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Ai titolari di permesso soggiorno di lungo periodo, ai familiari non UE di cittadini comunitari, ai titolari di protezione internazionale (previsto dalla circolare INPS n. 9 del 22/01/2010).
RImangono, quindi, esclusi i titolari di permesso unico lavoro e titolari di carta blu. L’esclusione dei titolari di permesso unico lavoro è attualmente al giudizio della Corte di Giustizia Europea nel frattempo i titolari di permesso unico lavoro possono rivolgersi al Giudice.

Ai titolari di permesso di lungo periodo, ai familiari non cittadini UE di cittadini comunitari (in base alla Circolare INPS n.  35 dd. 09.03.2010), ai titolari di protezione internazionale (indicato sul sito INPS, ma senza una circolare che lo confermi). RImangono esclusi i titolari di permesso unico lavoro, cioè per motivi familiari, di lavoro, di attesa occupazione ed i titolari di carta blu. La mancata estensione del beneficio a tutti gli stranieri regolarmente soggiornanti è attualmente al giudizio della Corte Costituzionale. Coloro che fanno parte delle categorie degli esclusi hanno la possibilità di agire davanti al Giudice.

Il Consiglio di Stato, con la sentenza del 26 ottobre 2016 n. 44087, ha respinto il ricorso proposto dal Governo contro la sentenza del T.A.R. Lazio che aveva ritenuto sproporzionato e quindi illegittimo il carico del contributo per la richiesta del permesso di soggiorno. Il 27 ottobre il Ministero ha, dunque, emanato una circolare per confermare il blocco delle richieste di pagamento.

pdfCircolare e Sentenza del Consiglio di Stato

Il contributo da 80 a 200 euro per il rilascio ed il rinnovo del permesso di soggiorno era stato cancellato dal Tar del Lazio lo scorso maggio in ossequio alla sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea del settembre 2015 che aveva ritenuto sproprorzionato il carico del contributo sul richiedente. Per un certo periodo, dunque, il contributo non veniva più richiesto. Successivamente però il governo ha presentato ricorso al Consiglio di Stato contro la sentenza del Tar, chiedendo anche la sospensione della decisione che bloccava i pagamenti. Questa richiesta è stata accolta e, quindi, i richiedenti sono nuovamente tenuti a pagare. La decisione del Consiglio di Stato sulla conferma della sospensione era prevista per 13 ottobre ma è stata nuovamente rinviata. Attualmente, dunque, l’Amministrazione continua a richiedere il pagamento del contributo.

 

Sono organi amministrativi istituiti nell’ambito delle Prefetture con il compito di decidere sulle domande di protezione internazionale. Sono composte da 4 figure: 1) il presidente, funzionario di carriera prefettizia;2) un funzionario della Polizia di Stato; 3) un rappresentante dell'ente locale; 4) un rappresentante dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati (UNHCR). Le Commissioni territoriali sono sono attualmente 20 titolari più le sottosezioni. La Commissione di Torino ha una sezione a Torino (competente le provincia di Torino, Cuneo e Asti e per la Valle d’Aosta); una a Novara (competente per le province di Novara, Vercelli, Biella e Verbania) ed una a Genova (competente per la Liguria e per la provincia di Alessandria). Al vertice opera la Commissione Nazionale che ha funzioni di raccordo, coordinamento, raccolta dati ed è competente per le procedure di revoca e cessazione degli status riconosciuti.pdfElenco Commissioni e Sezioni

Con la Circolare n. 40579 del 3 ottobre 2016, il Ministero dell’Interno ha fornito importanti indicazioni in relazione al rilascio ed al rinnovo del permesso di soggiorno per attesa occupazione. In particolare, ha precisato che l’art. 22, co. 11 D.Lgs. 286/98 prevede un termine minimo di validità del permesso per attesa occupazione non inferiore ad un anno. Questo, dunque, non impedisce che il permesso di soggiorno possa essere rilasciato per un periodo più lungo o che lo stesso possa essere rinnovato con la stessa motivazione. L’Amministrazione, inoltre, ha affermato che al momento del rilascio o del rinnovo del permesso di soggiorno deve sempre tenersi in considerazione il grado di integrazione sociale del richiedente e la presenza di altri redditi in capo ai suoi familiari.

pdfCircolare Ministero Interno 3 ottobre 2016

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