, anche ai minori inseriti nelle strutture per adulti devono essere garantiti gli standard specifici prescritti per l’accoglienza dei minorenni.

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Quando la domanda di protezione internazionale è presentata da un MSNA, la Questura competente in relazione al luogo in cui dimora sospende il procedimento e ne dà immediata comunicazione al Tribunale per i Minorenni, che nelle 48 successive alla comunicazione ricevuta dovrebbe provvedere alla nomina del tutore. Il tutore o, se questo non è stato ancora nominato, il responsabile della struttura di accoglienza in cui si trova il minore, in quanto esercente i poteri tutelari in via provvisoria, prende immediato contatto con la Questura per la conferma della domanda ai fini dell’ulteriore corso del procedimento.
Il MSNA ha diritto all’esame prioritario della propria richiesta di asilo.

Nel corso del colloquio personale presso la Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale deve essere necessariamente presente un componente con specifica formazione, alla presenza del tutore, dell’avvocato eventualmente nominato e di eventuale personale di sostegno (ad esempio un operatore della struttura in cui è accolto). Peraltro, il minore, dopo essere stato ascoltato alla presenza del tutore, può essere nuovamente ascoltato da solo se la Commissione ritiene che ciò sia necessario in relazione alla sua situazione personale e nel suo esclusivo interesse.

Ai fini del riconoscimento di una forma di protezione, non è comunque sufficiente la sola minore età, ma occorre fornire indicazioni aggiuntive in merito a specifiche ed ulteriori ragioni di vulnerabilità e/o a un percorso di integrazione particolarmente significativo, che possano giustificare quanto meno la sussistenza dei presupposti per una protezione complementare, fondata sul rispetto dell’art. 8 della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo (diritto al rispetto della vita privata e familiare) e sull’art. 10, comma 3, della Costituzione italiana (diritto d’asilo), norme indicative di obblighi internazionali e costituzionali che lo Stato italiano deve comunque rispettare.

Per quanto riguarda la protezione internazionale, risulta invece fondamentale circostanziare approfonditamente le domande presentate, in modo da sottolineare la presenza di eventuali atti contro l’infanzia e l’adolescenza subiti che, se gravi, possono costituire forme di persecuzione rilevanti ai fini del riconoscimento dello status di rifugiato (violenza domestica, tratta, sfruttamento lavorativo, matrimoni forzati, l’aver vissuto nel Paese d’origine come minori di strada, ecc.).

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La Costituzione italiana, l’ordinamento comunitario, le Convenzioni internazionali ratificate dal nostro Paese garantiscono il diritto all’istruzione e alla formazione a tutti i minori, senza discriminazioni fondate sulla cittadinanza, sulla regolarità del soggiorno o su qualsiasi altra circostanza.
Tutti i minori stranieri presenti sul territorio sono comunque soggetti all’obbligo scolastico a parità di condizioni con il minore italiano (ed è inclusa la possibilità, quindi, di partecipare a tutte le attività dell’istituto che il minore frequenta). L’effettività del diritto allo studio deve inoltre essere garantita dallo Stato, dalle Regioni e dagli enti locali, anche mediante l’attivazione di corsi di apprendimento della lingua italiana.
Il minore privo di documenti va identificato ed iscritto sulla base dei dati forniti da lui stesso e dal genitore o da chi lo rappresenta, anche in mancanza di documentazione idonea a dimostrare l’identità del minore e dell’adulto. Se anche successivamente non viene fornita alcuna documentazione e pertanto vi è l’impossibilità di accertare la veridicità dei dati anagrafici, ciò non incide, comunque, sulla possibilità per il minore di proseguire gli studi e di conseguire il titolo finale.
Il diritto dello studente di portare a compimento il percorso di studi iniziato, anche se divenuto nel frattempo maggiorenne ed indipendentemente dalla sua posizione sul territorio, è stato espressamente sancito dalla L. 47/2017 con riferimento ai corsi di studio delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado; in tal caso, i titoli conclusivi sono rilasciati con i dati identificativi acquisiti al momento dell’iscrizione.

Pubblicato in DOMANDE

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